Scarica Sentenza Tribunale di Torre Annunziata N.2697-2024
Telecomunicazioni: nessuna norma richiede che l’oggetto della domanda in conciliazione debba coincidere con quella in giudizio a pena di improcedibilità
Tentativo di conciliazione e giudizio: l’oggetto non deve necessariamente coincidere
Nelle controversie che hanno a che fare con il settore delle telecomunicazioni, non esiste una norma che imponga, a pena di improcedibilità del giudizio, la perfetta coincidenza tra l’oggetto del tentativo riconciliazione e l’oggetto della domanda avanzata in sede giudiziale, dopo il fallimento della composizione stragiudiziale della lite. Lo ha sancito il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 2697/2024 in un procedimento relativo a un contratto di somministrazione di servizi telefonici.
Indebita modifica condizioni contrattuali settore telecomunicazioni
Con un atto di citazione del 2020, la parte attrice chiede al giudice di pace competente di accertare l’indebita modifica delle condizioni contrattuali dei suoi servizi di telefonia. Chiede inoltre la restituzione di somme non dovute, quantificate in 26,34 euro, e il risarcimento del danno. La convenuta nega la fondatezza della domanda, sollecitando il rigetto. Il giudice di pace accoglie la domanda, condannando la convenuta al rimborso di 26,34 euro e a 300 euro di risarcimento. La decisione si basa sul mancato consenso dell’attrice alle modifiche contrattuali applicate e sulla violazione delle norme Agcom in relazione a servizi non richiesti.
Domanda improcedibile: in conciliazione domande diverse da quelle giudiziali
In appello, la parte soccombente solleva diverse critiche. Il primo motivo riguarda in particolare la presunta improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra le richieste formulate in sede di conciliazione e quelle avanzate in giudizio. Nella fase stragiudiziale, l’attrice aveva richiesto infatti 150 euro a titolo di rimborso/indennizzo, mentre in giudizio aveva limitato la domanda a 26,34 euro.
Tentativo di conciliazione: aspetti normativi
Il giudice di appello respinge il primo motivo di impugnazione, chiarendo il ruolo e la natura del tentativo di conciliazione obbligatorio. Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tale tentativo rappresenta una condizione di procedibilità per le controversie riguardanti contratti di telecomunicazioni. Tuttavia, non è necessario che vi sia una coincidenza esatta tra l’oggetto del tentativo e quello della successiva domanda giudiziale.
Coincidenza non necessaria tra oggetto della domanda in giudizio e in conciliazione
Il giudice evidenzia che il tentativo di conciliazione non richiede l’assistenza di un legale e non si configura come una controversia giudiziale. Di conseguenza, non si può pretendere una perfetta simmetria tra petitum e causa petendi in fase stragiudiziale e giudiziale. La finalità della conciliazione è quella di agevolare una composizione stragiudiziale del conflitto, non quella di anticipare una causa vera e propria.
La sentenza conferma quindi che il tentativo di conciliazione obbligatorio non necessita di una corrispondenza dettagliata con la domanda giudiziale. Questo approccio garantisce flessibilità e tutela il diritto delle parti a vedere riconosciute le proprie ragioni, anche in caso di mancato accordo stragiudiziale.
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