Il tribunale di Torino sottolinea come la sanzione pecuniaria per la mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione prescinde dall’esito del giudizio
Sanzione pecuniaria per omessa partecipazione alla mediazione
La sanzione pecuniaria applicabile in caso di omessa e ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria prescinde dall’esito del successivo giudizio di merito. Così il tribunale di Torino, nella sentenza n. 1076/2023, pronunciandosi su una vicenda bancaria.
Nella specie, una Srl correntista chiedeva la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite (interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni e spese) e di dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate per violazione delle intese concorrenziali di cui al provvedimento 2005 n. 55 della Banca d’Italia.
La banca, dal canto suo, contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto.
Eccezione di prescrizione
Relativamente all’eccezione di prescrizione, parte attrice riteneva che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse da rinvenirsi nell’istanza ex art. 119 Tub del 18.7.18, mentre parte convenuta riteneva decorrere la prescrizione dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Ad avviso del Tribunale entrambe le prospettazioni sono errate.
Errata è la tesi dell’attrice atteso che – affinché si verifichi l’interruzione della prescrizione – occorre un’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto di costituirlo in mora, mentre nel caso di specie, l’attore si è limitato a chiedere alla banca l’esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, “richiesta però inidonea ad interrompere la prescrizione in quanto la stessa non individua quali somme sarebbero state illegittimamente incamerate dalla convenuta e a che titolo, dunque, chieste in restituzione”.
Errata è anche la tesi della convenuta che, come si è detto, individua li momento interruttivo della prescrizione in quello della notifica dell’atto di citazione, mentre il giudizio è stato preceduto dal procedimento di mediazione obbligatoria cui la banca ha dichiarato di non voler partecipare, “con la conseguenza che il primo atto interruttivo deve rinvenirsi – afferma il tribunale – nel momento di comunicazione alla Spa della domanda di mediazione, ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 2010 n. 28”.
Ratio della sanzione pecuniaria
In sostanza, nonostante il ridimensionamento della domanda, per via del ricalcolo del conto corrente e del diverso conteggio della prescrizione ad opera della CTU, operato a far data dalla convocazione in mediazione, e la ritenuta assenza di usura, il giudice ritiene in ogni caso parte attrice vittoriosa.
Per cui scatta la condanna della banca a rimborsare le somme indicate nel dispositivo e le spese del giudizio, mentre le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuno.
Per quanto concerne, invece la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione, “in applicazione dell’art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010 – ricorda il tribunale – il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento (di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Per cui, la banca “che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione, deve essere condannata a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”.
Si tratta, come è noto, conclude il giudicante, “di una prescrizione (versamento dell’importo a favore dello Stato) che prescinde dall’esito del giudizio e la cui rato risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell’ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza”.