Scarica Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia 17 05 23
Per la Cgt Reggio Emilia non rileva il fatto che il nuovo verbale di mediazione sia una sorta di “unicum”, ai fini fiscali l’esenzione è già stata fruita
Esenzione imposta di registro
Soltanto il primo verbale di mediazione è esentasse, per cui è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non assolta su un verbale successivo, sebbene possa essere considerato un tutt’uno con l’atto precedente ai fini del raggiungimento dell’accordo tra le parti. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia con la sentenza n. 94/2023.
La vicenda
Nella vicenda, una contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un atto pubblico rogato dal notaio. Il tutto originava dal testamento olografo con cui la nonna materna della ricorrente, aveva nominato suo erede universale il reparto di pediatria dell’ospedale di Reggio Emilia. La figlia della de cuius aveva chiamato in mediazione, l’AUSL deducendo la nullità del testamento, per vizio del consenso, incapacità manifesta della de cuius, ed, in subordine, per lesione della quota di legittima. La mediazione si concludeva positivamente con verbale del 2019, con cui l’AUSL, rinunciava all’eredità e la figlia si impegnava a donare all’azienda ospedaliera euro 40.000 a titolo di liberalità. Ne seguiva la redazione, di un “Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione accordi di menzione”. Nelle more, tuttavia, decedeva anche la signora cui succedeva la ricorrente che instaurava un nuovo procedimento di mediazione al fine di concludere il procedimento già avviato dalla madre che si concludeva positivamente, con la redazione di un altro accordo formalizzato, poi, nell’atto, oggetto del presente ricorso, con cui l’AUSL cedeva e trasferiva alla stessa tutti i diritti ad essa pervenuti in forza del testamento di cui in premessa ed, in particolare, la quota di comproprietà per 3/4 dell’immobile richiamato, dietro pagamento della somma forfettariamente convenuta di euro 40.000. Le parti chiedevano la registrazione dell’atto pubblico conseguente al verbale di mediazione, in esenzione dell’Imposta di Registro ai sensi del 3°comma dell’art. 17 D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di 50.000,00 euro”.
Il ricorso
Per l’Agenzia tuttavia questo secondo verbale, non avrebbe avuto diritto ad usufruire della richiesta esenzione posto che l’accordo in mediazione era già stato raggiunto con il primo verbale.
La ricorrente deduce invero che tale ultimo verbale di mediazione non è altro che il completamento del primo, talché “il tutto” deve intendersi come un “unicum”, con conseguente diritto all’esenzione; le parti infatti hanno dovuto redigere questo secondo verbale di mediazione posto che “con il primo atto” non poteva essere effettuata la trascrizione sull’immobile di fatto rendendo lo stesso non usufruibile atteso che ai pubblici registri non risultava la serie continua di trascrizioni.
L’Agenzia dal canto suo insiste sul fatto che col primo verbale era stato raggiunto l’accordo tra le parti e che il secondo verbale non aveva diritto all’esenzione essendo l’oggetto dell’accordo il medesimo, non avendo alcuna valenza, ai fini del decidere, il fatto che non fosse stata effettuata la trascrizione del primo atto pubblico posto che, fiscalmente, questo fatto è del tutto, irrilevante.
Secondo verbale mediazione tassato
La CGT dà ragione alle Entrate.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 28/2010, premette infatti la Corte, definisce la mediazione come “l’attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Per cui solo il primo verbale, “aveva diritto alle agevolazioni dell’imposta di registro; il fatto poi che per un motivo che, invero la ricorrente non spiega, lo stesso non consentisse la trascrizione dell’atto pubblico non ha alcuna attinenza con la materia del contendere che attiene al diritto all’esenzione dall’imposta di registro del verbale di conciliazione che nella fattispecie è il verbale richiamato e non altri”.
In conclusione il ricorso è respinto e la donna condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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