Il tribunale di Bari ricorda che ai fini della procedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria rileva l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio
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Termine esperimento mediazione obbligatoria
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria quello che rileva è l’utile esperimento della procedura entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Così il tribunale di Bari nella sentenza n. 2329/2023 riportandosi ai principi enunciati dalla Cassazione in materia.
La vicenda
La vicenda riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una Snc avverso il decreto emesso dal tribunale di Bari su ricorso di una Srl per il mancato pagamento di un contratto di finanziamento stipulato con una banca.
Nel ricorso monitorio, la Srl deduceva di aver acquistato il credito originariamente vantato dalla banca nei confronti della Snc attraverso un contratto di cessione. Evidenziava inoltre che tale credito traeva origine dai rapporti contrattuali intrattenuti dalla Snc con la Spa e che a garanzia dell’obbligazione assunta, era stata sottoscritta fideiussione.
Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la Snc chiedeva dichiararne la nullità, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo all’opposta e contestava altresì l’inefficacia della cessione e l’inesistenza del credito, deducendo, tra l’altro, di aver corrisposto in ordine al contratto di finanziamento rate mensili di importo superiore a quello pattuito.
Il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione, dichiarava l’opposizione infondata.
No all’improcedibilità della mediazione
Deve premettersi, scrive il tribunale di Bari, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria con rifermento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02)”.
La società opposta, secondo il giudice, ha assolto compiutamente all’onere gravante su di lei ex art. 2697 c.c., producendo sin dalla fase monitoria, tutta la documentazione contrattuale inerente al credito azionato.
Né sussiste, per il giudicante, “il dedotto vizio di improcedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultando irrilevante il mancato rispetto del termine assegnato, di natura ordinatoria”.
Segnatamente, secondo Cass. Civ., 14.11.2021, n. 40035, prosegue infatti il tribunale, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.L. n. 28/2010 – art. 5 comma 2 e 2 bis – ciò che rileva, nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis, è l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura, da considerarsi quale primo incontro e conclusosi senza l’accordo, in quanto a tale udienza il Giudice deve verificare che si sia avverata la condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d.lgs. n. 28/2010”.
Nella specie, parte opposta ha avviato un primo procedimento di mediazione presso un organismo
territorialmente incompetente, presentando subito dopo nuova istanza presso organismo avente sede in Bari, in tempo utile per lo svolgimento dell’udienza fissata per la verifica.
Sulla scorta di tali elementi, risulta provata in atti sia la titolarità del credito in capo all’opposta che
l’efficacia della cessione nei confronti degli opponenti. Nessuna prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito è stata fornita invece dagli opponenti. Per cui, l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
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