Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal procedimento di mediazione civile e commerciale è a carico del creditore

Lonere di avviare la mediazione grava sul creditore

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è a carico del creditore. Lo precisa la Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 31/2023 (sotto allegata). 

Decisione che pone fine a una controversia che vede contrapposti una S.p.a. e due coniugi. Questi ultimi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo della S.p.A. negano di dover corrispondere le somme pretese da controparte. Analizziamo nel dettaglio la vicenda per comprendere le ragioni della decisione.

Contratto di finanziamento: opposizione a decreto ingiuntivo

Due coniugi convengono in giudizio una società per far accertare che gli stessi nulla devono alla prima. Gli attori dichiarano di non aver mai sottoscritto il finanziamento in ragione del quale la società ha avanzato richiesta monitoria.

Gli stessi chiedono quindi la revoca del decreto ingiuntivo loro notificato in cui viene richiesto un importo di Euro 37.277,36 maggiorato di spese e interessi.

La società convenuta contesta l’infondatezza dell’opposizione ritenendo generico il disconoscimento dei documenti. Fa presente inoltre che il contratto ha avuto parziale esecuzione. Chiede quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto da controparte.

Il tribunale concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegna alle parti il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per avviare il procedimento di mediazione (articolo 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010) dinanzi all’organismo preposto.

Dopo due rinvii il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.

Mancato esperimento della mediazione da parte dellopponente

Il Tribunale dichiara l’improcedibilità dell’opposizione in quanto, nonostante l’assegnazione del termine per l’introduzione del procedimento di mediazione, lo stesso non è stato avviato da nessuna delle parti. Il giudicante ritiene che tale onere gravasse in capo all’opponente in quanto attore processuale nell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Il mancato esperimento della mediazione si risolve quindi a danno della parte inerte con conseguente improcedibilità dell’azione e conferma del decreto ingiuntivo.

Errore scusabile il mancato avvio della mediazione

Contro la decisione viene proposto appello dai coniugi. Gli stessi chiedono che entrambe le parti vengano considerate vittime di un errore scusabile per non avere intrapreso la procedura di mediazione. L’appello però viene contestato dalla S.p.a, che chiede la condanna dei coniugi al pagamento della minore somma risultante dal giudizio, maggiorata di interessi e spese.

Al creditore opposto lonere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione

Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Bari, sulla questione della improcedibilità della mediazione, ritiene fondato il motivo sollevato dai coniugi appellanti.

Gli stessi contestano infatti al Tribunale di aver ritenuto che l’onere di avviare la mediazione gravasse sugli stessi nella qualità di opponenti e pertanto attori del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Motivo di doglianza che la Corte ritiene fondato, richiamando a ragione della decisione la sentenza datata 8 settembre 2022 della Corte di Appello di Lecce, la quale ricorda che la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione gravi in realtà sulla parte opposta. La mancata attivazione di questa parte processuale porta alla improcedibilità e alla revoca del decreto ingiuntivo.

Diverse le ragioni che la Cassazione pone a fondamento della conclusione per la quale il tentativo obbligatorio della conciliazione deve ritenersi a carico del creditore: 

  1. Prima di tutto l’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede che nell’istanza di mediazione si debbano indicare, tra le altre cose, “le ragioni della pretesa”; 
  2. L’art. 5, quando stabilisce che il compito di promuovere la mediazione sia a carico di “chi intende esercitare in giudizio unazione”, è evidente che si riferisce a colui il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, riveste la posizione di “attore sostanziale”; 
  3. Poiché inoltre la domanda di mediazione, dalla sua comunicazione, produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale, non avrebbe senso ritenere che l’effetto interruttivo consegua a un’iniziativa del debitore opponente e non del creditore; 
  4. La Corte ricorda infine che se l’onere è a carico del creditore opposto la sua inerzia produce l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto, con la possibilità però di riproporre l’azione. Opzione che non è minimamente contemplata in caso di inerzia del debitore. L’opposizione, in caso di inerzia del debitore, sarebbe improcedibile e il decreto diventerebbe irrevocabile, con compromissione definitiva del suo diritto.

Da preferire quindi, come precisato dalla Corte di appello di Lecce, quelle soluzioni che sacrificano meno il creditore. Il tentativo obbligatorio di conciliazione deve quindi ritenersi a carico di quest’ultimo.

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Bari 13 01 2023

Matteo Antonio Sansone

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Tentativo obbligatorio di conciliazione a carico del creditore

La Corte d'Appello di Bari, nella sentenza n. 31/2023, ha stabilito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare la mediazione obbligatoria grava sul creditore e non sul debitore opponente. Tale orientamento, in linea con la Cassazione, considera il creditore come l'attore sostanziale della pretesa. L'inerzia di quest'ultimo comporta l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto, evitando che l'omissione del debitore comprometta definitivamente il suo diritto di difesa.

Data sentenza: 13/01/2023
Curia: Corte d'Appello di Bari
Giudice: Alberto Binetti +2
Argomento/i: procedura di mediazione civile +1
Materia/e: procedura di mediazione civile +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento