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Domanda improponibile se manca il tentativo di conciliazione nelle cause agrarie: la pronuncia del tribunale di Ancona

Cause agrarie e improponibilità della domanda
Nelle cause agrarie, se manca il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso per decreto ingiuntivo diventa improponibile e questo porta alla revoca del decreto ingiuntivo stesso. Lo ha chiarito il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 963/2025.

Decreto ingiuntivo pagamento canoni affitto agricolo
Un amministratore di sostegno riesce a ottenere per il proprio assistito un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per ottenere il pagamento di 14.500 Euro, a titolo di saldo di alcuni canoni di affitto agricolo non pagati. Gli ingiunti si oppongono al decreto sollevando l’eccezione rituale del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Per gli opponenti pertanto la domanda giudiziale deve considerarsi improcedibile. Nel costituirsi in giudizio la parte opposta chiede il rigetto dell’opposizione, sostenendo la tardività dei pagamenti. 

Controversie agrarie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Alla prima udienza il giudice formula alle parti coinvolte proposta transattiva ai sensi dell’articolo 185 bis c.p.c, e dichiara cessata la materia del contendere alla luce del pagamento dei canoni dovuti in corso di causa. Il Tribunale però deve valutare la soccombenza virtuale. Nel caso di specie per il Giudice la parte opposta sarebbe stata virtualmente soccombente. La sua domanda di pagamento del canone di affitto agrario, infatti, necessitava del tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo, che non ha svolto. Il Giudice ritiene quindi di doversi occupare del cuore della questione della causa, ossia la conciliazione obbligatoria in materia agraria. Gli opponenti hanno infatti evidenziato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, richiamando l’articolo 11 del D.lgs. n. 150/2011, che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio. Il Tribunale ha esaminato la questione e ha chiarito che la domanda di pagamento del canone, trattandosi di contratto di affitto agrario, doveva essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto in effetti dall’articolo 11 del D.lgs n. 150/2011. La sua mancanza comporta l’improponibilità della domanda e il giudice può rilevare questa improponibilità anche d’ufficio.

Conciliazione obbligatoria: prima del giudizio a pena di improponibilità della domanda
La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 2046 del 29 gennaio 2010, in cui ha stabilito principi piuttosto chiari. La conciliazione in materia agraria deve essere sempre preventiva. Questo significa che le parti devono attivarla prima di iniziare qualsiasi controversia. La norma è inderogabile, per cui non permette di attivare il filtro conciliativo dopo la domanda giudiziale. La mancanza del tentativo di conciliazione in materia agraria rende la domanda improponibile, perchè condizione di proponibilità della domanda. Il giudice può rilevarla d’ufficio e la sua assenza porta alla definizione della causa con una sentenza di improponibilità. La Cassazione ha anche chiarito la nozione di “domanda”. Essa include qualsiasi istanza per il riconoscimento di un diritto agraria, non importa la procedura (ordinaria o semplificata) o la modalità (principale o riconvenzionale). Ne consegue che, in materia agraria, anche chi propone un ricorso per decreto ingiuntivo deve prima esperire il tentativo di conciliazione preventivo. Questo onere grava sul ricorrente, la mancanza di tale tentativo rende la domanda improponibile e il giudice può rilevarlo nel giudizio di opposizione. Nel caso specifico, il creditore opposto non ha esperito il tentativo di conciliazione prima di depositare il ricorso monitorio. La domanda di pagamento dei canoni di affitto agrario pertanto è improponibile.

Leggi anche: Controversie agrarie: senza conciliazione ricorso improponibile

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Nadia Mencarelli

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Controversie agrarie: la mancata conciliazione rende il ricorso improponibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 963/2025, ha sancito l'improponibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo relativo a canoni di affitto agrario a causa del mancato tentativo di conciliazione obbligatorio. Come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 150/2011 e dai precedenti della Cassazione, tale procedura deve essere preventivamente esperita a pena di improponibilità della domanda. Tale condizione, rilevabile anche d'ufficio, comporta la revoca del titolo esecutivo indipendentemente dall'esito della causa.

Data sentenza: 27/05/2025
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Nadia Mencarelli
Argomento/i: Mancata conciliazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione: termine di 15 giorni non perentorio

La sentenza n. 2203/2024 del Tribunale di Ancona chiarisce che il termine di 15 giorni fissato dal giudice per avviare la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. L'improcedibilità non deriva dal superamento di tale scadenza, bensì dal mancato espletamento del tentativo di conciliazione. La condizione di procedibilità è dunque soddisfatta se il primo incontro avviene entro l'udienza di rinvio, in linea con l'orientamento della Cassazione e la ratio della procedura volta a promuovere l'accordo tra le parti.

Data sentenza: 13/12/2024
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Nadia Mencarelli
Argomento/i: Termine esperimento mediazione
Materia/e: Termine perentorio

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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