La Cassazione con le ordinanze nn. 16383/23 e 12105/23 chiarisce che in assenza di patto scritto, e solo in tal caso, si applicano i criteri dell’art. 2233 c.c.

Patto scritto per il compenso dell’avvocato in mediazione

Due recenti e importanti pronunce della Corte di Cassazione, adottate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, aiutano a definire i tempi e i modi della determinazione del compenso dell’avvocato nella mediazione e nei processi civili.

In particolare, dall’esame congiunto delle due ordinanze della Suprema Corte, emerge che nei procedimenti di mediazione il compenso dell’avvocato va stabilito con un accordo scritto, a pena di nullità. In mancanza di tale accordo, e solo in tal caso, trovano applicazione i criteri di cui al primo comma dell’art. 2233 del codice civile.

Ordinanza 16383/23 Cassazione, forma scritta per l’accordo per il compenso dell’avvocato

Cominciamo dall’esame della pronuncia più recente, l’ordinanza Cassazione n. 16383 del 9 giugno 2023. Secondo tale provvedimento, l’applicazione dei criteri suppletivi di cui al primo comma dell’art. 2233 c.c. non è subordinata alla mancata contestazione da parte del cliente dell’esistenza di un accordo.

In altre parole, se cliente e avvocato raggiungono un accordo (ad es. verbalmente) riguardo alla determinazione del compenso dovuto al professionista, ma non provvedono a stipularlo per iscritto, trovano necessariamente applicazione i criteri suppletivi di cui sopra e a nulla rileva la circostanza che il cliente – a fronte della richiesta di pagamento del compenso – non abbia mai contestato l’esistenza di un accordo raggiunto in forma diversa da quella scritta.

Anche in tal caso, infatti (così come in assenza di qualsivoglia accordo), il compenso va determinato in base al primo comma dell’art. 2233 c.c., che dispone che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.

I criteri suppletivi alla mancanza di accordo scritto sono, quindi, l’applicazione delle tariffe professionali (oggi sostituite dai parametri ministeriali, ex art. 9 del D.L. 1/2012) o la determinazione giudiziale.

Mediazione compenso avvocato, serve l’accordo scritto

Al riguardo, con il provvedimento citato, la Suprema Corte ha anche chiarito che la necessità della forma scritta imposta dal terzo comma dell’art. 2233 c.c. non può essere messa in discussione dalla successiva norma introdotta dalla legge n. 247/2012, secondo cui “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.

In tal caso, infatti, l’inciso “di regola” fa riferimento unicamente al momento in cui viene pattuito il compenso (che quindi può anche essere diverso da quello in cui viene conferito l’incarico), ma non alla forma di tale patto, che rimane quella prevista dal codice civile, cioè la forma scritta ad substantiam (cioè a pena di nullità).

Ordinanza Cassazione n. 12105/23, determinazione compenso del legale

È interessante notare che la forma scritta è da considerarsi soddisfatta sia se il patto riguardante il compenso venga consacrato in un singolo documento, sia quando l’accordo risulta da una proposta e dalla conseguente accettazione, entrambe redatte in forma scritta.

Proprio un simile accordo è alla base della vicenda oggetto dell’altra ordinanza sopra citata,  l’ordinanza n. 12105 dell’8 maggio 2023 della Cassazione, il cui dispositivo ci aiuta a ricostruire compiutamente il tema della determinazione del compenso dell’avvocato nella mediazione civile e nel processo.

La controversia all’attenzione della Suprema Corte riguardava la richiesta di pagamento da parte di un’avvocata che, per l’assistenza legale in un procedimento di mediazione familiare e per il successivo giudizio, aveva ottenuto l’accettazione scritta del suo preventivo da parte del cliente.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha stabilito che è dovere del Tribunale accertare che il preventivo e la successiva accettazione siano da considerarsi come “patto scritto”, ai sensi del terzo comma dell’art. 2233 c.c.; e che, in tal caso, la sussistenza di un accordo scritto comporta necessariamente l’obbligo di pagamento del compenso ivi determinato, precludendo l’applicazione di ogni altro criterio ex art. 2233 c.c., in particolare di quelli previsti dal primo comma, più sopra esaminati.

Riassumendo, quindi, l’ordinanza Cass. n. 16383/23 chiarisce che, se l’accordo sulla determinazione del compenso non ha la forma scritta prescritta dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., vanno necessariamente applicati i criteri di cui al primo comma della stessa norma. L’ordinanza Cass. n. 12105/23, invece, precisa che, se l’accordo ha la forma scritta, la possibilità di applicazione di altri criteri di determinazione del compenso rimane esclusa.

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Scarica sentenza Corte Suprema di Cassazione 13 04 23

Rossana Giannacardi

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Mediazione, il compenso dell’avvocato va pattuito per iscritto per escludere ogni altro criterio di determinazione

Le ordinanze della Cassazione n. 16383/23 e 12105/23 stabiliscono che il compenso dell'avvocato nella mediazione richieda l'accordo scritto a pena di nullità. Qualora manchi tale forma, anche in presenza di patti verbali non contestati, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 2233 c.c., ovvero i parametri ministeriali o la determinazione giudiziale. Al contrario, se l'accordo è scritto (anche tramite preventivo e accettazione), l'obbligo di pagamento è vincolante, escludendo ogni altro criterio di determinazione.

Data sentenza: 13/04/2023
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Cristina Amato +4
Argomento/i: Compenso avvocato mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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