Il tribunale di Larino afferma che la mancata prova sull’effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal giudice in corso di causa determina inevitabilmente l’improcedibilità del giudizioOpposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata prova circa l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal giudice in corso di causa determina ineluttabilmente l’improcedibilità del giudizio. Ad affermarlo è il tribunale di Larino nella sentenza n. 483/2022 decidendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La vicenda
Nella vicenda, alcuni correntisti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per oltre 11mila euro a fronte del saldo negativo dei rapporti di conto corrente intrattenuto con l’istituto bancario. A fondamento dell’opposizione sostenevano, innanzitutto, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti e la nullità delle operazioni di capitalizzazione degli interessi, oltre alla violazione, da parte della banca, dell’obbligo di buona fede. La banca, dal canto suo, si costituiva in giudizio e, nel corso dell’istruttoria, veniva espletata anche una Ctu contabile, nonché, con provvedimento fuori udienza, veniva disposta l’attivazione della procedura di mediazione, con esito negativo.
Tuttavia alla successiva udienza, nonostante le dichiarazioni del difensore, del verbale negativo del tentativo di mediazione non risultava traccia né nel fascicolo elettronico, né tantomeno in quello cartaceo.
Mancata prova tentativo di mediazione
Da qui, la decisione del giudice, il quale, ritenuto che della mancata produzione del documento rispondono le parti, che hanno l’onere di verificare la completezza del fascicolo e la regolarità del deposito di atti (cfr. Cass. n. 28271/2020), rileva che non vi era prova dell’effettivo espletamento del tentativo di mediazione.
Per cui, osserva il tribunale di Larino, posto che “da tale deficit probatorio discende che il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata, ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti”, il mancato assolvimento dell’onere di instaurare la procedura di mediazione non può che produrre conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “essendo quest’ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia”, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.
La decisione
Dando preliminarmente atto del lungo dibattito giurisprudenziale sulle conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione, il tribunale si riporta quindi alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 19596/2020), cui hanno fatto seguito successive pronunce, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opposto, in quanto creditore in senso sostanziale, l’onere di promuovere la procedura di mediazione e conseguentemente, nel caso in cui egli non si attivi, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato”.
Per cui, non essendo stata dimostrata, nel caso di specie, l’attivazione della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto, il tribunale dichiara improcedibile l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.