Per la Cassazione, va annullato il contratto tra cliente e avvocato se quest’ultimo non lo informa che può ricorrere alla mediazione, anche facoltativa

Contratto d’opera e mancata informazione ricorso alla mediazione

Annullato il contratto d’opera professionale avvocato-cliente se il professionista non informa il suo assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione civile, anche se la mediazione è facoltativa e quindi non ha riflessi sulla procedibilità della domanda.

L’obbligo informativo, in vigore dal 2010, non è mai stato oggetto di modifiche, né dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012 né dalla riforma del 2013, che ha previsto l’obbligatorietà della mediazione nelle materie indicate dall’art. 5.

Informativa che, come ribadisce la Cassazione, non può essere contenuta nella procura ad litem perché diverso è il fine e il contenuto dei due documenti.

Queste la precisazioni contenute nell’ordinanza della Suprema Corte n. 35971/2022 (sotto allegata).

Mancata allegazione dell’informativa nell’atto introduttivo

La suddetta pronuncia giunge al termine di una vicenda processuale, che ha inizio quando un avvocato difende un Condominio in un procedimento instaurato per l’accertamento tecnico preventivo relativo a vizi costruttivi dell’immobile condominiale e nella successiva fase di merito per il risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado ritiene che la mancata allegazione nell’atto introduttivo della controversia, dell’informativa scritta con cui si informa il Condominio della possibilità di ricorrere in mediazione, sia causa di annullamento del contratto d’opera intellettuale instaurato dal legale con il cliente.

Nel ricorrere in Cassazione, il legale ritiene però che la decisione della Corte d’Appello violi l’art. 4 del dlgs n. 28/2010. La Corte ha infatti ritenuto erroneamente che il mancato avvertimento al cliente di poter ricorrere alla procedura di mediazione sia causa di annullamento del contratto d’opera professionale.

Quando il giudizio di merito è stato proposto, la norma che prescriveva la mediazione obbligatoria non era ancora in vigore, perché dichiarata incostituzionale con la sentenza della Consulta n. 272/2012, per poi essere reintrodotta, con modifiche, nel 2013.

La Corte dell’impugnazione inoltre ha trascurato un elemento importante, ossia che l’incarico era stato conferito per l’accertamento tecnico preventivo, che non richiede l’esperimento obbligatorio della mediazione come condizione di procedibilità. Il mancato rispetto della norma quindi non ha determinato l’improcedibilità della domanda in nessuna delle cause in cui ha svolto la propria attività difensiva.

Non rileva che la mediazione è facoltativa ai fini dell’informativa

Gli Ermellini dopo l’attento esame del motivo sollevato dal legale lo dichiarano del tutto infondato.  

Nel rigettare il motivo la Suprema Corte ricorda che in base alla formulazione originaria dell’art. 5 del dlgs n. 28/2010, chi voleva esercitare in giudizio una controversia avente ad oggetto una delle materie contemplate dalla norma, doveva esperire in via preliminare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda. 

La Corte Costituzionale con la pronuncia del 2012 è intervenuta per dichiarare l’illegittimità della norma per eccesso di delega. Nel 2013 però la mediazione veniva resa nuovamente obbligatoria nelle materie indicate dalla norma.

Tutte queste modifiche tuttavia non hanno mai inciso sull’obbligo dell’avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione e di beneficiare dei benefici fiscali previsti.

La Corte d’Appello, rilevano gli Ermellini, ha dichiarato l’annullamento del contratto d’opera del legale per la mancata informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, non rileva quindi stabilire o meno che i giudizi patrocinati dall’avvocato fossero o meno sottoposti alla mediazione obbligatoria e che nessuna delle domande sia stata dichiarata improcedibile per violazione dell’art. 5 comma 1 del dlgs n. 28/2010.

La Corte d’Appello inoltre ha ribadito un concetto molto importante, ossia che l’avvocato nel caso di specie, non ha adempiuto all’obbligo di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione perché il documento che contiene l’informativa non si identifica con la procura ad litem, da cui si distingue per oggetto e funzione.

Scarica Ordinanza della Corte di Cassazione 35971-2022

 

Contratto annullato se l’avvocato non informa il cliente della mediazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 35971/2022, stabilisce che il contratto d’opera tra avvocato e cliente è annullabile se il professionista omette di informare l’assistito sulla possibilità di ricorrere alla mediazione civile, anche quando quest’ultima sia facoltativa. Tale obbligo informativo, vigente dal 2010, permane indipendentemente dalla procedibilità della domanda e non può essere assolto tramite la procura ad litem, poiché i due documenti presentano finalità e contenuti distinti.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 24/10/2022
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Giuseppe Fortunato

Per la Cassazione, va annullato il contratto tra cliente e avvocato se quest’ultimo non lo informa che può ricorrere alla mediazione, anche facoltativa

Contratto d’opera e mancata informazione ricorso alla mediazione

Annullato il contratto d’opera professionale avvocato-cliente se il professionista non informa il suo assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione civile, anche se la mediazione è facoltativa e quindi non ha riflessi sulla procedibilità della domanda.

L’obbligo informativo, in vigore dal 2010, non è mai stato oggetto di modifiche, né dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012 né dalla riforma del 2013, che ha previsto l’obbligatorietà della mediazione nelle materie indicate dall’art. 5.

Informativa che, come ribadisce la Cassazione, non può essere contenuta nella procura ad litem perché diverso è il fine e il contenuto dei due documenti.

Queste la precisazioni contenute nell’ordinanza della Suprema Corte n. 35971/2022 (sotto allegata).

Mancata allegazione dell’informativa nell’atto introduttivo

La suddetta pronuncia giunge al termine di una vicenda processuale, che ha inizio quando un avvocato difende un Condominio in un procedimento instaurato per l’accertamento tecnico preventivo relativo a vizi costruttivi dell’immobile condominiale e nella successiva fase di merito per il risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado ritiene che la mancata allegazione nell’atto introduttivo della controversia, dell’informativa scritta con cui si informa il Condominio della possibilità di ricorrere in mediazione, sia causa di annullamento del contratto d’opera intellettuale instaurato dal legale con il cliente.

Nel ricorrere in Cassazione, il legale ritiene però che la decisione della Corte d’Appello violi l’art. 4 del dlgs n. 28/2010. La Corte ha infatti ritenuto erroneamente che il mancato avvertimento al cliente di poter ricorrere alla procedura di mediazione sia causa di annullamento del contratto d’opera professionale.

Quando il giudizio di merito è stato proposto, la norma che prescriveva la mediazione obbligatoria non era ancora in vigore, perché dichiarata incostituzionale con la sentenza della Consulta n. 272/2012, per poi essere reintrodotta, con modifiche, nel 2013.

La Corte dell’impugnazione inoltre ha trascurato un elemento importante, ossia che l’incarico era stato conferito per l’accertamento tecnico preventivo, che non richiede l’esperimento obbligatorio della mediazione come condizione di procedibilità. Il mancato rispetto della norma quindi non ha determinato l’improcedibilità della domanda in nessuna delle cause in cui ha svolto la propria attività difensiva.

Non rileva che la mediazione è facoltativa ai fini dell’informativa

Gli Ermellini dopo l’attento esame del motivo sollevato dal legale lo dichiarano del tutto infondato.  

Nel rigettare il motivo la Suprema Corte ricorda che in base alla formulazione originaria dell’art. 5 del dlgs n. 28/2010, chi voleva esercitare in giudizio una controversia avente ad oggetto una delle materie contemplate dalla norma, doveva esperire in via preliminare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda. 

La Corte Costituzionale con la pronuncia del 2012 è intervenuta per dichiarare l’illegittimità della norma per eccesso di delega. Nel 2013 però la mediazione veniva resa nuovamente obbligatoria nelle materie indicate dalla norma.

Tutte queste modifiche tuttavia non hanno mai inciso sull’obbligo dell’avvocato di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione e di beneficiare dei benefici fiscali previsti.

La Corte d’Appello, rilevano gli Ermellini, ha dichiarato l’annullamento del contratto d’opera del legale per la mancata informativa al cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, non rileva quindi stabilire o meno che i giudizi patrocinati dall’avvocato fossero o meno sottoposti alla mediazione obbligatoria e che nessuna delle domande sia stata dichiarata improcedibile per violazione dell’art. 5 comma 1 del dlgs n. 28/2010.

La Corte d’Appello inoltre ha ribadito un concetto molto importante, ossia che l’avvocato nel caso di specie, non ha adempiuto all’obbligo di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione perché il documento che contiene l’informativa non si identifica con la procura ad litem, da cui si distingue per oggetto e funzione.

Scarica Ordinanza della Corte di Cassazione 35971-2022

 

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