Nelle liti agrarie il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del dlgs n. 150/2011 è condizione di proponibilità della domanda
Conciliazione nelle controversie agrarie: condizione di proponibilità
Obbligatorio nelle liti agrarie il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 da esperire davanti all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura.
Lo stesso è condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziale. Questo il principio sancito dalla sentenza n. 404/2023 del Tribunale di Vicenza (allegata).
Liti agrarie e tentativo di conciliazione obbligatorio
Davanti al Tribunale Ordinario di Vicenza viene opposto un decreto ingiuntivo emesso dalla Sezione Specializzata agraria. Provvedimento con il quale è stato ingiunto il pagamento dell’importo di 85.000,00 euro.
Per gli opponenti il ricorso monitorio deve essere dichiarato improponibile a causa del mancato esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011.
A fondamento dell’eccezione di improponibilità sollevata, gli opponenti richiamano due importanti pronunce giurisprudenziali:
- la sentenza n. 6838/2028 della Corte di Cassazione, sezione II;
- la sentenza n. 276/2000 della Corte Costituzionale.
In entrambi i casi le Corti hanno sancito che il tentativo di conciliazione ha carattere obbligatorio nella materia agraria, anche nel caso in cui il contraddittorio è differito o eventuale, come avviene nei procedimenti monitori.
Tentativo obbligatorio solo se il contraddittorio è pieno
Eccezione di improponibilità di cui controparte chiede il rigetto da parte del Tribunale adito perché infondata.
Per il creditore opposto, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia agraria, prima di poter esperire il procedimento monitorio, risulta lesiva per la soddisfazione del diritto di credito.
Il debitore avrebbe infatti a disposizione tempo ulteriore per prolungare il proprio inadempimento, a tutto danno delle ragioni creditorie.
Per il creditore opposto la decisione della Corte Costituzionale richiamata da controparte deve essere interpretata nel senso che il tentativo di conciliazione è senza dubbio obbligatorio, ma solo nei casi di contraddittorio pieno e non eventuale o differito come accade nei procedimenti monitori.
Escluso quindi per la parte creditrice l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come disciplinato dall’art. 633 e seguenti del Codice di procedura civile.
A sostegno della sua versione il creditore fa presente inoltre che la quota parte di maggior rilievo del decreto ingiuntivo, pari a 60.000 euro, non fa riferimento a un rapporto contrattuale agrario. A maggior ragione quindi, il tentativo di conciliazione non può ritenersi obbligatorio e la questione di improponibilità risulta del tutto infondata.
Obbligatorio tentare la conciliazione davanti all’Ispettorato
Il Tribunale adito però è di diverso avviso.
La questione di improponibilità del ricorso monitorio sollevata deve ritenersi fondata.
Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011 da esperire davanti all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente è condizione di proponibilità della domanda.
Gli opponenti colgono nel segno nel momento in cui richiamano, a sostegno della propria teoria, la sentenza della Cassazione n. 6839/2019. Tale pronuncia ha avuto infatti il pregio di chiarire che: “In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del dlgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione”.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione quindi deve essere esperito in via preventiva, in quanto condizione necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale, sia ordinaria che monitoria.
Non rileva in questo caso il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 276/2000 perché la stessa si occupa del tentativo obbligatorio di conciliazione nel rito del lavoro quale condizione di procedibilità della domanda, non come condizione di proponibilità.
Non è pertinente inoltre il richiamo al legame esistente tra tentativo di conciliazione e il processo basato sul contraddittorio. Le controversie in materia agraria sono soggette e leggi speciali che impongono di espletare anticipatamente l’incombente della conciliazione prima di ogni attività giurisdizionale che venga sollecitata dalla parte, anche in assenza di contraddittorio.