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Il giudice invita il mediatore a formulare una proposta anche in assenza di una concorde richiesta delle parti

Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE

Il Giudice
sciogliendo la riserva; esaminati gli atti;
rilevato che le parti hanno dato atto della riconsegna dell’immobile locato
al locatore;

verificato, pertanto, che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni;

visto l’art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013) e rilevato che la presente controversia (instaurata con la notifica successiva all’entrata in vigore del richiamato decreto) rientra in ragione dell’oggetto (locazione) tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l’esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all’art. 5 richiamato (procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);

considerato che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;

rilevato che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione, come pure il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo costituisce presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

ritenuto che rientrino tra i compiti del mediatore anche quelli di: 1) informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite;

ritenuta l’opportunità che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ed, in caso negativo, indichi le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno formulare alcuna proposta;

P.Q.M.

dispone il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 667 c.p.c. e fissa all’uopo l’udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 26.10.2021 ore 10:00 assegnando all’intimante termine perentorio sino a trenta giorni prima della predetta udienza ed all’intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l’integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito telematico in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;

assegna alle parti il termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;

INVITA

il mediatore 1) a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale; 2) ad informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis,
D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite (eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale); 4) il mediatore a dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione; 5) in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti ed, in caso contrario, ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa;

INVITA

La parte più diligente a depositare telematicamente, entro il giorno dell’udienza, copia dei verbali degli incontri di mediazione e a trasmettere il presente provvedimento al mediatore.

Si comunichi alle parti.
Gorizia, 03/06/2021.

Il Giudice
(dott. Laura Di Lauro)

 

 

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