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Affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda occorre che la mediazione venga avviata prima dell’udienza di rinvio 

Condizione avverata se la mediazione viene avviata prima dell’udienza di rinvio

Nella mediazione obbligatoria, così come in quella delegata, affinché si realizzi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista ex articolo 5 del decreto legislatio n. 28 del 2010, è necessario che la mediazione sia stata esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice,

da intendersi come nel primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se conclusosi senza l’accordo. Non rileva che la stessa sia stata o meno avviata nel termine di quindici giorni, che il giudice indica nell’ordinanza con cui dispone la procedura stragiudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, nella sentenza  n. 1997 del 30 novembre 2023.

Mediazione obbligatoria se la controversia riguarda i contratti bancari

Tra due soggetti sorge una controversia in materia di contratti bancari, da cui scaturisce un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società che ha concesso il credito. Gli opponenti al decreto contestano la legittimazione dell’opposta e l’usurarietà degli interessi loro applicati, relativi alle aperture di credito loro intestate. A un certo punto l’opposta, in sede di giudizio, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto, senza però rinunciare alla propria pretesa creditoria e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La mediazione non avviata prima dell’udienza di rinvio non realizza la condizione di procedibilità

Il Tribunale definisce quindi la causa in rito perché gli opponenti hanno formulato l’eccezione di improcedibilità della domanda.

Nella motivazione della sentenza il Tribunale premette che la materia oggetto della causa, ossia i contratti bancari, rientra tra quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede l’obbligo della mediazione, precisando che l’onere di instaurare la procedura gravi sulla parte opposta a pena di improcedibilità della domanda.

Il Tribunale, alla luce di questo obbligo procedurale, si è quindi pronunciato sulla provvisoria esecutività richiesta e ha concesso il termine di 15 giorni per dare la possibilità al soggetto obbligato di avviare la mediazione, fissando l’udienza di rinvio per verificare l’esito della procedura di mediazione.

A fondamento della propria decisione il Tribunale ricorda: “Secondo recente giurisprudenza, sebbene debba escludersi la perentorietà del detto termine di 15 giorni, perchè possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che li primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell’udienza di rinvio, con la conseguenza che, ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che li procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro li termine di durata della procedura previsto per legge (cfr. Cass. 40035/21 che ha enunciato tali principi in tema di mediazione obbligatoria ope iudicis, per la cui applicabilità all’ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege cfr. Cass. 9102/23).”

Nel caso di specie il primo incontro davanti al mediatore si è svolto dopo l’udienza di rinvio stabilita dal giudice per verificare l’esito positivo o negativo della mediazione. Poiché detto ritardo non può essere attribuito in alcun modo all’organismo di mediazione, ma all’opposta, che aveva l’onere di avviarla, la condizione di procedibilità della domanda non può ritenersi avverata.

Leggi anche questa nota a sentenza che condivide lo stesso orientamento “Mediazione obbligatoria da esperire entro l’udienza di rinvio”

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Giusi Ianni

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione da esperire entro l’udienza di rinvio

La sentenza n. 1997/2023 del Tribunale di Cosenza chiarisce che, nella mediazione obbligatoria per contratti bancari, la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 è soddisfatta solo se il primo incontro tra le parti avviene entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. Non è perentorio il termine di 15 giorni indicato nell'ordinanza, ma l'inerzia della parte nel dare avvio al procedimento prima della verifica giudiziale comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 30/11/2023
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Mediazione disposta ma esito non comprovato: domanda improcedibile

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1880/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale in materia bancaria per mancata prova dello svolgimento della mediazione obbligatoria. Nonostante l'istanza fosse stata presentata, nessuna parte ha dimostrato l'avvenuto primo incontro o il relativo esito. Poiché l'onere di provare l'avveramento di tale condizione di procedibilità grava sulla parte opposta, l'assenza di documentazione certa ha condotto inevitabilmente alla definizione del giudizio.

Data sentenza: 16/11/2023
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Improcedibilità della domanda
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Per il Tribunale di Lamezia Terme la mediazione, in attesa del deposito della sentenza, è ancora obbligatoria

Il Tribunale di Lamezia Terme ha stabilito che la mediazione obbligatoria per le controversie bancarie (art. 5 D.Lgs. 28/2010) resta in vigore finché non venga depositata e pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, nonostante i precedenti comunicati. Nel caso specifico, il giudice ha sospeso l'esecutività di un decreto ingiuntivo per gravi motivi, legati alla mancanza del contratto scritto, prescrivendo contestualmente l'avvio della mediazione, eventualmente su invito qualora sopraggiunga l'annullamento della norma.

Data sentenza: 08/11/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto bancario

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Ancora una dichiarazione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

Il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda in materia locatizia per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dal D.Lgs. 28/10. Oltre alla declaratoria, il giudice ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese legali, rifiutando la compensazione. Tale decisione sanziona chi avvia un'iniziativa giudiziaria incompleta, costringendo l'altra parte e l'ordinamento a sopportare un processo privo dei necessari adempimenti.

Data sentenza: 22/06/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Condanna alle spese di causa +2
Materia/e: Locazione

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Consumato il potere dell’opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, riscontrando una verosimile fondatezza nelle eccezioni del debitore circa l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale valutazione rende necessario un approfondimento istruttorio per rideterminare l'esatto ammontare del credito. Di conseguenza, essendo esaurita la fase sull'esecutività e rientrando la materia nell'art. 5 d.lgs 28/2010, il giudice dispone l'obbligo di mediazione.

Data sentenza: 19/04/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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