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Domanda improponibile se manca il tentativo di conciliazione nelle cause agrarie: la pronuncia del tribunale di Ancona

Cause agrarie e improponibilità della domanda
Nelle cause agrarie, se manca il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso per decreto ingiuntivo diventa improponibile e questo porta alla revoca del decreto ingiuntivo stesso. Lo ha chiarito il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 963/2025.

Decreto ingiuntivo pagamento canoni affitto agricolo
Un amministratore di sostegno riesce a ottenere per il proprio assistito un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per ottenere il pagamento di 14.500 Euro, a titolo di saldo di alcuni canoni di affitto agricolo non pagati. Gli ingiunti si oppongono al decreto sollevando l’eccezione rituale del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Per gli opponenti pertanto la domanda giudiziale deve considerarsi improcedibile. Nel costituirsi in giudizio la parte opposta chiede il rigetto dell’opposizione, sostenendo la tardività dei pagamenti. 

Controversie agrarie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Alla prima udienza il giudice formula alle parti coinvolte proposta transattiva ai sensi dell’articolo 185 bis c.p.c, e dichiara cessata la materia del contendere alla luce del pagamento dei canoni dovuti in corso di causa. Il Tribunale però deve valutare la soccombenza virtuale. Nel caso di specie per il Giudice la parte opposta sarebbe stata virtualmente soccombente. La sua domanda di pagamento del canone di affitto agrario, infatti, necessitava del tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo, che non ha svolto. Il Giudice ritiene quindi di doversi occupare del cuore della questione della causa, ossia la conciliazione obbligatoria in materia agraria. Gli opponenti hanno infatti evidenziato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, richiamando l’articolo 11 del D.lgs. n. 150/2011, che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio. Il Tribunale ha esaminato la questione e ha chiarito che la domanda di pagamento del canone, trattandosi di contratto di affitto agrario, doveva essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto in effetti dall’articolo 11 del D.lgs n. 150/2011. La sua mancanza comporta l’improponibilità della domanda e il giudice può rilevare questa improponibilità anche d’ufficio.

Conciliazione obbligatoria: prima del giudizio a pena di improponibilità della domanda
La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 2046 del 29 gennaio 2010, in cui ha stabilito principi piuttosto chiari. La conciliazione in materia agraria deve essere sempre preventiva. Questo significa che le parti devono attivarla prima di iniziare qualsiasi controversia. La norma è inderogabile, per cui non permette di attivare il filtro conciliativo dopo la domanda giudiziale. La mancanza del tentativo di conciliazione in materia agraria rende la domanda improponibile, perchè condizione di proponibilità della domanda. Il giudice può rilevarla d’ufficio e la sua assenza porta alla definizione della causa con una sentenza di improponibilità. La Cassazione ha anche chiarito la nozione di “domanda”. Essa include qualsiasi istanza per il riconoscimento di un diritto agraria, non importa la procedura (ordinaria o semplificata) o la modalità (principale o riconvenzionale). Ne consegue che, in materia agraria, anche chi propone un ricorso per decreto ingiuntivo deve prima esperire il tentativo di conciliazione preventivo. Questo onere grava sul ricorrente, la mancanza di tale tentativo rende la domanda improponibile e il giudice può rilevarlo nel giudizio di opposizione. Nel caso specifico, il creditore opposto non ha esperito il tentativo di conciliazione prima di depositare il ricorso monitorio. La domanda di pagamento dei canoni di affitto agrario pertanto è improponibile.

Leggi anche: Controversie agrarie: senza conciliazione ricorso improponibile

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Controversie agrarie: la mancata conciliazione rende il ricorso improponibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 963/2025, ha sancito l’improponibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo relativo a canoni di affitto agrario a causa del mancato tentativo di conciliazione obbligatorio. Come previsto dall’art. 11 del D.lgs. 150/2011 e dai precedenti della Cassazione, tale procedura deve essere preventivamente esperita a pena di improponibilità della domanda. Tale condizione, rilevabile anche d’ufficio, comporta la revoca del titolo esecutivo indipendentemente dall’esito della causa.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/05/2025
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Nadia Mencarelli
Argomento/i: Mancata conciliazione
Materia/e: controversie agrarie

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Domanda improponibile se manca il tentativo di conciliazione nelle cause agrarie: la pronuncia del tribunale di Ancona

Cause agrarie e improponibilità della domanda
Nelle cause agrarie, se manca il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso per decreto ingiuntivo diventa improponibile e questo porta alla revoca del decreto ingiuntivo stesso. Lo ha chiarito il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 963/2025.

Decreto ingiuntivo pagamento canoni affitto agricolo
Un amministratore di sostegno riesce a ottenere per il proprio assistito un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per ottenere il pagamento di 14.500 Euro, a titolo di saldo di alcuni canoni di affitto agricolo non pagati. Gli ingiunti si oppongono al decreto sollevando l’eccezione rituale del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Per gli opponenti pertanto la domanda giudiziale deve considerarsi improcedibile. Nel costituirsi in giudizio la parte opposta chiede il rigetto dell’opposizione, sostenendo la tardività dei pagamenti. 

Controversie agrarie e tentativo obbligatorio di conciliazione
Alla prima udienza il giudice formula alle parti coinvolte proposta transattiva ai sensi dell’articolo 185 bis c.p.c, e dichiara cessata la materia del contendere alla luce del pagamento dei canoni dovuti in corso di causa. Il Tribunale però deve valutare la soccombenza virtuale. Nel caso di specie per il Giudice la parte opposta sarebbe stata virtualmente soccombente. La sua domanda di pagamento del canone di affitto agrario, infatti, necessitava del tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo, che non ha svolto. Il Giudice ritiene quindi di doversi occupare del cuore della questione della causa, ossia la conciliazione obbligatoria in materia agraria. Gli opponenti hanno infatti evidenziato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, richiamando l’articolo 11 del D.lgs. n. 150/2011, che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio. Il Tribunale ha esaminato la questione e ha chiarito che la domanda di pagamento del canone, trattandosi di contratto di affitto agrario, doveva essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto in effetti dall’articolo 11 del D.lgs n. 150/2011. La sua mancanza comporta l’improponibilità della domanda e il giudice può rilevare questa improponibilità anche d’ufficio.

Conciliazione obbligatoria: prima del giudizio a pena di improponibilità della domanda
La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 2046 del 29 gennaio 2010, in cui ha stabilito principi piuttosto chiari. La conciliazione in materia agraria deve essere sempre preventiva. Questo significa che le parti devono attivarla prima di iniziare qualsiasi controversia. La norma è inderogabile, per cui non permette di attivare il filtro conciliativo dopo la domanda giudiziale. La mancanza del tentativo di conciliazione in materia agraria rende la domanda improponibile, perchè condizione di proponibilità della domanda. Il giudice può rilevarla d’ufficio e la sua assenza porta alla definizione della causa con una sentenza di improponibilità. La Cassazione ha anche chiarito la nozione di “domanda”. Essa include qualsiasi istanza per il riconoscimento di un diritto agraria, non importa la procedura (ordinaria o semplificata) o la modalità (principale o riconvenzionale). Ne consegue che, in materia agraria, anche chi propone un ricorso per decreto ingiuntivo deve prima esperire il tentativo di conciliazione preventivo. Questo onere grava sul ricorrente, la mancanza di tale tentativo rende la domanda improponibile e il giudice può rilevarlo nel giudizio di opposizione. Nel caso specifico, il creditore opposto non ha esperito il tentativo di conciliazione prima di depositare il ricorso monitorio. La domanda di pagamento dei canoni di affitto agrario pertanto è improponibile.

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