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Il tribunale di Fermo ricorda che nelle controversie agrarie, la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

Sufficienti i fatti costitutivi della pretesa

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie non richiede la perfetta coincidenza tra la richiesta per la finalità conciliativa e quella giudiziale. E’ sufficiente l’individuazione puntuale in sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata nel processo con conclusioni diverse. L’importante è che non muti l’oggetto sostanziale dell’azione o che vengano introdotti nuovi argomenti di indagine che vadano a sconvolgere la difesa di controparte. Lo ha affermato il Tribunale di Fermo nella sentenza n. 325/2024.

Controversie agrarie, conciliazione obbligatoria e proponibilità

Parte attrice chiede che venga accertata e dichiarata la scadenza del contratto d’affitto in deroga. Chiede quindi la restituzione o il rilascio immediato dell’immobile che continua ad essere occupato senza titolo. In via subordinata chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante il marcato versamento del cane in affitto. Accertata l’occupazione senza titolo dei beni oggetto del contratto di affitto parte attrice chiede anche la condanna di una somma a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento del danno per godimento abusivo e tardata restituzione dei beni.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio chiede il rigetto di tutte le domande attrici in via subordinata e dichiara non dovuti i canoni di affitto perché prescritti. Per la risoluzione della controversia viene avviato il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n.150/2011 a mezzo pec. Il procedimento però si conclude con verbale negativo. Le controparti, nel costituirsi in giudizio, chiedono che il ricorso venga dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011 poiché tra la richiesta avanzata in sede di conciliazione e quella presentata nel processo non vi è corrispondenza esatta tra petitim e causa petendi.

Proponibilità rispettata se i fatti costitutivi sono individuati in sede conciliativa

Per il Tribunale adito l’eccezione di improponibilità del ricorso per la violazione dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011 deve essere disattesa. La Cassazione ha chiarito che: “affinché sia rispettato lonere prescritto dallarticolo 11 decreto legislativo numero 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliative e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, la sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempre che ciò non determini lalterazione delloggetto sostanziale dellazione oppure lintroduzione di nuovi temi di indagine idonea a sconvolgere la difesa della controparte.”

Nel caso di specie, in sede conciliativa e giudiziale, parte ricorrente ha dedotto le stesse ragioni di fatto ossia la scadenza del contratto di affitto agrario, l’occupazione del fondo senza titolo dopo la scadenza, il mancato pagamento dei canoni e il pagamento degli oneri residui di cui richiede il rimborso. Quanto al petitum in entrambi i casi parte ricorrente ha richiesto il rilascio del bene, la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e/o il risarcimento del danno o indennizzo a causa dell’indebito arricchimento, oltre al rimborso degli oneri irrigui versati.

Non rileva che non siano state indicate espressamente nel petitum dell’invito a conciliare le domande di accertamento poiché la pronuncia di accertamento dei fatti allegati è necessariamente pregiudiziale a quella di condanna. Per quanto riguarda la domanda subordinata con cui parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento causato dalla morosità, il Tribunale rileva che la domanda è stata formulata in sede giudiziale in base alla morosità già fatta presente in sede di conciliazione.

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Sebastiano Bernetti

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Conciliazione agraria: bastano i fatti costitutivi della pretesa

Il Tribunale di Fermo (sent. 325/2024) ha ribadito che, nelle controversie agrarie, la conciliazione obbligatoria è condizione di proponibilità della domanda. Non è richiesta una perfetta coincidenza tra richiesta conciliativa e giudiziale, purché siano stati individuati i fatti costitutivi della pretesa senza alterarne l'oggetto sostanziale o introdurre nuovi temi che pregiudichino la difesa della controparte. Il ricorso resta dunque valido anche se le conclusioni processuali differiscono da quelle amministrative.

Data sentenza: 03/05/2024
Curia: Tribunale di Fermo
Giudice: Abramo D'Angelo +4

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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