Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal procedimento di mediazione civile e commerciale è a carico del creditore
L’onere di avviare la mediazione grava sul creditore
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è a carico del creditore. Lo precisa la Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 31/2023 (sotto allegata).
Decisione che pone fine a una controversia che vede contrapposti una S.p.a. e due coniugi. Questi ultimi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo della S.p.A. negano di dover corrispondere le somme pretese da controparte. Analizziamo nel dettaglio la vicenda per comprendere le ragioni della decisione.
Contratto di finanziamento: opposizione a decreto ingiuntivo
Due coniugi convengono in giudizio una società per far accertare che gli stessi nulla devono alla prima. Gli attori dichiarano di non aver mai sottoscritto il finanziamento in ragione del quale la società ha avanzato richiesta monitoria.
Gli stessi chiedono quindi la revoca del decreto ingiuntivo loro notificato in cui viene richiesto un importo di Euro 37.277,36 maggiorato di spese e interessi.
La società convenuta contesta l’infondatezza dell’opposizione ritenendo generico il disconoscimento dei documenti. Fa presente inoltre che il contratto ha avuto parziale esecuzione. Chiede quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto da controparte.
Il tribunale concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegna alle parti il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per avviare il procedimento di mediazione (articolo 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010) dinanzi all’organismo preposto.
Dopo due rinvii il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
Mancato esperimento della mediazione da parte dell’opponente
Il Tribunale dichiara l’improcedibilità dell’opposizione in quanto, nonostante l’assegnazione del termine per l’introduzione del procedimento di mediazione, lo stesso non è stato avviato da nessuna delle parti. Il giudicante ritiene che tale onere gravasse in capo all’opponente in quanto attore processuale nell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Il mancato esperimento della mediazione si risolve quindi a danno della parte inerte con conseguente improcedibilità dell’azione e conferma del decreto ingiuntivo.
Errore scusabile il mancato avvio della mediazione
Contro la decisione viene proposto appello dai coniugi. Gli stessi chiedono che entrambe le parti vengano considerate vittime di un errore scusabile per non avere intrapreso la procedura di mediazione. L’appello però viene contestato dalla S.p.a, che chiede la condanna dei coniugi al pagamento della minore somma risultante dal giudizio, maggiorata di interessi e spese.
Al creditore opposto l’onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione
Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appello di Bari, sulla questione della improcedibilità della mediazione, ritiene fondato il motivo sollevato dai coniugi appellanti.
Gli stessi contestano infatti al Tribunale di aver ritenuto che l’onere di avviare la mediazione gravasse sugli stessi nella qualità di opponenti e pertanto attori del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Motivo di doglianza che la Corte ritiene fondato, richiamando a ragione della decisione la sentenza datata 8 settembre 2022 della Corte di Appello di Lecce, la quale ricorda che la stessa Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione gravi in realtà sulla parte opposta. La mancata attivazione di questa parte processuale porta alla improcedibilità e alla revoca del decreto ingiuntivo.
Diverse le ragioni che la Cassazione pone a fondamento della conclusione per la quale il tentativo obbligatorio della conciliazione deve ritenersi a carico del creditore:
- Prima di tutto l’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede che nell’istanza di mediazione si debbano indicare, tra le altre cose, “le ragioni della pretesa”;
- L’art. 5, quando stabilisce che il compito di promuovere la mediazione sia a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione”, è evidente che si riferisce a colui il quale, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, riveste la posizione di “attore sostanziale”;
- Poiché inoltre la domanda di mediazione, dalla sua comunicazione, produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale, non avrebbe senso ritenere che l’effetto interruttivo consegua a un’iniziativa del debitore opponente e non del creditore;
- La Corte ricorda infine che se l’onere è a carico del creditore opposto la sua inerzia produce l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto, con la possibilità però di riproporre l’azione. Opzione che non è minimamente contemplata in caso di inerzia del debitore. L’opposizione, in caso di inerzia del debitore, sarebbe improcedibile e il decreto diventerebbe irrevocabile, con compromissione definitiva del suo diritto.
Da preferire quindi, come precisato dalla Corte di appello di Lecce, quelle soluzioni che sacrificano meno il creditore. Il tentativo obbligatorio di conciliazione deve quindi ritenersi a carico di quest’ultimo.