Scarica sentenza Tribunale di Gorizia 2023
La mediazione soddisfa la condizione di procedibilità della domanda anche se è prevista la negoziazione, il mediatore offre più garanzie
La mediazione soddisfa la procedibilità anche quando è prevista la negoziazione assistita
Qualora una controversia sia soggetta alla procedura della negoziazione assistita, se al suo posto viene esperita la procedura di mediazione, questa soddisfa comunque la condizione di procedibilità della domanda. In sede di mediazione infatti la presenza del mediatore, soggetto terzo e imparziale, fornisce senza dubbio maggiori garanzie alle parti visto che in negoziazione lo stesso ruolo deve essere svolto dagli avvocati delle parti stesse.
Lo ha ribadito Il Tribunale di Gorizia nella sentenza n. 35/2023.
Domanda procedibile anche se al posto della negoziazione è stata avviata la mediazione
Davanti al Tribunale competente viene intrapresa una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e restituzione dell’indebito.
Istruita la controversia il Tribunale, in rito, dichiara la domanda procedibile perché il tentativo di mediazione è stato esperito, anche se con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte convenuta.
Il Tribunale rileva come nella sua memoria parte convenuta abbia eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita. La mediazione obbligatoria tuttavia, è stata utilmente esperita anche quando, come nel caso di specie, è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.
La mediazione infatti, rispetto alla procedura della negoziazione assistita, prevede la presenza di un soggetto terzo e imparziale, che è il mediatore, del tutto assente in sede di negoziazione assistita. In quest’ultima ADR il ruolo di terzo è affidato agli avvocati delle parti, con tutte le difficoltà e i limiti che ben si possono immaginare in termini di garanzia di imparzialità.
Il Tribunale ricorda che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie non sono state inserite dal legislatore per prevedere nel nostro ordinamento delle formalità ulteriori per la dichiarazione di improcedibilità della domanda, ma per deflazionare i processi, ossia per cercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella delle aule dei Tribunali.
Conciliazione 185 c.p.c. ed eccezione tardiva sulla mancata notifica della convocazione
Nel caso di specie è stata formulata, in prima battuta, una proposta di conciliazione, come previsto dall’articolo 185 c.p.c, che la convenuta opposta non ha accettato.
Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 185 c.p.c il Giudice istruttore ha il compito di tentare la conciliazione delle parti e di rinnovare detto tentativo in qualunque momento dell’istruttoria della causa, nel rispetto del calendario del processo (come previsto dalla Riforma Cartabia).
Per quanto riguarda inoltre la mancata notifica della comunicazione per la convocazione in mediazione, lamentata dalla parte convenuta, il Tribunale rileva come la stessa sia del tutto generica. Il mediatore infatti ha dato atto della rituale convocazione della convenuta in sede di mediazione per il primo incontro, sono pertanto tardive le difese svolte sul punto e per la prima volta nella comparsa conclusionale.
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