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La domanda giudiziale non è improcedibile se, nonostante il vizio della mediazione, la parte non lo eccepisce o il giudice non lo rileva nel corso della prima udienza

Vizio mediazione

Se dopo la concessione del termine di 15 giorni per esperire il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza del giudizio, il vizio di nullità del procedimento non viene rilevato né dalla parte interessata né dal giudice nell’udienza di verifica, non si può ritenere la domanda giudiziale improcedibile. Lo ha affermato la Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 2904 del 26 aprile 2024.

Contratti bancari: mediazione obbligatoria

In una controversia in materia di contratti bancari il Tribunale dichiara improcedibile il giudizio a causa della violazione del decreto legislativo n. 28/2010, stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

In sede di appello la decisione viene impugnata a causa della erronea applicazione della normativa in materia di mediazione obbligatoria da parte del giudice di primo grado.

La normativa in materia di mediazione obbligatoria, nella formulazione dell’articolo 5, applicabile ragione temporis al caso di specie, prevedeva che nel momento in cui si intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari, è previsto l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione.

Il procedimento di mediazione è infatti condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui  l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza.

Qualora il giudice rilevi che la mediazione sia già iniziata, ma non ancora conclusa, dovrà fissare un’udienza successiva alla scadenza del termine di durata della mediazione per accertare l’esito positivo o negativo della procedura stessa. Se poi la mediazione non sia stata preventivamente espedita dalle parti, il giudice assegna un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda all’organismo competente.

Mancata eccezione nella prima udienza e improcedibilità

Gli appellanti sollevano diverse eccezioni tra le quali rileva quella di cui al punto B, nella quale gli stessi fanno presente che “comunque la mediazione avrebbe dovuto ritenersi solo iniziata e quindi avrebbe dovuto essere proseguita in successiva seduta.”

Nel caso di specie il giudice rileva in effetti che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio ordinario non era stata preceduta dal tentativo di mediazione. Nel corso della prima udienza tenutasi il 15 gennaio 2015, il giudice ha infatti rilevato l’omissione, assegnando agli attori il termine di 15 giorni per attivare la procedura.

La procedura però si è svolta in presenza di un solo avvocato, che ha sostituito il difensore degli appellanti. La mediazione si è quindi conclusa con il verbale di mancato accordo redatto dal mediatore.

Nel corso dell’udienza di rinvio del 4 giungo 2015, fissata per verificare la procedibilità della domanda condizionata dal previo esperimento della procedura di mediazione, viene depositato il verbale negativo della mediazione ma il giudice, accogliendo l’istanza dei difensori, concede i termini per le memorie 183 c.p.c.

Gli appellanti hanno evidenziato che la sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione è intervenuta nel 2019. Il legislatore però nel disciplinare il rapporto tra mediazione e processo ha stabilito una regola ben precisa, ossia che il mancato esperimento della procedura deve essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dalla parte non oltre la prima udienza, proprio perchè, una volta constatato l’omesso esperimento della mediazione, il processo deve proseguire e giungere a una conclusione.

Fino a quando il giudizio non è instaurato la mediazione obbligatoria è prevista proprio per evitare che lo stesso abbia inizio, al fine di ridurre le cause pendenti. Quando invece il giudizio è iniziato l’interesse del legislatore è quello di evitare che si giunga alle difese di cui all’art. 183 c.p.c. e alla attività istruttoria.

Poiché la parte che aveva tutto l’interesse a far valere l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione non lo ha eccepito nel corso della prima udienza e poiché il Giudice, dopo aver visionato il verbale, sempre nella prima udienza, ha fissato i termini per le memorie 183 c.p.c. senza rilevare alcuna irregolarità, è errato ritenere nulla la mediazione, stante l’assenza di un rilievo di parte o d’ufficio.

Sullo stesso argomento leggi anche: “Vizi della mediazione entro la prima udienza successiva alla definizione del procedimento

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Mancato esperimento mediazione non rilevato all’udienza: conseguenze 

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2904/2024, ha stabilito che la domanda giudiziale non è improcedibile per vizio della mediazione obbligatoria se tale irregolarità non viene eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza. In un caso di contratti bancari, nonostante il tentativo di conciliazione fosse viziato, il superamento dell’udienza di verifica senza rilievi e il successivo passaggio alle memorie hanno sanato l’omissione, rendendo errata la dichiarazione di improcedibilità.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 08/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary, Marina Tucci, Mario Montanaro

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La domanda giudiziale non è improcedibile se, nonostante il vizio della mediazione, la parte non lo eccepisce o il giudice non lo rileva nel corso della prima udienza

Vizio mediazione

Se dopo la concessione del termine di 15 giorni per esperire il tentativo di conciliazione nel corso della prima udienza del giudizio, il vizio di nullità del procedimento non viene rilevato né dalla parte interessata né dal giudice nell’udienza di verifica, non si può ritenere la domanda giudiziale improcedibile. Lo ha affermato la Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 2904 del 26 aprile 2024.

Contratti bancari: mediazione obbligatoria

In una controversia in materia di contratti bancari il Tribunale dichiara improcedibile il giudizio a causa della violazione del decreto legislativo n. 28/2010, stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

In sede di appello la decisione viene impugnata a causa della erronea applicazione della normativa in materia di mediazione obbligatoria da parte del giudice di primo grado.

La normativa in materia di mediazione obbligatoria, nella formulazione dell’articolo 5, applicabile ragione temporis al caso di specie, prevedeva che nel momento in cui si intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari, è previsto l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione.

Il procedimento di mediazione è infatti condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui  l’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza.

Qualora il giudice rilevi che la mediazione sia già iniziata, ma non ancora conclusa, dovrà fissare un’udienza successiva alla scadenza del termine di durata della mediazione per accertare l’esito positivo o negativo della procedura stessa. Se poi la mediazione non sia stata preventivamente espedita dalle parti, il giudice assegna un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda all’organismo competente.

Mancata eccezione nella prima udienza e improcedibilità

Gli appellanti sollevano diverse eccezioni tra le quali rileva quella di cui al punto B, nella quale gli stessi fanno presente che “comunque la mediazione avrebbe dovuto ritenersi solo iniziata e quindi avrebbe dovuto essere proseguita in successiva seduta.”

Nel caso di specie il giudice rileva in effetti che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio ordinario non era stata preceduta dal tentativo di mediazione. Nel corso della prima udienza tenutasi il 15 gennaio 2015, il giudice ha infatti rilevato l’omissione, assegnando agli attori il termine di 15 giorni per attivare la procedura.

La procedura però si è svolta in presenza di un solo avvocato, che ha sostituito il difensore degli appellanti. La mediazione si è quindi conclusa con il verbale di mancato accordo redatto dal mediatore.

Nel corso dell’udienza di rinvio del 4 giungo 2015, fissata per verificare la procedibilità della domanda condizionata dal previo esperimento della procedura di mediazione, viene depositato il verbale negativo della mediazione ma il giudice, accogliendo l’istanza dei difensori, concede i termini per le memorie 183 c.p.c.

Gli appellanti hanno evidenziato che la sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione è intervenuta nel 2019. Il legislatore però nel disciplinare il rapporto tra mediazione e processo ha stabilito una regola ben precisa, ossia che il mancato esperimento della procedura deve essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dalla parte non oltre la prima udienza, proprio perchè, una volta constatato l’omesso esperimento della mediazione, il processo deve proseguire e giungere a una conclusione.

Fino a quando il giudizio non è instaurato la mediazione obbligatoria è prevista proprio per evitare che lo stesso abbia inizio, al fine di ridurre le cause pendenti. Quando invece il giudizio è iniziato l’interesse del legislatore è quello di evitare che si giunga alle difese di cui all’art. 183 c.p.c. e alla attività istruttoria.

Poiché la parte che aveva tutto l’interesse a far valere l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione non lo ha eccepito nel corso della prima udienza e poiché il Giudice, dopo aver visionato il verbale, sempre nella prima udienza, ha fissato i termini per le memorie 183 c.p.c. senza rilevare alcuna irregolarità, è errato ritenere nulla la mediazione, stante l’assenza di un rilievo di parte o d’ufficio.

Sullo stesso argomento leggi anche: “Vizi della mediazione entro la prima udienza successiva alla definizione del procedimento

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