Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia N.819-2025

Il giudice che deve decidere una controversia agraria deve appurare la coincidenza di parti, oggetto e domande nella conciliazione e nel giudizio

Controversie agrarie: coincidenza di parti, oggetto e domande
Quando un giudice si trova a esaminare una controversia sui contratti agrari, deve accertare di due cose fondamentali:

  • le persone o le entità che hanno preso parte al tentativo obbligatorio di conciliazione (il passaggio preliminare per risolvere la disputa in modo amichevole) devono essere le stesse che poi si presentano in tribunale come attore e convenuto;
  • le richieste e le pretese avanzate dalla parte che ha avviato la causa (e quelle dell’altra parte, se ha presentato una contro-domanda) devono essere identiche a quelle discusse, o che avrebbero dovuto essere discusse, durante il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione ha riguardato un problema specifico, non si può poi andare in tribunale per un problema completamente diverso, né con attori o convenuti differenti da quelli che hanno partecipato al tentativo di accordo. Lo ha chiarito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 819/2025

Simulazione contratti di affitto agrario
Una società agricola cita in giudizio le due proprietarie di un fondo rustico, sostenendo la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati sin dal 2019, relativi a diverse porzioni di un fondo. Conclusa la narrazione dei fatti e delle questioni giuridiche a fondamento delle proprie ragioni, la società chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l’esistenza di un contratto di affitto agrario ordinario in corso, della durata di 15 anni di un’altra parte (parte 3) avente ad oggetto l’intero fondo rustico di 24 ettari sebbene con l’applicazione del criterio della rotazione agraria sulla metà del fondo. 

Domanda improponibile: tentativo di conciliazione inidoneo
Le convenute si costituiscono in giudizio eccependo in via preliminare l’improponibilità della domanda a causa dell’inidoneità del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/11. Nel merito contestano l’infondatezza della domanda della società e in via riconvenzionale, chiedono la condanna al rilascio del fondo della società ricorrente e di un’altra parte (parte 4) e al pagamento di una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

Improponibilità della domanda: oggetto, parti e domande devono coincidere
All’udienza del 20 giugno 2025, le parti si riportano ai propri scritti difensivi e la ricorrente chiede un termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione. Il Tribunale, dopo la camera di consiglio, rileva il difetto di condizione di procedibilità della domanda.
Il Collegio nella decisione richiama l’art. 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 150/2011, che impone alle parti, nelle controversie agrarie, di dare preventiva comunicazione del loro intento di agire in giudizio tramite raccomandata all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente.
La Cassazione, di recente, applicando un principio nato per la mediazione di cui all’art. 46 della legge n. 203/1982 al tentativo di conciliazione di cui all’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2011 ha stabilito che il giudice chiamato a pronunciarsi su una controversia agraria, per appurare la proponibilità della domanda, non può limitarsi ad effettuare controllo formale del verbale di conciliazione, ma deve accertare la corrispondenza tra l’oggetto della mediazione e quello della domanda giudiziale. Non solo deve esserci perfetta coincidenza soggettiva tra i partecipanti al tentativo di conciliazione e le parti in giudizio, ma anche le domande formulate devono essere le stesse.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riscontrato che il tentativo di conciliazione si era svolto su una domanda oggettivamente diversa da quella proposta in sede giudiziale. Nella “Richiesta convocazione per tentativo di conciliazione”, la società ha omesso ogni riferimento all’azione di simulazione proposta nel ricorso. La comunicazione preventiva inoltre non menzionava il criterio della rotazione agraria e individuava l’oggetto del rapporto da accertare con riferimento esclusivo a sette particelle catastali, tralasciando altre sei particelle incluse nella domanda giudiziale.
Mentre in sede di conciliazione la società ricorrente  ha manifestato l’intenzione di accertare l’esistenza di un rapporto di affitto continuativo su una porzione del terreno, nel ricorso introduttivo ha chiesto di accertare l’esistenza di un rapporto contrattuale di affitto secondo il criterio di rotazione agraria sull’intero fondo.
Il Tribunale ribadisce inoltre he nelle controversie agrarie la condizione di procedibilità deve sussistere al momento della presentazione della domanda e non può essere integrata successivamente, in assenza di una previsione normativa espressa. Alla luce di queste considerazioni, per il Tribunale la domanda è improponibile.

Leggi anche: Controversie agrarie: la mancata conciliazione rende il ricorso improponibile

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Roberta Nardone

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Conciliazione agraria: il ruolo delle parti

La sentenza n. 819/2025 del Tribunale di Civitavecchia stabilisce che, nelle controversie agrarie, la proponibilità della domanda giudiziale richieda la perfetta coincidenza di parti, oggetto e pretese rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel caso specifico, l'azione è stata dichiarata improponibile poiché la richiesta di conciliazione differiva per soggetti, particelle catastali e natura del contratto rispetto a quanto chiesto in giudizio, condizione che non può essere integrata successivamente.

Data sentenza: 01/07/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Giulia Sorrentino +1
Argomento/i: Ruolo delle parti
Materia/e: Conciliazione agraria

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Nella scelta tra negoziazione e mediazione prevale la seconda

Secondo il Tribunale di Roma e l'orientamento consolidato di altre autorità giudiziarie, qualora una controversia sia soggetta sia alla mediazione che alla negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, prevale la prima. Tale principio, sancito dalla legge 162/2014, rende non obbligatoria la negoziazione. La prevalenza della mediazione deriva dalla presenza di un terzo neutrale e imparziale che, a differenza degli avvocati, facilita l'incontro tra interessi confliggenti, come confermato dalla Corte Costituzionale.

Data sentenza: 20/03/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Roberta Nardone
Materia/e: negoziazione assistita

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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