Scarica Sentenza Tribunale Milano 22 08 2023
Viola il dovere di segretezza e di riservatezza l’avvocato che in giudizio riferisce difese avanzate da controparte in sede di mediazione
Violazione deontologica e art. 10 del D.Lgs. n. 28/2010
Il Tribunale di Milano, con la sentenza la del 22.08.2023 n. 6826, ha disposto l’invio degli atti al Consiglio distrettuale di Disciplina presso il locale Consiglio dell’Ordine, affinché questo organismo valuti la violazione dell’art. 13 del Codice deontologico Forense da parte del legale di parte attrice. Il legale, negli atti, ha dichiarato di riferire le difese avanzate dalla controparte nel procedimento di mediazione obbligatorio e preventivo, in palese violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 28/2010. Si ricorda che il comma 1 di detto articolo dispone infatti il divieto di utilizzare in giudizio le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, a meno che la parte che le ha rese o il soggetto da cui provengono non abbia espresso il suo consenso.
Controversia in materia ereditaria
Il Tribunale di Milano viene chiamato a pronunciarsi in una controversia ereditaria. In sede di giudizio il convenuto solleva diverse questioni e fa presente al giudicante che l’avvocato di parte attrice avrebbe commesso un grave illecito deontologico. Il legale avrebbe infatti rivelato “frasi in tesi ascoltate durante la mediazione, ma in realtà mai proferite”. Il convenuto denuncia inoltre l’uso di frasi scorrette e altresì lesive dell’onore del defunto, di cui chiede la cancellazione, come previsto dall’articolo 89 c.p.c.
Segretezza e riservatezza violate: al Consiglio di disciplina giudicare l’avvocato
Il Tribunale sulla violazione deontologica commessa dall’avvocato e sulla richiesta del convenuto di provvedere alla cancellazione delle fresi offensive e lesive dell’onore del de cuius contenute nell’atto di citazione di parte attrice rileva che le stesse, nel corso del giudizio, non siano più state coltivate, ragione per la quale le considera abbandonate.
Fondata però la richiesta avanzata e sollecitata ai sensi dell’articolo 96 comma 3 c.p.c. Parte attrice ha infatti abusato del suo diritto di azione in giudizio. Non solo, la stessa ha allegato circostanze che risultano offensive dell’onore del deceduto, considerato che:
- non è riuscita a dimostrare le suddette circostanze offensive, rimaste al livello quindi di un mero pettegolezzo;
- che non ha formulato una domanda capace di contrastare la tesi avversa.
Non solo, parte attrice negli atti di causa, ha dichiarato di aver riferito le difese del convenuto presentate in sede di mediazione, procedura stragiudiziale che nelle cause ereditarie è condizione di procedibilità della domanda.
Per il Tribunale è in ogni caso palese l’illecito deontologico commesso dall’avvocato di parte attrice per violazione dell’articolo 13 del Codice deontologico Forense, che impone al difensore il rispetto del dovere di segretezza e riservatezza. La norma dispone infatti che: “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.”
Il Tribunale ritiene quindi che la condotta di parte attrice abbia violato diverse norme processuali e che la stessa debba essere condannata ai sensi dell’articolo 96 comma 3.
Per quanto riguarda l’avvocato di parte attrice invece l’autorità giudicante dispone la trasmissione della sentenza al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano per valutare la violazione dell’articolo 13 del Codice Deontologico Forense da parte del legale di parte attrice, nella parte in cui “ha riferito quanto asseritamente dichiarato dalla controparte durante il pertinente preventivo procedimento di mediazione obbligatoria.”
Leggi anche l’articolo: “Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione”