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Domanda giudiziale improponibile in materia agraria se il tentativo di conciliazione non viene esperito preventivamente

Mancata conciliazione controversie agrarie: domanda improponibile
Nelle controversie in materia agraria, l’ordinamento giuridico stabilisce il requisito procedurale fondamentale dell’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione. Questa fase stragiudiziale non è una mera formalità, ma condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che, in assenza di tale tentativo preliminare, il ricorso non può essere validamente introdotto in Tribunale. La sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito. La conseguenza processuale di questo inadempimento è la definizione della causa tramite sentenza, che non entra nel merito della lite, ma si limita a dichiarare l’improponibilità della domanda originariamente avanzata. Lo ribadito il Tribunale di Latina nella sentenza n. 1768/2025.

Domanda di affrancazione di fondi enfiteutici
Due soggetti avanzano domanda di affrancazione di fondi enfiteutici identificati al catasto del Comune in cui sono domiciliati. Nel corso del procedimento iniziale, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale accerta che i fondi in questione sono effettivamente sussumibili nel diritto di enfiteusi e determina il relativo canone di affrancazione in 9.476,3425 euro. Nonostante il favorevole accertamento tecnico, il giudice monocratico rigetta la domanda degli istanti, per la mancata prova del rapporto enfiteutico da parte dei ricorrenti. Dopo il rigetto, i ricorrenti presentano un ricorso ex art. 5 comma 5 della Legge 607/66 (oggi art. 11 del D.Lgs. 150/11) presso la Sezione Agraria del Tribunale, per ottenere la riforma dell’ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice monocratico.

 Questione preliminare ammissibilità del ricorsoIn via p
reliminare, la Sezione Agraria ritiene il ricorso ammissibile in base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento n. 3039/1999. Tale principio chiarisce che il procedimento di affrancazione si articola in due fasi:

  • una sommaria, che si conclude con un’ordinanza (di competenza del pretore, ora giudice monocratico);
  • e un’altra eventuale, a cognizione piena, di competenza della Sezione Specializzata Agraria. L’ordinanza negativa di rigetto, infatti, non acquisendo autorità di giudicato, consente la riproposizione dell’istanza in via autonoma, come avvenuto in questo caso.

Rigetto in rito: domanda improponibile
Nonostante l’ammissibilità, il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile/improponibile per un vizio di rito assorbente, ossia la mancata preventiva instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 150/11 (che ha sostituito il precedente art. 46 della L. 203/82 per le controversie agrarie). Il Giudice ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di affrancazione del fondo, rientrando tra le controversie in materia di contratti agrari, è subordinata al previo tentativo obbligatorio di conciliazione. La giurisprudenza è chiara nel definire tale adempimento come una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio e comporta la definizione del giudizio con una sentenza dichiarativa di improponibilità.Nel caso di specie, la ricorrente ha tentato la conciliazione, ma ha inviato la lettera raccomandata alla controparte solo dopo la prima udienza ex art. 420 c.p.c., ovvero dopo aver già proposto la domanda giudiziale. Peccato che l’obbligo, come si evince dalla formulazione dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011 (analoga al previgente art. 46), è di esperire la conciliazione prima della proposizione dell’azione giudiziale. Avendo la ricorrente esperito il tentativo in un momento successivo, la condizione di proponibilità deve ritenersi non rispettata.

 Leggi anche: Omessa conciliazione agraria: giudizio improponibile 

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Controversie agrarie: improponibile la domanda senza conciliazione

La sentenza n. 1768/2025 del Tribunale di Latina ribadisce che, nelle controversie in materia agraria, il tentativo di conciliazione preventivo è una condizione di proponibilità della domanda giudiziale e non una mera formalità. Tale requisito, rilevabile d’ufficio dal giudice, rende improponibile il ricorso se omesso. Nel caso di una domanda di affrancazione di fondi enfiteutici, l’istanza è stata dichiarata improponibile poiché la conciliazione è stata esperita solo dopo l’avvio dell’azione giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/10/2025
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Antonio Masone, Gaetano Negro
Argomento/i: Domanda giudiziale improponibile
Materia/e: controversie agrarie

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Domanda giudiziale improponibile in materia agraria se il tentativo di conciliazione non viene esperito preventivamente

Mancata conciliazione controversie agrarie: domanda improponibile
Nelle controversie in materia agraria, l’ordinamento giuridico stabilisce il requisito procedurale fondamentale dell’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione. Questa fase stragiudiziale non è una mera formalità, ma condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che, in assenza di tale tentativo preliminare, il ricorso non può essere validamente introdotto in Tribunale. La sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito. La conseguenza processuale di questo inadempimento è la definizione della causa tramite sentenza, che non entra nel merito della lite, ma si limita a dichiarare l’improponibilità della domanda originariamente avanzata. Lo ribadito il Tribunale di Latina nella sentenza n. 1768/2025.

Domanda di affrancazione di fondi enfiteutici
Due soggetti avanzano domanda di affrancazione di fondi enfiteutici identificati al catasto del Comune in cui sono domiciliati. Nel corso del procedimento iniziale, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale accerta che i fondi in questione sono effettivamente sussumibili nel diritto di enfiteusi e determina il relativo canone di affrancazione in 9.476,3425 euro. Nonostante il favorevole accertamento tecnico, il giudice monocratico rigetta la domanda degli istanti, per la mancata prova del rapporto enfiteutico da parte dei ricorrenti. Dopo il rigetto, i ricorrenti presentano un ricorso ex art. 5 comma 5 della Legge 607/66 (oggi art. 11 del D.Lgs. 150/11) presso la Sezione Agraria del Tribunale, per ottenere la riforma dell’ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice monocratico.

 Questione preliminare ammissibilità del ricorsoIn via p
reliminare, la Sezione Agraria ritiene il ricorso ammissibile in base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel provvedimento n. 3039/1999. Tale principio chiarisce che il procedimento di affrancazione si articola in due fasi:

  • una sommaria, che si conclude con un’ordinanza (di competenza del pretore, ora giudice monocratico);
  • e un’altra eventuale, a cognizione piena, di competenza della Sezione Specializzata Agraria. L’ordinanza negativa di rigetto, infatti, non acquisendo autorità di giudicato, consente la riproposizione dell’istanza in via autonoma, come avvenuto in questo caso.

Rigetto in rito: domanda improponibile
Nonostante l’ammissibilità, il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile/improponibile per un vizio di rito assorbente, ossia la mancata preventiva instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 150/11 (che ha sostituito il precedente art. 46 della L. 203/82 per le controversie agrarie). Il Giudice ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di affrancazione del fondo, rientrando tra le controversie in materia di contratti agrari, è subordinata al previo tentativo obbligatorio di conciliazione. La giurisprudenza è chiara nel definire tale adempimento come una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio e comporta la definizione del giudizio con una sentenza dichiarativa di improponibilità.Nel caso di specie, la ricorrente ha tentato la conciliazione, ma ha inviato la lettera raccomandata alla controparte solo dopo la prima udienza ex art. 420 c.p.c., ovvero dopo aver già proposto la domanda giudiziale. Peccato che l’obbligo, come si evince dalla formulazione dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011 (analoga al previgente art. 46), è di esperire la conciliazione prima della proposizione dell’azione giudiziale. Avendo la ricorrente esperito il tentativo in un momento successivo, la condizione di proponibilità deve ritenersi non rispettata.

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