La sentenza del Tribunale di Milano n. 97/2023 evidenzia il carattere alternativo tra la consulenza ex art. 696-bis c.p.c. e la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio 

Mediazione e responsabilità medica

In materia di responsabilità sanitaria, la domanda giudiziale deve essere preceduta dalla proposizione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis del codice di procedura civile oppure, in via alternativa, da una domanda di mediazione ex art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010. Solo dopo aver instaurato uno di questi due procedimenti è possibile per il giudice entrare nel merito della domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica. È quanto ha evidenziato il Tribunale di Milano con sentenza n. 97 del 17 gennaio 2023. 

Carattere alternativo tra mediazione e consulenza ex art. 696-bis c.p.c. 

Il provvedimento in esame ha messo in luce il carattere alternativo dei due procedimenti prodromici all’esame della domanda giudiziale. Perché la causa possa andare avanti, infatti, è sufficiente che solo uno dei due rimedi sopra citati sia attivato dall’attore. Sia la consulenza tecnica preventiva che la mediazione civile, quindi, rappresentano una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in tema di responsabilità sanitaria. 

Responsabilità sanitaria e mediazione obbligatoria

Quella del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica o sanitaria è una delle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria. 

L’elenco completo delle varie ipotesi in cui la mediazione civile rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale è fornito dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. Altre ipotesi di mediazione obbligatoria, ad esempio, sono le controversie in materia di condominio, di diritti reali, di successione, di locazione etc. In tutte le materie non comprese in detto elenco, invece, la mediazione rappresenta una mera facoltà a disposizione delle parti, che sono pertanto libere di rivolgersi direttamente al Tribunale, senza preliminarmente instaurare un procedimento di mediazione. 

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. 

Diversamente dalle altre ipotesi di mediazione obbligatoria, quella relativa alla materia della responsabilità sanitaria prevede anche una soluzione alternativa alla mediazione che consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale: tale soluzione è, per l’appunto, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. Questo strumento giudiziale si differenzia dall’istituto, affine ma diverso, dell’accertamento tecnico preventivo (ATP), previsto dall’articolo immediatamente precedente nell’impianto codicistico (art. 696 c.p.c.). Nella consulenza tecnica preventiva, infatti, manca il requisito dell’urgenza, previsto invece dall’ATP e finalizzato a scongiurare gli effetti della dispersione degli elementi di prova. Fatta questa dovuta distinzione, passiamo ad esaminare brevemente i tratti distintivi della consulenza preventiva. 

La condizione di procedibilità in tema di responsabilità sanitaria

Tale consulenza si richiede con ricorso e viene disposta con decreto dal giudice. È effettuata da un tecnico ausiliario del giudice ed è finalizzata alla determinazione di crediti derivanti da fatto illecito; nel caso specifico, per quanto qui di interesse, il consulente è quindi chiamato a quantificare il danno derivante da responsabilità sanitaria. La particolarità di questo istituto risiede nel fatto che, prima di depositare la relazione di quantificazione del danno, il consulente tecnico è tenuto a tentare la conciliazione tra le parti. Come si vede, in questo aspetto si rinviene un’affinità con il procedimento di mediazione civile e si comprende, perciò, la ragione per cui il legislatore ha ritenuto tali due strumenti alternativi tra loro. 

Entrambi i rimedi, infatti, mirano a far raggiungere un’intesa tra le parti e, di conseguenza a rendere superflua l’instaurazione (o la prosecuzione) del giudizio civile. L’obiettivo della previsione di tali strumenti quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale è, quindi, quello di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali. 

Va ricordato, inoltre, in caso di proposizione della domanda giudiziale senza che sia stato proposto il preventivo ricorso ex art. 696-bis, l’improcedibilità del giudizio deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, con assegnazione alle parti di un termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza. 

Infine, non è inutile sottolineare un ulteriore passaggio della sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Milano, che ha evidenziato come, in tema di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria, non vi è alcun limite processuale che imponga di mantenere le stesse argomentazioni in diritto tra il procedimento preventivo e il successivo giudizio di merito.

Scarica Sentenza Tribunale di Milano 17 01 2023

Nicola Di Leo

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Responsabilità sanitaria: consulenza tecnica preventiva o mediazione per superare la condizione di procedibilità

La sentenza n. 97/2023 del Tribunale di Milano chiarisce che, in materia di responsabilità sanitaria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta attivando, in modo alternativo, o la mediazione obbligatoria o la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. Entrambi gli strumenti mirano a deflazionare il carico dei tribunali tramite il tentativo di conciliazione. In quest'ultimo caso, non è richiesto il requisito dell'urgenza né l'obbligo di mantenere le stesse argomentazioni in diritto.

Data sentenza: 17/01/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Nicola Di Leo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Mediazione obbligatoria +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Curia: Tribunale di Gela
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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