Scarica Sentenza Corte di Cassazione 21 02 24
Illegittimo escludere il patrocinio gratuito per la mediazione obbligatoria solo perché la procedura non è collegata a un giudizio in corso o successivo
Mediazione obbligatoria: patrocinio gratuito applicabile
Il patrocinio gratuito può essere richiesto anche per l’assistenza in mediazione che non risulti in qualche modo collegata a un giudizio in corso o successivo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7974/2024 dopo aver analizzato e commentato in motivazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, che ha aperto la strada al patrocinio gratuito in mediazione, novità attuata dalla riforma Cartabia con la modifica del decreto legislativo n. 28/2010.
Gratuito patrocinio: mediazione esclusa
Un avvocato riceve un mandato per assistere un soggetto in un procedimento di mediazione obbligatoria relativa a una divisione giudiziale di un bene immobile. Il Consiglio dell’Ordine ammette il soggetto assistito al gratuito patrocinio. La mediazione viene avviata e le parti raggiungono un accordo, che viene formalizzato con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione.
L’avvocato deposita l’istanza di liquidazione del compenso presso il Tribunale, che la respinge con decreto. Per il giudice il riconoscimento del compenso al difensore è ostacolato dall’articolo 75 del DPR n. 115/2002. La norma, nel fare riferimento a “ogni grado e fase del processo o ad eventuali procedure che nel processo si innestino” esclude l’applicabilità della normativa sul patrocinio a spese dello Stato alle procedure stragiudiziali che non sfocino in una lite giudiziaria o che non si inseriscano in una causa pendente.
Patrocinio in mediazione: sentenza n. 10/2022 Corte Costituzionale
L’avvocato si oppone alla decisione. Per il legale il patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti stragiudiziali obbligatori per legge a prescindere dallo svolgimento successivo della causa giudiziale.
A sostegno di questa tesi l’opponente produce la sentenza n. 10/2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità:
- del comma II art 74 e comma I art 75 del DPR n. 115/2002 nella parte in cui non ammette il patrocinio a spese dello Stato anche per il procedimento di mediazione disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010;
- del comma II dell’articolo 83 nel punto in cui non prevede che alla liquidazione debba provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe competente a decidere la lite.
Il Tribunale respinge l’opposizione con ordinanza a cui l’avvocato si oppone ricorrendo in Cassazione. Con il primo motivo denuncia l’omissione di un fatto decisivo per la lite e oggetto di discussione come la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022 che ha esteso il patrocinio gratuito alla procedura di mediazione e che è stata emessa anteriormente all’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la sua istanza di liquidazione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge da parte dell’ordinanza perché il Tribunale ha deciso in contrasto con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2022, emanata in data anteriore, la cui applicazione era ostacolata solo dalla esclusione del patrocinio anche alla procedura di mediazione da parte del legislatore ordinario. Limitazione che la sentenza della Consulta ha rimosso.
Mediazione obbligatoria: gratuito patrocinio legittimo
La Cassazione accoglie il ricorso ritenendo fondati i motivi sollevati dal legale ricorrente.
Dal 21 gennaio 2022 (giorno successivo al deposito della sentenza n. 10/12022) gli articoli 74 comma II, 75 comma I e 83 comma II del DPR n. 115/2002 hanno cessato di avere efficacia perché dichiarati incostituzionali. E’ quindi illegittima la decisione che continui ad applicare la normativa che esclude il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i procedimenti di mediazione. La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa che escludeva il patrocinio a spese dello Stato perché la stessa violava alcuni importanti principi costituzionali come quello di uguaglianza (art. 3) e di difesa (art. 24), che non possono essere violati solo per contenere la spesa pubblica. La difesa ai meno abbienti rientra infatti tra le “prestazioni sociali insopprimibili”.
Il fatto che la Consulta si sia limitata a dichiarare l’illegittimità delle norme non significa che i giudici debbano ritenersi esonerati dall’applicare il principio sancito, in attesa che il legislatore si attivi per introdurre la normativa finalizzata a estendere il patrocinio gratuito alla procedura di mediazione.
L’ordinanza impugnata viene quindi cassata dalla Corte perché “per l’esclusione ad un caso di mediazione obbligatoria sine iudicio dell’applicazione dei principi ivi aggiunti per effetto del diritto alla liquidazione del compenso, è incorsa in violazione di legge rilevante in questa sede ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 3, codice di rito.”
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