Il tribunale di Bari ricorda che ai fini della procedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria rileva l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio

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Termine esperimento mediazione obbligatoria

Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria quello che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Così il tribunale di Bari nella sentenza n. 2329/2023 riportandosi ai principi enunciati dalla Cassazione in materia.

La vicenda

La vicenda riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una Snc avverso il decreto emesso dal tribunale di Bari su ricorso di una Srl per il mancato pagamento di un contratto di finanziamento stipulato con una banca.

Nel ricorso monitorio, la Srl deduceva di aver acquistato il credito originariamente vantato dalla banca nei confronti della Snc attraverso un contratto di cessione. Evidenziava inoltre che tale credito traeva origine dai rapporti contrattuali intrattenuti dalla Snc con la Spa e che a garanzia dell’obbligazione assunta, era stata sottoscritta fideiussione.

Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la Snc chiedeva dichiararne la nullità, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo all’opposta e contestava altresì l’inefficacia della cessione e l’inesistenza del credito, deducendo, tra l’altro, di aver corrisposto in ordine al contratto di finanziamento rate mensili di importo superiore a quello pattuito.

Il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione, dichiarava l’opposizione infondata.

No all’improcedibilità della mediazione

Deve premettersi, scrive il tribunale di Bari, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria con rifermento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02)”.

La società opposta, secondo il giudice, ha assolto compiutamente all’onere gravante su di lei ex art. 2697 c.c., producendo sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione contrattuale inerente al credito azionato.

Né sussiste, per il giudicante, “il dedotto vizio di improcedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultando irrilevante il mancato rispetto del termine assegnato, di natura ordinatoria”.

Segnatamente, secondo Cass. Civ., 14.11.2021, n. 40035, prosegue infatti il tribunale, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.L. n. 28/2010 – art. 5 comma 2 e 2 bis – ciò che rileva, nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis, è l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura, da considerarsi quale primo incontro e conclusosi senza l’accordo, in quanto a tale udienza il Giudice deve verificare che si sia avverata la condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010”.

Nella specie, parte opposta ha avviato un primo procedimento di mediazione presso un organismo

territorialmente incompetente, presentando subito dopo nuova istanza presso organismo avente sede in Bari, in tempo utile per lo svolgimento dell’udienza fissata per la verifica.

Sulla scorta di tali elementi, risulta provata in atti sia la titolarità del credito in capo all’opposta che

l’efficacia della cessione nei confronti degli opponenti. Nessuna prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito è stata fornita invece dagli opponenti. Per cui, l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.

Leggi anche Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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Paola Cesaroni

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Mediazione da esperire entro l’udienza di rinvio

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2329/2023, ha stabilito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura viene utilmente esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, rendendo irrilevante il mancato rispetto di termini ordinatori. Tale principio è stato applicato in un'opposizione a decreto ingiuntivo, dove il rigetto della domanda è derivato dalla provata titolarità del credito e dalla regolarità della mediazione.

Data sentenza: 16/06/2023
Curia: Tribunale di Bari
Giudice: Paola Cesaroni
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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