Il tribunale di Larino afferma che la mancata prova sull’effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal giudice in corso di causa determina inevitabilmente l’improcedibilità del giudizioOpposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata prova circa l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal giudice in corso di causa determina ineluttabilmente l’improcedibilità del giudizio. Ad affermarlo è il tribunale di Larino nella sentenza n. 483/2022 decidendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La vicenda

Nella vicenda, alcuni correntisti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per oltre 11mila euro a fronte del saldo negativo dei rapporti di conto corrente intrattenuto con l’istituto bancario. A fondamento dell’opposizione sostenevano, innanzitutto, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti e la nullità delle operazioni di capitalizzazione degli interessi, oltre alla violazione, da parte della banca, dell’obbligo di buona fede. La banca, dal canto suo, si costituiva in giudizio e, nel corso dell’istruttoria, veniva espletata anche una Ctu contabile, nonché, con provvedimento fuori udienza, veniva disposta l’attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo.

Tuttavia alla successiva udienza, nonostante le dichiarazioni del difensore, del verbale negativo del tentativo di mediazione non risultava traccia né nel fascicolo elettronico, né tantomeno in quello cartaceo.

Mancata prova tentativo di mediazione

Da qui, la decisione del giudice, il quale, ritenuto che della mancata produzione del documento rispondono le parti, che hanno l’onere di verificare la completezza del fascicolo e la regolarità del deposito di atti (cfr. Cass. n. 28271/2020), rileva che non vi era prova dell’effettivo espletamento del tentativo di mediazione.

Per cui, osserva il tribunale di Larino, posto che “da tale deficit probatorio discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata, ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti”, il mancato assolvimento dell’onere di instaurare la procedura di mediazione non può che produrre conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “essendo quest’ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia”, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

La decisione

Dando preliminarmente atto del lungo dibattito giurisprudenziale sulle conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione, il tribunale si riporta quindi alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020), cui hanno fatto seguito successive pronunce, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opposto, in quanto creditore in senso sostanziale, l’onere di promuovere la procedura di mediazione e conseguentemente, nel caso in cui egli non si attivi, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato”.

Per cui, non essendo stata dimostrata, nel caso di specie, l’attivazione della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto, il tribunale dichiara improcedibile l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Trib-Larino-483-2022

Riccardo De Mutiis

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione obbligatoria: se manca la prova del tentativo il giudizio è improcedibile

Il Tribunale di Larino, con la sentenza n. 483/2022, ha dichiarato l'improcedibilità di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a causa della mancata prova dell'avvenuto tentativo di mediazione obbligatoria. Nonostante le dichiarazioni delle parti, l'assenza del verbale nel fascicolo ha determinato l'improcedibilità, poiché l'onere di promuovere tale procedura grava sul creditore opposto. Di conseguenza, non essendo stata dimostrata l'attivazione del rito, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 05/10/2022
Curia: Tribunale di Larino
Giudice: Riccardo De Mutiis
Argomento/i: Improcedibilità della domanda

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
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Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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