Per il tribunale di Lecce, l’accordo raggiunto in mediazione su un diritto reale realizza comunque l’efficacia traslativa convenuta anche se non trascritto nei registri immobiliari

Accordo in mediazione su un diritto reale

L’accordo raggiunto in sede di mediazione su un diritto reale realizza comunque l’efficacia traslativa convenuta seppur non trascritto nei registri immobiliari. A tale conclusione perviene il tribunale di Lecce, con sentenza n. 1419/2021, pronunciandosi su una vicenda relativa alla divisione giudiziale di un immobile in comunione tra eredi. 

La vicenda

Nella vicenda, uno dei fratelli, nonostante avesse richiesto più volte senza esito la divisione bonaria del bene, domandava la divisione giudiziale del bene comune in natura, con attribuzione a ciascun condividente della propria parte, e in subordine, in caso di indivisibilità in natura del bene, la sua vendita con ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote. 

Si costituiva uno solo dei germani, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell’attrice per avere la stessa ceduto le proprie quote alla germana con verbale di conciliazione a seguito di mediazione, e quindi per difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione. 

Gli atri convenuti rimanevano contumaci. 

Il giudice riservava la decisione sulla eccezione preliminare sollevata dalla convenuta costituita e la riteneva fondata, poiché in effetti risultava per tabulas che con verbale di conciliazione a seguito di mediazione, l’attrice aveva venduto le proprie quote ideali del bene per cui è causa alla convenuta. 

Valenza dell’accordo di mediazione e trascrizione

In proposito, premette il tribunale, “per mediazione si intende l’intero procedimento, in tutte le sue fasi, con il quale le parti tentano di comporre una lite in modo alternativo a quello giudiziale. Una volta raggiunto l’accordo esso deve essere redatto per iscritto (processo verbale di mediazione), e sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L’accordo di conciliazione ha infatti natura contrattuale e con esso le parti, a mezzo di proprie manifestazioni di volontà, regolamentano i propri interessi e pongono fine alla controversia”. Tale accordo, pur avendo natura di negozio giuridico privato, prosegue il giudicante, “essendo l’esito di un procedimento destinato alla risoluzione stragiudiziale di una controversia (anche con finalità deflattiva del contenzioso giudiziario), può beneficiare a fini processuali di una diversa e maggiore valenza rispetto alle altre scritture private formate in modo ordinario ed in particolare può beneficiare della efficacia di titolo esecutivo grazie alla attestazione di legalità degli avvocati delle parti, che consente appunto il dispiegarsi di tale efficacia, in alternativa all’intervento successivo del giudice in sede di volontaria giurisdizione”. 

Tuttavia, tale attestazione di legalità mantiene funzioni e finalità completamente diverse dal controllo notarile necessario e previsto per la pubblicità legale laddove, come nel caso di specie, l’accordo abbia ad oggetto un negozio soggetto a trascrizione ex 2643 c.c., “non bastando la certificazione del mediatore che non svolge la funzione di autentica, occorre invece l‘intervento di un pubblico ufficiale che autentichi le sottoscrizioni, ossia il notaio”. 

Una scelta, quella del legislatore, del resto, “pienamente coerente con il sistema di pubblicità immobiliare del nostro ordinamento giuridico, che si pone il precipuo scopo di garantire un controllo di legalità e di dare certezza a tutti i dati immessi nei pubblici registri in ossequio al principio di autenticità del titolo”. 

In tal senso, viene in rilievo l’art. 2657 c.c., “che considera unici titoli validi per la trascrizione le sentenze, gli atti pubblici o le scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente – mentre – la certificazione del mediatore, non rende l’accordo idoneo né ai fini della eseguibilità (in quanto è necessaria l’omologa da parte del Presidente del Tribunale), nè ai fini della pubblicità immobiliare: a tal fine è sempre necessario l’intervento del notaio, non essendo sufficiente neanche quello del giudice dell’omologazione”. 

Efficacia traslativa dell’accordo di mediazione

Fatte queste premesse, ad ogni modo, il giudice rileva che, nel caso di specie, l’accordo, seppur “non trascritto nei registri immobiliari, ha comunque impegnato le parti realizzando quell’efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione e per la quale era stato versato una parte del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, con l’intesa delle parti di saldare la restante parte del prezzo” successivamente. 

La trascrizione infatti, “come sistema di pubblicità produce il risultato di rendere opponibili a terzi gli effetti degli atti trascritti, sicché chi acquista validamente un diritto, ma non trascrive è titolare del diritto, però non può opporlo a terzi”. 

Pertanto, a nulla rileva che successivamente le stesse parti abbiano stipulato un preliminare di vendita avente ad oggetto le stesse quote immobiliari già vendute alla convenuta in sede di mediazione, con accordo pure richiamato nel successivo preliminare. “Tale preliminare, di cui parte convenuta ha disconosciuto la propria sottoscrizione ed ha contestato l’apposizione di data certa, non esclude – rincara il tribunale – che la promittente venditrice tale non poteva essere per aver già trasferito (alla convenuta) la titolarità delle sue quote ideali dell’immobile per cui è lite”. 

La decisione

Per quanto detto, il tribunale ritiene in capo all’attrice anche il difetto di “legitimatio ad causam” ed accoglie l’eccezione preliminare di parte convenuta dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell’attrice per carenza di titolarità pro quota dell’immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione, con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite secondo il principio della soccombenza e con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 

Scarica Sentenza Tribunale di Lecce 13 05 2021

Pietro Errede

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione: efficacia traslativa dell’accordo raggiunto su un diritto reale anche se non trascritto

Il Tribunale di Lecce ha stabilito che un accordo di mediazione su un diritto reale produce l'efficacia traslativa tra le parti anche se non trascritto nei registri immobiliari. Sebbene la trascrizione sia necessaria per l'opponibilità ai terzi e richieda l'intervento di un notaio per la pubblicità legale, l'accordo rimane un valido negozio giuridico tra i contraenti. Nel caso specifico, ciò ha comportato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che aveva già ceduto le proprie quote tramite mediazione.

Data sentenza: 13/05/2021
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Pietro Errede
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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Curia: Tribunale di Gela
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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