Scarica  Sentenza Tribunale Milano 22 08 2023

Viola il dovere di segretezza e di riservatezza l’avvocato che in giudizio riferisce difese avanzate da controparte in sede di mediazione

Violazione deontologica e art. 10 del D.Lgs. n. 28/2010

Il Tribunale di Milano, con la sentenza la del 22.08.2023 n. 6826, ha disposto l’invio degli atti al Consiglio distrettuale di Disciplina presso il locale Consiglio dell’Ordine, affinché questo organismo valuti la violazione dell’art. 13 del Codice deontologico Forense da parte del legale di parte attrice. Il legale, negli atti, ha dichiarato di riferire le difese avanzate dalla controparte nel procedimento di mediazione obbligatorio e preventivo, in palese violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 28/2010. Si ricorda che il comma 1 di detto articolo dispone infatti il divieto di utilizzare in giudizio le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, a meno che la parte che le ha rese o il soggetto da cui provengono non abbia espresso il suo consenso.

Controversia in materia ereditaria

Il Tribunale di Milano viene chiamato a pronunciarsi in una controversia ereditaria. In sede di giudizio il convenuto solleva diverse questioni e fa presente al giudicante che l’avvocato di parte attrice avrebbe commesso un grave illecito deontologico. Il legale avrebbe infatti rivelato “frasi in tesi ascoltate durante la mediazione, ma in realtà mai proferite”. Il convenuto denuncia inoltre l’uso di frasi scorrette e altresì lesive dell’onore del defunto, di cui chiede la cancellazione, come previsto dall’articolo 89 c.p.c.

Segretezza e riservatezza violate: al Consiglio di disciplina giudicare l’avvocato

Il Tribunale sulla violazione deontologica commessa dall’avvocato e sulla richiesta del convenuto di provvedere alla cancellazione delle fresi offensive e lesive dell’onore del de cuius contenute nell’atto di citazione di parte attrice rileva che le stesse, nel corso del giudizio, non siano più state coltivate, ragione per la quale le considera abbandonate.

Fondata però la richiesta avanzata e sollecitata ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c. Parte attrice ha infatti abusato del suo diritto di azione in giudizio. Non solo, la stessa ha allegato circostanze che risultano offensive dell’onore del deceduto, considerato che:

  • non è riuscita a dimostrare le suddette circostanze offensive, rimaste al livello quindi di un mero pettegolezzo;
  • che non ha formulato una domanda capace di contrastare la tesi avversa.

Non solo, parte attrice negli atti di causa, ha dichiarato di aver riferito le difese del convenuto presentate in sede di mediazione, procedura stragiudiziale che nelle cause ereditarie è condizione di procedibilità della domanda.

Per il Tribunale è in ogni caso palese l’illecito deontologico commesso dall’avvocato di parte attrice per violazione dell’articolo 13 del Codice deontologico Forense, che impone al difensore il rispetto del dovere di segretezza e riservatezza. La norma dispone infatti che: “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.”

Il Tribunale ritiene quindi che la condotta di parte attrice abbia violato diverse norme processuali e che la stessa debba essere condannata ai sensi dell’articolo 96 comma 3.

Per quanto riguarda l’avvocato di parte attrice invece l’autorità giudicante dispone la trasmissione della sentenza al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano per valutare la violazione dell’articolo 13 del Codice Deontologico Forense da parte del legale di parte attrice, nella parte in cui “ha riferito quanto asseritamente dichiarato dalla controparte durante il pertinente preventivo procedimento di mediazione obbligatoria.”

Leggi anche l’articolo: “Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione

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Ilaria Gentile

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Violazione deontologica per l’avvocato che rivela in causa tesi della mediazione

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 22.08.2023, ha accertato la violazione del dovere di segretezza e riservatezza da parte di un legale che ha riportato in giudizio difese emerse durante la mediazione obbligatoria. Tale condotta contravviene all'art. 10 del D.Lgs. 28/2010 e all'art. 13 del Codice deontologico Forense. Di conseguenza, il giudice ha disposto l'invio degli atti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine e ha condannato la parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per l'abuso del diritto d'azione.

Data sentenza: 22/08/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Ilaria Gentile
Argomento/i: dovere di riservatezza
Materia/e: Eredità

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Usucapione innanzi al notaio non può essere trascritta: serve il mediatore

Il Tribunale di Milano ha stabilito che il negozio di accertamento dell'usucapione stipulato dinanzi al notaio, senza l'intervento di un mediatore, non è trascrivibile. Il Collegio ha respinto il reclamo di parti e notaio, chiarendo che l'art. 2643 c.c. n. 12 bis permette la trascrizione solo degli accordi di mediazione, in quanto eccezione al principio che riserva l'accertamento dell'usucapione alla via giudiziale. Tale disciplina non è estensibile ai meri atti negoziali o alla negoziazione assistita.

Data sentenza: 12/12/2022
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Alessandro Petrucci +2
Argomento/i: Usucapione e mediazione
Materia/e: Usucapione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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