Scarica Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia 17 05 23

Per la Cgt Reggio Emilia non rileva il fatto che il nuovo verbale di mediazione sia una sorta di “unicum”, ai fini fiscali l’esenzione è già stata fruita

Esenzione imposta di registro

Soltanto il primo verbale di mediazione è esentasse, per cui è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non assolta su un verbale successivo, sebbene possa essere considerato un tutt’uno con l’atto precedente ai fini del raggiungimento dell’accordo tra le parti. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 94/2023.

La vicenda

Nella vicenda, una contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un atto pubblico rogato dal notaio. Il tutto originava dal testamento olografo con cui la nonna materna della ricorrente, aveva nominato suo erede universale il reparto di pediatria dell’ospedale di Reggio Emilia. La figlia della de cuius aveva chiamato in mediazione, l’AUSL deducendo la nullità del testamento, per vizio del consenso, incapacità manifesta della de cuius, ed, in subordine, per lesione della quota di legittima. La mediazione si concludeva positivamente con verbale del 2019, con cui l’AUSL, rinunciava all’eredità e la figlia si impegnava a donare all’azienda ospedaliera euro 40.000 a titolo di liberalità. Ne seguiva la redazione, di un “Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione accordi di menzione”. Nelle more, tuttavia, decedeva anche la signora cui succedeva la ricorrente che instaurava un nuovo procedimento di mediazione al fine di concludere il procedimento già avviato dalla madre che si concludeva positivamente, con la redazione di un altro accordo formalizzato, poi, nell’atto, oggetto del presente ricorso, con cui l’AUSL cedeva e trasferiva alla stessa tutti i diritti ad essa pervenuti in forza del testamento di cui in premessa ed, in particolare, la quota di comproprietà per 3/4 dell’immobile richiamato, dietro pagamento della somma forfettariamente convenuta di euro 40.000. Le parti chiedevano la registrazione dell’atto pubblico conseguente al verbale di mediazione, in esenzione dell’Imposta di Registro ai sensi del 3°comma dell’art. 17 D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di 50.000,00 euro”.

Il ricorso

Per l’Agenzia tuttavia questo secondo verbale, non avrebbe avuto diritto ad usufruire della richiesta esenzione posto che l’accordo in mediazione era già stato raggiunto con il primo verbale.

La ricorrente deduce invero che tale ultimo verbale di mediazione non è altro che il completamento del primo, talché “il tutto” deve intendersi come un “unicum”, con conseguente diritto all’esenzione; le parti infatti hanno dovuto redigere questo secondo verbale di mediazione posto che “con il primo atto” non poteva essere effettuata la trascrizione sull’immobile di fatto rendendo lo stesso non usufruibile atteso che ai pubblici registri non risultava la serie continua di trascrizioni.

L’Agenzia dal canto suo insiste sul fatto che col primo verbale era stato raggiunto l’accordo tra le parti e che il secondo verbale non aveva diritto all’esenzione essendo l’oggetto dell’accordo il medesimo, non avendo alcuna valenza, ai fini del decidere, il fatto che non fosse stata effettuata la trascrizione del primo atto pubblico posto che, fiscalmente, questo fatto è del tutto, irrilevante.

Secondo verbale mediazione tassato

La CGT dà ragione alle Entrate.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 28/2010, premette infatti la Corte, definisce la mediazione come “l’attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Per cui solo il primo verbale, “aveva diritto alle agevolazioni dell’imposta di registro; il fatto poi che per un motivo che, invero la ricorrente non spiega, lo stesso non consentisse la trascrizione dell’atto pubblico non ha alcuna attinenza con la materia del contendere che attiene al diritto all’esenzione dall’imposta di registro del verbale di conciliazione che nella fattispecie è il verbale richiamato e non altri”.

In conclusione il ricorso è respinto e la donna condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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Ivan Gianferri Venturino

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Mediazione: solo il primo verbale è esentasse

La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia (sent. 94/2023) ha stabilito che l'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di mediazione, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 28/2010, spetta solo al primo accordo raggiunto. Nel caso specifico, un secondo verbale redatto per completare un precedente accordo non è stato considerato un "unicum" fiscale, ma un atto autonomo e dunque tassabile. È stata pertanto respinta l'impugnazione contro l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Data sentenza: 17/05/2023
Curia: Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia
Giudice: Ivan Gianferri Venturino +2
Argomento/i: Esenzione imposta di registro
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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