Nelle liti agrarie il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del dlgs n. 150/2011 è condizione di proponibilità della domanda 

Conciliazione nelle controversie agrarie: condizione di proponibilità

Obbligatorio nelle liti agrarie il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 da esperire davanti all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura. 

Lo stesso è condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziale. Questo il principio sancito dalla sentenza n. 404/2023 del Tribunale di Vicenza (allegata).

Liti agrarie e tentativo di conciliazione obbligatorio

Davanti al Tribunale Ordinario di Vicenza viene opposto un decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione Specializzata agraria. Provvedimento con il quale è stato ingiunto il pagamento dell’importo di 85.000,00 euro. 

Per gli opponenti il ricorso monitorio deve essere dichiarato improponibile a causa del mancato esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011. 

A fondamento dell’eccezione di improponibilità sollevata, gli opponenti richiamano due importanti pronunce giurisprudenziali:

  • la sentenza n. 6838/2028 della Corte di Cassazione, sezione II;
  • la sentenza n. 276/2000 della Corte Costituzionale.

In entrambi i casi le Corti hanno sancito che il tentativo di conciliazione ha carattere obbligatorio nella materia agraria, anche nel caso in cui il contraddittorio è differito o eventuale, come avviene nei procedimenti monitori.

Tentativo obbligatorio solo se il contraddittorio è pieno

Eccezione di improponibilità di cui controparte chiede il rigetto da parte del Tribunale adito perché infondata.  

Per il creditore opposto, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia agraria, prima di poter esperire il procedimento monitorio, risulta lesiva per la soddisfazione del diritto di credito.  

Il debitore avrebbe infatti a disposizione tempo ulteriore per prolungare il proprio inadempimento, a tutto danno delle ragioni creditorie. 

Per il creditore opposto la decisione della Corte Costituzionale richiamata da controparte deve essere interpretata nel senso che il tentativo di conciliazione è senza dubbio obbligatorio, ma solo nei casi di contraddittorio pieno e non eventuale o differito come accade nei procedimenti monitori. 

Escluso quindi per la parte creditrice l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come disciplinato dall’art. 633 e seguenti del Codice di procedura civile. 

A sostegno della sua versione il creditore fa presente inoltre che la quota parte di maggior rilievo del decreto ingiuntivo, pari a 60.000 euro, non fa riferimento a un rapporto contrattuale agrario. A maggior ragione quindi, il tentativo di conciliazione non può ritenersi obbligatorio e la questione di improponibilità risulta del tutto infondata.

Obbligatorio tentare la conciliazione davanti all’Ispettorato

Il Tribunale adito però è di diverso avviso. 

La questione di improponibilità  del ricorso monitorio sollevata deve ritenersi fondata.  

Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011 da esperire davanti all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente è condizione di proponibilità della domanda. 

Gli opponenti colgono nel segno nel momento in cui richiamano, a sostegno della propria teoria, la sentenza della Cassazione n. 6839/2019. Tale pronuncia ha avuto infatti il pregio di chiarire che: “In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del dlgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione”. 

Il tentativo obbligatorio di conciliazione quindi deve essere esperito in via preventiva, in quanto condizione necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale, sia ordinaria che monitoria.  

Non rileva in questo caso il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 276/2000 perché la stessa si occupa del tentativo obbligatorio di conciliazione nel rito del lavoro quale condizione di procedibilità della domanda, non come condizione di proponibilità.

Non è pertinente inoltre il richiamo al legame esistente tra tentativo di conciliazione e il processo basato sul contraddittorio. Le controversie in materia agraria sono soggette e leggi speciali che impongono di espletare anticipatamente l’incombente della conciliazione prima di ogni attività giurisdizionale che venga sollecitata dalla parte, anche in assenza di contraddittorio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Vicenza 01 03 23

Francesca Grassi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Tentativo di conciliazione obbligatoria nelle liti agrarie

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011, il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura è condizione di proponibilità della domanda nelle liti agrarie. La sentenza n. 404/2023 del Tribunale di Vicenza ha confermato tale obbligatorietà anche per i procedimenti monitori, respingendo l'idea che l'assenza di un contraddittorio immediato ne escluda l'obbligo. Pertanto, il mancato esperimento della conciliazione rende improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo, a prescindere dal rito scelto.

Data sentenza: 01/03/2023
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
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Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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