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La domanda giudiziale non è improcedibile se, nonostante il vizio della mediazione, la parte non lo eccepisce o il giudice non lo rileva nel corso della prima udienza

Vizio mediazione

Se dopo la concessione del termine di 15 giorni per esperire il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza del giudizio, il vizio di nullità del procedimento non viene rilevato né dalla parte interessata né dal giudice nell’udienza di verifica, non si può ritenere la domanda giudiziale improcedibile. Lo ha affermato la Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 2904 del 26 aprile 2024.

Contratti bancari: mediazione obbligatoria

In una controversia in materia di contratti bancari il Tribunale dichiara improcedibile il giudizio a causa della violazione del decreto legislativo n. 28/2010, stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

In sede di appello la decisione viene impugnata a causa della erronea applicazione della normativa in materia di mediazione obbligatoria da parte del giudice di primo grado.

La normativa in materia di mediazione obbligatoria, nella formulazione dell’articolo 5, applicabile ragione temporis al caso di specie, prevedeva che nel momento in cui si intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari, è previsto l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione.

Il procedimento di mediazione è infatti condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui  l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza.

Qualora il giudice rilevi che la mediazione sia già iniziata, ma non ancora conclusa, dovrà fissare un’udienza successiva alla scadenza del termine di durata della mediazione per accertare l’esito positivo o negativo della procedura stessa. Se poi la mediazione non sia stata preventivamente espedita dalle parti, il giudice assegna un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda all’organismo competente.

Mancata eccezione nella prima udienza e improcedibilità

Gli appellanti sollevano diverse eccezioni tra le quali rileva quella di cui al punto B, nella quale gli stessi fanno presente che “comunque la mediazione avrebbe dovuto ritenersi solo iniziata e quindi avrebbe dovuto essere proseguita in successiva seduta.”

Nel caso di specie il giudice rileva in effetti che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio ordinario non era stata preceduta dal tentativo di mediazione. Nel corso della prima udienza tenutasi il 15 gennaio 2015, il giudice ha infatti rilevato l’omissione, assegnando agli attori il termine di 15 giorni per attivare la procedura.

La procedura però si è svolta in presenza di un solo avvocato, che ha sostituito il difensore degli appellanti. La mediazione si è quindi conclusa con il verbale di mancato accordo redatto dal mediatore.

Nel corso dell’udienza di rinvio del 4 giungo 2015, fissata per verificare la procedibilità della domanda condizionata dal previo esperimento della procedura di mediazione, viene depositato il verbale negativo della mediazione ma il giudice, accogliendo l’istanza dei difensori, concede i termini per le memorie 183 c.p.c.

Gli appellanti hanno evidenziato che la sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione è intervenuta nel 2019. Il legislatore però nel disciplinare il rapporto tra mediazione e processo ha stabilito una regola ben precisa, ossia che il mancato esperimento della procedura deve essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dalla parte non oltre la prima udienza, proprio perchè, una volta constatato l’omesso esperimento della mediazione, il processo deve proseguire e giungere a una conclusione.

Fino a quando il giudizio non è instaurato la mediazione obbligatoria è prevista proprio per evitare che lo stesso abbia inizio, al fine di ridurre le cause pendenti. Quando invece il giudizio è iniziato l’interesse del legislatore è quello di evitare che si giunga alle difese di cui all’art. 183 c.p.c. e alla attività istruttoria.

Poiché la parte che aveva tutto l’interesse a far valere l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione non lo ha eccepito nel corso della prima udienza e poiché il Giudice, dopo aver visionato il verbale, sempre nella prima udienza, ha fissato i termini per le memorie 183 c.p.c. senza rilevare alcuna irregolarità, è errato ritenere nulla la mediazione, stante l’assenza di un rilievo di parte o d’ufficio.

Sullo stesso argomento leggi anche: “Vizi della mediazione entro la prima udienza successiva alla definizione del procedimento

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Marina Tucci

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Mancato esperimento mediazione non rilevato all’udienza: conseguenze

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2904/2024, ha stabilito che la domanda giudiziale non è improcedibile per vizio della mediazione obbligatoria se tale irregolarità non viene eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. In un caso di contratti bancari, nonostante il tentativo di conciliazione fosse viziato, il superamento dell'udienza di verifica senza rilievi e il successivo passaggio alle memorie hanno sanato l'omissione, rendendo errata la dichiarazione di improcedibilità.

Data sentenza: 08/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary +2

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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