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Domanda giudiziale improponibile in materia agraria se il tentativo di conciliazione non viene esperito preventivamente

Mancata conciliazione controversie agrarie: domanda improponibile
Nelle controversie in materia agraria, l’ordinamento giuridico stabilisce il requisito procedurale fondamentale dell’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione. Questa fase stragiudiziale non è una mera formalità, ma condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che, in assenza di tale tentativo preliminare, il ricorso non può essere validamente introdotto in Tribunale. La sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito. La conseguenza processuale di questo inadempimento è la definizione della causa tramite sentenza, che non entra nel merito della lite, ma si limita a dichiarare l’improponibilità della domanda originariamente avanzata. Lo ribadito il Tribunale di Latina nella sentenza n. 1768/2025.

Domanda di affrancazione di fondi enfiteutici
Due soggetti avanzano domanda di affrancazione di fondi enfiteutici identificati al catasto del Comune in cui sono domiciliati. Nel corso del procedimento iniziale, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale accerta che i fondi in questione sono effettivamente sussumibili nel diritto di enfiteusi e determina il relativo canone di affrancazione in 9.476,3425 euro. Nonostante il favorevole accertamento tecnico, il giudice monocratico rigetta la domanda degli istanti, per la mancata prova del rapporto enfiteutico da parte dei ricorrenti. Dopo il rigetto, i ricorrenti presentano un ricorso ex art. 5 comma 5 della Legge 607/66 (oggi art. 11 del D.Lgs. 150/11) presso la Sezione Agraria del Tribunale, per ottenere la riforma dell’ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice monocratico.

 Questione preliminare ammissibilità del ricorsoIn via p
reliminare, la Sezione Agraria ritiene il ricorso ammissibile in base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento n. 3039/1999. Tale principio chiarisce che il procedimento di affrancazione si articola in due fasi:

  • una sommaria, che si conclude con un’ordinanza (di competenza del pretore, ora giudice monocratico);
  • e un’altra eventuale, a cognizione piena, di competenza della Sezione Specializzata Agraria. L’ordinanza negativa di rigetto, infatti, non acquisendo autorità di giudicato, consente la riproposizione dell’istanza in via autonoma, come avvenuto in questo caso.

Rigetto in rito: domanda improponibile
Nonostante l’ammissibilità, il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile/improponibile per un vizio di rito assorbente, ossia la mancata preventiva instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 150/11 (che ha sostituito il precedente art. 46 della L. 203/82 per le controversie agrarie). Il Giudice ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di affrancazione del fondo, rientrando tra le controversie in materia di contratti agrari, è subordinata al previo tentativo obbligatorio di conciliazione. La giurisprudenza è chiara nel definire tale adempimento come una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio e comporta la definizione del giudizio con una sentenza dichiarativa di improponibilità.Nel caso di specie, la ricorrente ha tentato la conciliazione, ma ha inviato la lettera raccomandata alla controparte solo dopo la prima udienza ex art. 420 c.p.c., ovvero dopo aver già proposto la domanda giudiziale. Peccato che l’obbligo, come si evince dalla formulazione dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011 (analoga al previgente art. 46), è di esperire la conciliazione prima della proposizione dell’azione giudiziale. Avendo la ricorrente esperito il tentativo in un momento successivo, la condizione di proponibilità deve ritenersi non rispettata.

 Leggi anche: Omessa conciliazione agraria: giudizio improponibile 

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Gaetano Negro

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Controversie agrarie: improponibile la domanda senza conciliazione

La sentenza n. 1768/2025 del Tribunale di Latina ribadisce che, nelle controversie in materia agraria, il tentativo di conciliazione preventivo è una condizione di proponibilità della domanda giudiziale e non una mera formalità. Tale requisito, rilevabile d'ufficio dal giudice, rende improponibile il ricorso se omesso. Nel caso di una domanda di affrancazione di fondi enfiteutici, l'istanza è stata dichiarata improponibile poiché la conciliazione è stata esperita solo dopo l'avvio dell'azione giudiziale.

Data sentenza: 22/10/2025
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Antonio Masone +1
Argomento/i: Domanda giudiziale improponibile
Materia/e: controversie agrarie

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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