Il tribunale di Torino sottolinea come la sanzione pecuniaria per la mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione prescinde dall’esito del giudizio

Sanzione pecuniaria per omessa partecipazione alla mediazione

La sanzione pecuniaria applicabile in caso di omessa e ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria prescinde dall’esito del successivo giudizio di merito. Così il tribunale di Torino, nella sentenza n. 1076/2023, pronunciandosi su una vicenda bancaria. 

Nella specie, una Srl correntista chiedeva la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite (interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni e spese) e di dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate per violazione delle intese concorrenziali di cui al provvedimento 2005 n. 55 della Banca d’Italia. 

La banca, dal canto suo, contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto.

Eccezione di prescrizione

Relativamente all’eccezione di prescrizione, parte attrice riteneva che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse da rinvenirsi nell’istanza ex art. 119 Tub del 18.7.18, mentre parte convenuta riteneva decorrere la prescrizione dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Ad avviso del Tribunale entrambe le prospettazioni sono errate.

Errata è la tesi dell’attrice atteso che – affinché si verifichi l’interruzione della prescrizione – occorre un’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto di costituirlo in mora, mentre nel caso di specie, l’attore si è limitato a chiedere alla banca l’esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, “richiesta però inidonea ad interrompere la prescrizione in quanto la stessa non individua quali somme sarebbero state illegittimamente incamerate dalla convenuta e a che titolo, dunque, chieste in restituzione”. 

Errata è anche la tesi della convenuta che, come si è detto, individua li momento interruttivo della prescrizione in quello della notifica dell’atto di citazione, mentre il giudizio è stato preceduto dal procedimento di mediazione obbligatoria cui la banca ha dichiarato di non voler partecipare, “con la conseguenza che il primo atto interruttivo deve rinvenirsi – afferma il tribunale – nel momento di comunicazione alla Spa della domanda di mediazione, ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 2010 n. 28”.

Ratio della sanzione pecuniaria

In sostanza, nonostante il ridimensionamento della domanda, per via del ricalcolo del conto corrente e del diverso conteggio della prescrizione ad opera della CTU, operato a far data dalla convocazione in mediazione, e la ritenuta assenza di usura, il giudice ritiene in ogni caso parte attrice vittoriosa. 

Per cui scatta la condanna della banca a rimborsare le somme indicate nel dispositivo e le spese del giudizio, mentre le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuno. 

Per quanto concerne, invece la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione, “in applicazione dell’art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010 – ricorda il tribunale – il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento (di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 

Per cui, la banca “che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione, deve essere condannata a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

Si tratta, come è noto, conclude il giudicante, “di una prescrizione (versamento dell’importo a favore dello Stato) che prescinde dall’esito del giudizio e la cui rato risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell’ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza”. 

Scarica sentenza Tribunale di Torino 09 03 2023

Gabriella Ratti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mancata partecipazione mediazione: la sanzione prescinde dall’esito del giudizio di merito

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1076/2023, ha stabilito che la sanzione pecuniaria per la mancata e ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria prescinde dall'esito del giudizio di merito. Nel caso di una controversia bancaria, il giudice ha inoltre chiarito che l'interruzione della prescrizione avviene al momento della comunicazione della domanda di mediazione, e non con l'esibizione di documenti o l'atto di citazione, ribadendo che la mediazione è un valore autonomo.

Data sentenza: 09/03/2023
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Gabriella Ratti
Argomento/i: Mancata partecipazione mediazione
Materia/e: mancata partecipazione mediazione

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La mancata partecipazione al procedimento di mediazione è sempre sanzionabile

Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di una società per il ricalcolo del saldo di un conto corrente e la restituzione di somme a Banca spa, poiché l'attrice non ha prodotto gli estratti conto necessari a provare le irregolarità lamentate. Nonostante l'esito favorevole alla banca, il giudice l'ha condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria, sanzione che prescinde dal merito della causa in quanto la mediazione è un valore in sé.

Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Gabriella Ratti
Argomento/i: Mancata partecipazione +1
Materia/e: contratti bancari

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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