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Domanda procedibile anche se per la controversia in materia di contratti agrari si avvia la mediazione al posto della conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011

Domanda procedibile anche se in materia di contratti agrari si fa la mediazione
La domanda in giudizio è procedibile anche se, in materia di contratti agrari, parte attrice avvia la mediazione al posto della conciliazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011. Entrambe le procedure soddisfano infatti l’intento deflattivo voluto dal legislatore. Lo ha affermato il Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1651/2024.

Contratti agrari: mediazione fallita
L’erede di un defunto padre agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà su un fondo, che ritiene illegittimamente occupato dall’affittuario. Il convenuto ha realizzato sul fondo, in modo abusivo, un capannone, una pista per motocicli e opere di sbancamento e accessorie. Parte attrice chiede quindi la consegna del fondo e delle piste, il risarcimento del danno e le indennità dovute in conseguenza dell’occupazione abusiva. La procedura di mediazione intrapresa per tentare una soluzione bonaria si conclude negativamente.

Domanda improcedibile: mancata conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011
Il giudizio va avanti e parte convenuta eccepisce, in rito, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della legge n. 203/1982. La controversia verte infatti in materia di contratti agrari. La causa prosegue e il Tribunale dichiara la propria incompetenza. Parte attrice propone regolamento di competenza e riassume la causa davanti al giudice competente.

Mediazione in luogo diverso: domanda procedibile anche per controversie contratti agrari
Il Tribunale adito si occupa in via preliminare dell’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti. Essi ritengono infatti che la domanda sia improcedibile perché non è stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 46 della legge n. 203/1982, che contiene la disciplina dei contratti agrari (confluita nell’art. 11 del dlgs n. 150/2011).

Quest’ultima norma recita testualmente che: 3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. 5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato.6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente.” Il Tribunale prende atto dell’avvio della procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 esperito da parte attrice e a cui i convenuti non hanno preso parte. Trattasi quindi di una procedura conciliativa diversa da quella prevista dalla legge speciale per i contratti agrari.

Il Tribunale sottolinea che l’articolo 11 del dlgs n. 150/2011 preclude al giudice di rilevare, nel corso della prima udienza, l’assenza della condizione di procedibilità con conseguente assegnazione del termine per esperire la conciliazione. La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi quindi rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010 in luogo della procedura di conciliazione prevista nello specifico per i contratti agrari.

Domanda procedibile: mediazione e conciliazione stesse finalità deflattive
Per ragioni di economia processuale ed efficienza della tutela giurisdizionale il Tribunale ritiene che la condizione di procedibilità della domanda è stata rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione al posto della procedura conciliativa prevista dall’art. 11 del dlgs n. 150/2011. La mediazione, così come la conciliazione in materia di contratti agrari possiede infatti le stesse finalità deflattive volute dal legislatore.

Leggi anche: “Controversie agrarie: la domanda riconvenzionale va preceduta dal tentativo di conciliazione

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Liberato Faccenda

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Controversie agrarie: mediazione in luogo diverso, domanda procedibile

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1651/2024, ha stabilito che in materia di contratti agrari la domanda giudiziale è procedibile anche se l'attrice ha esperito la mediazione ex d.lgs. 28/2010 anziché la conciliazione prevista dall'art. 11 del d.lgs. 150/2011. Nonostante l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controparte, il giudice ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità poiché entrambe le procedure condividono le medesime finalità deflattive, garantendo economia ed efficienza processuale.

Data sentenza: 20/08/2024
Curia: Tribunale di Catanzaro
Giudice: Liberato Faccenda
Argomento/i: Controversie agrarie

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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