Scarica Sentenza Tribunale di Trani N.389-2025

La sanzione prevista dall’art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 trova applicazione solo nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria

Sanzione mancata partecipazione se la mediazione è obbligatoria
Il Tribunale di Trani nella sentenza n. 389/2025 precisa che la sanzione finanziaria prevista dalla normativa, e comminata dal giudice se una parte processuale non si presenta al primo appuntamento della mediazione senza giustificazione, trova applicazione unicamente nelle situazioni in cui la mediazione è obbligatoria per legge.

Occupazione abusiva di immobile: istanza di rilascio
Con atto di citazione i proprietari di un immobile chiedono al giudice l’accertamento dell’occupazione abusiva del bene ad opera della parte convenuta, la condanna al rilascio e il risarcimento dei danni conseguenti. Controparte però non si costituisce in giudizio per cui il Tribunale ne dichiara la contumacia. La causa prosegue, viene istruita e giunge in decisione. L’Autorità giudiziaria dopo aver trattato il merito della questione è chiamata a pronunciarsi anche sulla questione procedurale della mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione.

Mediazione obbligatoria: sanzione per chi non partecipa senza validi motivi
Su tale questione il Tribunale ricorda che indubbiamente la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria della parte convenuta, regolarmente convocata, debba essere considerata ai fini della valutazione delle prove raccolte durante il processo, in base alla combinazione degli articoli 12 comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e 116 del codice di procedura civile. Inoltre, quando la mediazione è un requisito necessario per poter avviare la causa, il giudice è tenuto a condannare la parte che si è costituita in giudizio, ma non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza una valida ragione, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare nelle casse dello Stato.

Mediazione non obbligatoria: sanzione inapplicabile
Tuttavia, è importante sottolineare che il presente procedimento non riguarda una materia per la quale la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5. La stessa quindi non costituisce una condizione preliminare per l’ammissibilità della domanda giudiziale. La natura della domanda infatti viene definita in base al contenuto della richiesta (petitum) e alle ragioni giuridiche addotte (causa petendi) da chi agisce in giudizio. Nel caso specifico, gli attori hanno richiesto l’accertamento dell’occupazione abusiva dell’immobile, la sua liberazione e il risarcimento dei danni subiti a causa di tale occupazione da parte del convenuto. Considerando che non è stata presentata alcuna domanda giudiziale volta ad accertare l’esistenza di un contratto di locazione o di comodato, si deve concludere che le domande proposte in questo giudizio non erano soggette all’obbligo di esperire preventivamente la mediazione. Per queste ragioni, la sanzione prevista dall’articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28/2010 non trova applicazione nel caso in questione.

Leggi anche: Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza

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Mediazione obbligatoria: sanzione per mancata partecipazione

La sentenza n. 389/2025 del Tribunale di Trani stabilisce che la sanzione finanziaria prevista dall’art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, applicabile a chi manca al primo incontro di mediazione senza giustificazione, sia dovuta solo quando tale procedura sia obbligatoria per legge. Nel caso specifico, trattandosi di un’istanza di rilascio per occupazione abusiva e non di una controversia locatizia, la mediazione non era un requisito di ammissibilità, escludendo così l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/04/2025
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Silvia Sammarco
Argomento/i: Sanzione per mancata partecipazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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La sanzione prevista dall’art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 trova applicazione solo nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria

Sanzione mancata partecipazione se la mediazione è obbligatoria
Il Tribunale di Trani nella sentenza n. 389/2025 precisa che la sanzione finanziaria prevista dalla normativa, e comminata dal giudice se una parte processuale non si presenta al primo appuntamento della mediazione senza giustificazione, trova applicazione unicamente nelle situazioni in cui la mediazione è obbligatoria per legge.

Occupazione abusiva di immobile: istanza di rilascio
Con atto di citazione i proprietari di un immobile chiedono al giudice l’accertamento dell’occupazione abusiva del bene ad opera della parte convenuta, la condanna al rilascio e il risarcimento dei danni conseguenti. Controparte però non si costituisce in giudizio per cui il Tribunale ne dichiara la contumacia. La causa prosegue, viene istruita e giunge in decisione. L’Autorità giudiziaria dopo aver trattato il merito della questione è chiamata a pronunciarsi anche sulla questione procedurale della mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione.

Mediazione obbligatoria: sanzione per chi non partecipa senza validi motivi
Su tale questione il Tribunale ricorda che indubbiamente la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria della parte convenuta, regolarmente convocata, debba essere considerata ai fini della valutazione delle prove raccolte durante il processo, in base alla combinazione degli articoli 12 comma 1 del decreto legislativo 28/2010 e 116 del codice di procedura civile. Inoltre, quando la mediazione è un requisito necessario per poter avviare la causa, il giudice è tenuto a condannare la parte che si è costituita in giudizio, ma non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza una valida ragione, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, da versare nelle casse dello Stato.

Mediazione non obbligatoria: sanzione inapplicabile
Tuttavia, è importante sottolineare che il presente procedimento non riguarda una materia per la quale la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5. La stessa quindi non costituisce una condizione preliminare per l’ammissibilità della domanda giudiziale. La natura della domanda infatti viene definita in base al contenuto della richiesta (petitum) e alle ragioni giuridiche addotte (causa petendi) da chi agisce in giudizio. Nel caso specifico, gli attori hanno richiesto l’accertamento dell’occupazione abusiva dell’immobile, la sua liberazione e il risarcimento dei danni subiti a causa di tale occupazione da parte del convenuto. Considerando che non è stata presentata alcuna domanda giudiziale volta ad accertare l’esistenza di un contratto di locazione o di comodato, si deve concludere che le domande proposte in questo giudizio non erano soggette all’obbligo di esperire preventivamente la mediazione. Per queste ragioni, la sanzione prevista dall’articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28/2010 non trova applicazione nel caso in questione.

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