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Il tribunale di Fermo ricorda che nelle controversie agrarie, la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

Sufficienti i fatti costitutivi della pretesa

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie non richiede la perfetta coincidenza tra la richiesta per la finalità conciliativa e quella giudiziale. E’ sufficiente l’individuazione puntuale in sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata nel processo con conclusioni diverse. L’importante è che non muti l’oggetto sostanziale dell’azione o che vengano introdotti nuovi argomenti di indagine che vadano a sconvolgere la difesa di controparte. Lo ha affermato il Tribunale di Fermo nella sentenza n. 325/2024.

Controversie agrarie, conciliazione obbligatoria e proponibilità

Parte attrice chiede che venga accertata e dichiarata la scadenza del contratto d’affitto in deroga. Chiede quindi la restituzione o il rilascio immediato dell’immobile che continua ad essere occupato senza titolo. In via subordinata chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante il marcato versamento del cane in affitto. Accertata l’occupazione senza titolo dei beni oggetto del contratto di affitto parte attrice chiede anche la condanna di una somma a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento del danno per godimento abusivo e tardata restituzione dei beni.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio chiede il rigetto di tutte le domande attrici in via subordinata e dichiara non dovuti i canoni di affitto perché prescritti. Per la risoluzione della controversia viene avviato il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n.150/2011 a mezzo pec. Il procedimento però si conclude con verbale negativo. Le controparti, nel costituirsi in giudizio, chiedono che il ricorso venga dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011 poiché tra la richiesta avanzata in sede di conciliazione e quella presentata nel processo non vi è corrispondenza esatta tra petitim e causa petendi.

Proponibilità rispettata se i fatti costitutivi sono individuati in sede conciliativa

Per il Tribunale adito l’eccezione di improponibilità del ricorso per la violazione dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011 deve essere disattesa. La Cassazione ha chiarito che: “affinché sia rispettato lonere prescritto dallarticolo 11 decreto legislativo numero 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliative e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, la sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempre che ciò non determini lalterazione delloggetto sostanziale dellazione oppure lintroduzione di nuovi temi di indagine idonea a sconvolgere la difesa della controparte.”

Nel caso di specie, in sede conciliativa e giudiziale, parte ricorrente ha dedotto le stesse ragioni di fatto ossia la scadenza del contratto di affitto agrario, l’occupazione del fondo senza titolo dopo la scadenza, il mancato pagamento dei canoni e il pagamento degli oneri residui di cui richiede il rimborso. Quanto al petitum in entrambi i casi parte ricorrente ha richiesto il rilascio del bene, la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e/o il risarcimento del danno o indennizzo a causa dell’indebito arricchimento, oltre al rimborso degli oneri irrigui versati.

Non rileva che non siano state indicate espressamente nel petitum dell’invito a conciliare le domande di accertamento poiché la pronuncia di accertamento dei fatti allegati è necessariamente pregiudiziale a quella di condanna. Per quanto riguarda la domanda subordinata con cui parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento causato dalla morosità, il Tribunale rileva che la domanda è stata formulata in sede giudiziale in base alla morosità già fatta presente in sede di conciliazione.

Leggi anche: “Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale”.

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Conciliazione agraria: bastano i fatti costitutivi della pretesa

Il Tribunale di Fermo (sent. 325/2024) ha ribadito che, nelle controversie agrarie, la conciliazione obbligatoria è condizione di proponibilità della domanda. Non è richiesta una perfetta coincidenza tra richiesta conciliativa e giudiziale, purché siano stati individuati i fatti costitutivi della pretesa senza alterarne l’oggetto sostanziale o introdurre nuovi temi che pregiudichino la difesa della controparte. Il ricorso resta dunque valido anche se le conclusioni processuali differiscono da quelle amministrative.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/05/2024
Curia: Tribunale di Fermo
Giudice: Abramo D'Angelo, Alberto Pavan, Giorgia Cecchini, Mariannunziata Taverna, Sebastiano Bernetti

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Il tribunale di Fermo ricorda che nelle controversie agrarie, la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

Sufficienti i fatti costitutivi della pretesa

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie non richiede la perfetta coincidenza tra la richiesta per la finalità conciliativa e quella giudiziale. E’ sufficiente l’individuazione puntuale in sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata nel processo con conclusioni diverse. L’importante è che non muti l’oggetto sostanziale dell’azione o che vengano introdotti nuovi argomenti di indagine che vadano a sconvolgere la difesa di controparte. Lo ha affermato il Tribunale di Fermo nella sentenza n. 325/2024.

Controversie agrarie, conciliazione obbligatoria e proponibilità

Parte attrice chiede che venga accertata e dichiarata la scadenza del contratto d’affitto in deroga. Chiede quindi la restituzione o il rilascio immediato dell’immobile che continua ad essere occupato senza titolo. In via subordinata chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante il marcato versamento del cane in affitto. Accertata l’occupazione senza titolo dei beni oggetto del contratto di affitto parte attrice chiede anche la condanna di una somma a titolo di indennità di occupazione e/o di risarcimento del danno per godimento abusivo e tardata restituzione dei beni.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio chiede il rigetto di tutte le domande attrici in via subordinata e dichiara non dovuti i canoni di affitto perché prescritti. Per la risoluzione della controversia viene avviato il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n.150/2011 a mezzo pec. Il procedimento però si conclude con verbale negativo. Le controparti, nel costituirsi in giudizio, chiedono che il ricorso venga dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011 poiché tra la richiesta avanzata in sede di conciliazione e quella presentata nel processo non vi è corrispondenza esatta tra petitim e causa petendi.

Proponibilità rispettata se i fatti costitutivi sono individuati in sede conciliativa

Per il Tribunale adito l’eccezione di improponibilità del ricorso per la violazione dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2011 deve essere disattesa. La Cassazione ha chiarito che: “affinché sia rispettato lonere prescritto dallarticolo 11 decreto legislativo numero 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliative e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, la sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa, che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempre che ciò non determini lalterazione delloggetto sostanziale dellazione oppure lintroduzione di nuovi temi di indagine idonea a sconvolgere la difesa della controparte.”

Nel caso di specie, in sede conciliativa e giudiziale, parte ricorrente ha dedotto le stesse ragioni di fatto ossia la scadenza del contratto di affitto agrario, l’occupazione del fondo senza titolo dopo la scadenza, il mancato pagamento dei canoni e il pagamento degli oneri residui di cui richiede il rimborso. Quanto al petitum in entrambi i casi parte ricorrente ha richiesto il rilascio del bene, la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e/o il risarcimento del danno o indennizzo a causa dell’indebito arricchimento, oltre al rimborso degli oneri irrigui versati.

Non rileva che non siano state indicate espressamente nel petitum dell’invito a conciliare le domande di accertamento poiché la pronuncia di accertamento dei fatti allegati è necessariamente pregiudiziale a quella di condanna. Per quanto riguarda la domanda subordinata con cui parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento causato dalla morosità, il Tribunale rileva che la domanda è stata formulata in sede giudiziale in base alla morosità già fatta presente in sede di conciliazione.

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