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La mediazione soddisfa la condizione di procedibilità della domanda anche se è prevista la negoziazione, il mediatore offre più garanzie

La mediazione soddisfa la procedibilità anche quando è prevista la negoziazione assistita

Qualora una controversia sia soggetta alla procedura della negoziazione assistita, se al suo posto viene esperita la procedura di mediazione, questa soddisfa comunque la condizione di procedibilità della domanda. In sede di mediazione infatti la presenza del mediatore, soggetto terzo e imparziale, fornisce senza dubbio maggiori garanzie alle parti visto che in negoziazione lo stesso ruolo deve essere svolto dagli avvocati delle parti stesse.   

Lo ha ribadito Il Tribunale di Gorizia nella sentenza n. 35/2023.

Domanda procedibile anche se al posto della negoziazione è stata avviata la mediazione

Davanti al Tribunale competente viene intrapresa una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e restituzione dell’indebito. 

Istruita la controversia il Tribunale, in rito, dichiara la domanda procedibile perché il tentativo di mediazione è stato esperito, anche se con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte convenuta.

Il Tribunale rileva come nella sua memoria parte convenuta abbia eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita. La mediazione obbligatoria tuttavia, è stata utilmente esperita anche quando, come nel caso di specie, è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.

La mediazione infatti, rispetto alla procedura della negoziazione assistita, prevede la presenza di un soggetto terzo e imparziale, che è il mediatore, del tutto assente in sede di negoziazione assistita. In quest’ultima ADR il ruolo di terzo è affidato agli avvocati delle parti, con tutte le difficoltà e i limiti che ben si possono immaginare in termini di garanzia di imparzialità.

Il Tribunale ricorda che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie non sono state inserite dal legislatore per prevedere nel nostro ordinamento delle formalità ulteriori per la dichiarazione di improcedibilità della domanda, ma per deflazionare i processi, ossia per cercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella delle aule dei Tribunali.

Conciliazione 185 c.p.c. ed eccezione tardiva sulla mancata notifica della convocazione

Nel caso di specie è stata formulata, in prima battuta, una proposta di conciliazione, come previsto dall’articolo 185 c.p.c, che la convenuta opposta non ha accettato.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 185 c.p.c il Giudice istruttore ha il compito di tentare la conciliazione delle parti e di rinnovare detto tentativo in qualunque momento dell’istruttoria della causa, nel rispetto del calendario del processo (come previsto dalla Riforma Cartabia).

Per quanto riguarda inoltre la mancata notifica della comunicazione per la convocazione in mediazione, lamentata dalla parte convenuta, il Tribunale rileva come la stessa sia del tutto generica. Il mediatore infatti ha dato atto della rituale convocazione della convenuta in sede di mediazione per il primo incontro, sono pertanto tardive le difese svolte sul punto e per la prima volta nella comparsa conclusionale.

Leggi anche “Mediazione al posto della negoziazione assistita: domanda procedibile”.

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Laura Di Lauro

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Mediazione vs negoziazione: la presenza del mediatore offre maggiori garanzie

Secondo la sentenza n. 35/2023 del Tribunale di Gorizia, l'esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità della domanda anche quando sia prevista la negoziazione assistita. Tale scelta è giustificata dalla presenza del mediatore, terzo imparziale che offre maggiori garanzie rispetto agli avvocati di parte. Il giudice ha ribadito che le ADR mirano a deflazionare i processi e non a creare formalismi, dichiarando procedibile la causa nonostante le eccezioni della parte convenuta.

Curia: Tribunale di Gorizia
Giudice: Laura Di Lauro

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Il giudice invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di una concorde richiesta delle parti

Il Tribunale di Gorizia, riscontrata la riconsegna dell'immobile, dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e fissa l'udienza per il 26.10.2021. Poiché la materia locatizia richiede la mediazione obbligatoria, il Giudice assegna alle parti quindici giorni per avviarla. Il mediatore è invitato a informare le parti sulle sanzioni per l'assenza ingiustificata, a verbalizzare le ragioni di un eventuale rifiuto e a formulare, in mancanza di accordo, una proposta di conciliazione motivata.

Curia: Tribunale di Gorizia
Giudice: Laura Di Lauro
Materia/e: mediazione delegata

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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