La Suprema Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non ha natura perentoria
Termine di 15 giorni per la mediazione
Il termine di 15 giorni per esperire la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. È quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 9102/2023, pronunciandosi sulla controversa questione in materia.
La vicenda su cui la S.C. è stata chiamata ad esprimersi traeva origine dall’opposizione promossa dai clienti di una banca contro un decreto ingiuntivo notificato da quest’ultima, ritenendo gli stessi illegittime e infondate le pretese creditorie.
In entrambe le fasi di merito, l’opposizione veniva dichiarata improcedibile in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato, posto che secondo i giudici il termine di presentazione della domanda ha natura perentoria, come desumibile in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma.
I ricorrenti, allora, adivano il Palazzaccio denunciando violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento alla perentorietà del termine di gg. 15 per l’avvio della mediazione delegata.
Nello specifico, contestavano l’attribuzione della natura perentoria al termine evidenziando in ogni caso che nella fattispecie la domanda di mediazione era stata proposta solo con un ritardo di pochi giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si era concluso ben prima della celebrazione dell’udienza fissata dal giudicante, sicchè in concreto nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.
Natura non perentoria del termine
Nel merito, la S.C. esamina la questione controversa della natura perentoria o meno del termine di 15 gg concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Al riguardo, evidenziano i giudici, è intervenuto un arresto recente della S.C. (cfr. Cass. n. 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine, fissando il seguente principio: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 art. 5 commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.
Il principio enunciato, spiegano gli Ermellini, “si riferisce alla mediazione delegata, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione”.
Nel caso di specie, peraltro, l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio.
Per cui, conclude il Supremo Collegio, ha errato la corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio per l’esame del merito.