Scarica sentenza Tribunale Cosenza 16 11 2023
Affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda occorre che la mediazione venga avviata prima dell’udienza di rinvio
Condizione avverata se la mediazione viene avviata prima dell’udienza di rinvio
Nella mediazione obbligatoria, così come in quella delegata, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista ex articolo 5 del decreto legislatio n. 28 del 2010, è necessario che la mediazione sia stata esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice,
da intendersi come nel primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se conclusosi senza l’accordo. Non rileva che la stessa sia stata o meno avviata nel termine di quindici giorni, che il giudice indica nell’ordinanza con cui dispone la procedura stragiudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, nella sentenza n. 1997 del 30 novembre 2023.
Mediazione obbligatoria se la controversia riguarda i contratti bancari
Tra due soggetti sorge una controversia in materia di contratti bancari, da cui scaturisce un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società che ha concesso il credito. Gli opponenti al decreto contestano la legittimazione dell’opposta e l’usurarietà degli interessi loro applicati, relativi alle aperture di credito loro intestate. A un certo punto l’opposta, in sede di giudizio, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto, senza però rinunciare alla propria pretesa creditoria e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La mediazione non avviata prima dell’udienza di rinvio non realizza la condizione di procedibilità
Il Tribunale definisce quindi la causa in rito perché gli opponenti hanno formulato l’eccezione di improcedibilità della domanda.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale premette che la materia oggetto della causa, ossia i contratti bancari, rientra tra quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede l’obbligo della mediazione, precisando che l’onere di instaurare la procedura gravi sulla parte opposta a pena di improcedibilità della domanda.
Il Tribunale, alla luce di questo obbligo procedurale, si è quindi pronunciato sulla provvisoria esecutività richiesta e ha concesso il termine di 15 giorni per dare la possibilità al soggetto obbligato di avviare la mediazione, fissando l’udienza di rinvio per verificare l’esito della procedura di mediazione.
A fondamento della propria decisione il Tribunale ricorda: “Secondo recente giurisprudenza, sebbene debba escludersi la perentorietà del detto termine di 15 giorni, perchè possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che li primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell’udienza di rinvio, con la conseguenza che, ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che li procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro li termine di durata della procedura previsto per legge (cfr. Cass. 40035/21 che ha enunciato tali principi in tema di mediazione obbligatoria ope iudicis, per la cui applicabilità all’ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege cfr. Cass. 9102/23).”
Nel caso di specie il primo incontro davanti al mediatore si è svolto dopo l’udienza di rinvio stabilita dal giudice per verificare l’esito positivo o negativo della mediazione. Poiché detto ritardo non può essere attribuito in alcun modo all’organismo di mediazione, ma all’opposta, che aveva l’onere di avviarla, la condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi avverata.
Leggi anche questa nota a sentenza che condivide lo stesso orientamento “Mediazione obbligatoria da esperire entro l’udienza di rinvio”