La mediazione prevale sulla negoziazione assistita quando le due procedure stragiudiziali sono condizioni di procedibilità
Negoziazione assistita e mediazione
Il Tribunale di Roma, richiamando normativa e giurisprudenza a supporto, nella sentenza n. 932 del 2023 (allegata) precisa che se una controversia è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione così come della negoziazione assistita, tra le due a prevalere è la mediazione.
Improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita
In una controversia insorta per chiedere la convalida di uno sfratto per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo, il convenuto, nell’opporsi, eccepisce anche l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
La mediazione prevale sulla negoziazione assistita
Eccezione che il Tribunale di Roma respinge ritenendola infondata. Nel motivare la sua decisione l’Autorità giudicante richiama la legge n. 162 del 2014, che si occupa proprio della negoziazione assistita come metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Detta legge dispone in particolare che, quando la mediazione e la negoziazione assistita sono previste come condizioni di procedibilità della domanda in sede di giudizio, a prevalere tra le due è la mediazione.
Chi agisce in giudizio deve quindi attivarsi per esperire solo la mediazione civile e commerciale. Scelta che fa perdere alla negoziazione assistita il suo carattere di obbligatorietà.
La mediazione prevale per la presenza del mediatore
Il principio sancito dal Tribunale capitolino però non è voce unica, esso è stato sancito anche da altre autorità giudiziarie di merito come la Corte di Appello di Napoli nella pronuncia del 2 giugno 2018, il tribunale di Torre Annunziata il 23 marzo 2018 e prima di loro il Tribunale di Verona il 23 dicembre 2015.
Conclusioni a cui è giunto inoltre sempre il Tribunale di Roma nell’ordinanza del 12 aprile 2021, in relazione ad una vicenda avente ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale.
In questo caso il giudice, attraverso l’interpretazione del decreto legislativo n. 28/2010 sulla mediazione e del decreto legge n. 132/2014 (convertito dall legge n. 162/2014), che regolamenta la negoziazione assistita, giunge alla conclusione per cui la mediazione prevale sulla negoziazione. La ragione risiede nel ruolo ricoperto dal mediatore soggetto terzo e neutrale rispetto all’avvocato che assiste le parti nell’ambito della procedura di negoziazione assistita.
Nella mediazione in effetti il mediatore svolge un ruolo di estrema importanza perché non assiste solo le parti, ma tenta, una volta individuati gli interessi in conflitto, di trovare un punto di incontro. Tale peculiarità della mediazione rispetto alla negoziazione è stata messa in evidenza, ricorda il tribunale, perfino dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 97/2019.
Questa pronuncia del Giudice delle leggi precisa infatti che: “nella mediazione il compito fondamentale al fine del suo esito positivo di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità (….) Il mediatore, infatti, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può -assumere diritti od obblighi connessi […] con gli affari trattati […]- né percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall’altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un’apposita -dichiarazione di imparzialità- e a informare l’organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b).”