Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia N.819-2025
Il giudice che deve decidere una controversia agraria deve appurare la coincidenza di parti, oggetto e domande nella conciliazione e nel giudizio
Controversie agrarie: coincidenza di parti, oggetto e domande
Quando un giudice si trova a esaminare una controversia sui contratti agrari, deve accertare di due cose fondamentali:
- le persone o le entità che hanno preso parte al tentativo obbligatorio di conciliazione (il passaggio preliminare per risolvere la disputa in modo amichevole) devono essere le stesse che poi si presentano in tribunale come attore e convenuto;
- le richieste e le pretese avanzate dalla parte che ha avviato la causa (e quelle dell’altra parte, se ha presentato una contro-domanda) devono essere identiche a quelle discusse, o che avrebbero dovuto essere discusse, durante il tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione ha riguardato un problema specifico, non si può poi andare in tribunale per un problema completamente diverso, né con attori o convenuti differenti da quelli che hanno partecipato al tentativo di accordo. Lo ha chiarito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 819/2025
Simulazione contratti di affitto agrario
Una società agricola cita in giudizio le due proprietarie di un fondo rustico, sostenendo la natura simulata di una serie di contratti di affitto stagionali, stipulati sin dal 2019, relativi a diverse porzioni di un fondo. Conclusa la narrazione dei fatti e delle questioni giuridiche a fondamento delle proprie ragioni, la società chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l’esistenza di un contratto di affitto agrario ordinario in corso, della durata di 15 anni di un’altra parte (parte 3) avente ad oggetto l’intero fondo rustico di 24 ettari sebbene con l’applicazione del criterio della rotazione agraria sulla metà del fondo.
Domanda improponibile: tentativo di conciliazione inidoneo
Le convenute si costituiscono in giudizio eccependo in via preliminare l’improponibilità della domanda a causa dell’inidoneità del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/11. Nel merito contestano l’infondatezza della domanda della società e in via riconvenzionale, chiedono la condanna al rilascio del fondo della società ricorrente e di un’altra parte (parte 4) e al pagamento di una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
Improponibilità della domanda: oggetto, parti e domande devono coincidere
All’udienza del 20 giugno 2025, le parti si riportano ai propri scritti difensivi e la ricorrente chiede un termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione. Il Tribunale, dopo la camera di consiglio, rileva il difetto di condizione di procedibilità della domanda.
Il Collegio nella decisione richiama l’art. 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 150/2011, che impone alle parti, nelle controversie agrarie, di dare preventiva comunicazione del loro intento di agire in giudizio tramite raccomandata all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente.
La Cassazione, di recente, applicando un principio nato per la mediazione di cui all’art. 46 della legge n. 203/1982 al tentativo di conciliazione di cui all’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2011 ha stabilito che il giudice chiamato a pronunciarsi su una controversia agraria, per appurare la proponibilità della domanda, non può limitarsi ad effettuare controllo formale del verbale di conciliazione, ma deve accertare la corrispondenza tra l’oggetto della mediazione e quello della domanda giudiziale. Non solo deve esserci perfetta coincidenza soggettiva tra i partecipanti al tentativo di conciliazione e le parti in giudizio, ma anche le domande formulate devono essere le stesse.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riscontrato che il tentativo di conciliazione si era svolto su una domanda oggettivamente diversa da quella proposta in sede giudiziale. Nella “Richiesta convocazione per tentativo di conciliazione”, la società ha omesso ogni riferimento all’azione di simulazione proposta nel ricorso. La comunicazione preventiva inoltre non menzionava il criterio della rotazione agraria e individuava l’oggetto del rapporto da accertare con riferimento esclusivo a sette particelle catastali, tralasciando altre sei particelle incluse nella domanda giudiziale.
Mentre in sede di conciliazione la società ricorrente ha manifestato l’intenzione di accertare l’esistenza di un rapporto di affitto continuativo su una porzione del terreno, nel ricorso introduttivo ha chiesto di accertare l’esistenza di un rapporto contrattuale di affitto secondo il criterio di rotazione agraria sull’intero fondo.
Il Tribunale ribadisce inoltre he nelle controversie agrarie la condizione di procedibilità deve sussistere al momento della presentazione della domanda e non può essere integrata successivamente, in assenza di una previsione normativa espressa. Alla luce di queste considerazioni, per il Tribunale la domanda è improponibile.
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