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La domanda in giudizio è procedibile se il convenuto eccepisce l’improcedibilità per mediazione irrituale oltre la prima udienza successiva alla mediazione

Eccezione di improcedibilità non oltre la prima udienza

Tardiva e quindi inammissibile l’eccezione di improcedibilità per irrituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria formulata dal convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Il decreto legislativo n. 28/2010 all’articolo 5 prevede un termine diverso; l’improcedibilità deve essere “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.”

Lo ha precisato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 6371/2023.

Mediazione obbligatoria in materia bancaria

In una controversia bancaria intrapresa da un istituto di credito, quest’ultimo chiede al convenuto il pagamento del saldo debitore per un’operazione di anticipo fattura.

Trattandosi di materia bancaria la stessa prevede lo svolgimento della procedura di mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda.

Eccezione di improcedibilità respinta se tardiva

In relazione alla mediazione però la parte convenuta eccepisce il mancato rispetto della condizione di procedibilità a causa del mancato svolgimento di questa procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Il Tribunale però respinge questa eccezione di rito in quanto inammissibile. Parte convenuta l’ha infatti presentata tardivamente, ossia con note che la stessa ha depositato in sede di precisazione delle conclusioni, reiterandola poi negli scritti conclusivi della causa.

Parte convenuta, più nel dettaglio, ha eccepito la mancata integrazione della condizione di procedibilità perché la banca, pur avendo attivato la procedura con tempestività, non ha però partecipato personalmente alla procedura. L’istituto di credito ha infatti delegato un difensore, privo di procura sostanziale in grado di legittimarlo a negoziare la controversia per conto e in nome della banca delegante.

Il Tribunale ricorda che in effetti il decreto legislativo n. 28/2010 richiede la partecipazione personale delle parti in mediazione. Le stesse però possono comparire anche per mezzo di un difensore a condizione che lo stesso sia munito di procura sostanziale a negoziare la lite.

Come precisato dalla Cassazione però, se la domanda è improcedibile per mancato o irrituale esperimento della mediazione, come nel caso di specie, la relativa eccezione va comunque sollevata entro e non oltre la prima udienza.

In questo caso invece la parte convenuta ha sollevato l’eccezione dell’irritualità della mediazione a causa del mancato conferimento della procura sostanziale al difensore della banca solo nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta è pertanto inammissibile. Quest’ultima avrebbe dovuto sollevarla nel corso dell’udienza successiva allo svolgimento della procedura di mediazione, nel corso della quale è stato esibito il verbale dell’incontro.

Verbale da cui emerge comunque il mancato rilievo, da parte del mediatore, della carenza di legittimazione del difensore della banca, che aveva però la procura generale alle liti con il potere anche di transigere e conciliare. L’autorità giudiziaria ritiene quindi che la mediazione, in realtà, si sia conclusa negativamente per il mancato incontro delle volontà delle parti, non per difetto di procura. La domanda in giudizio viene quindi dichiarata procedibile.

Leggi anche la nota alla sentenza del Tribunale di Bergamo “Improcedibilità, eccezione non oltre la prima udienza

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Francesca Gomez de Ayala

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

L’eccezione di improcedibilità è tardiva se viene sollevata in sede di precisazione delle conclusioni

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6371/2023, ha stabilito che l'eccezione di improcedibilità per mediazione irrituale deve essere sollevata dal convenuto non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, come previsto dal D.Lgs. 28/2010. In una controversia bancaria, l'eccezione basata sulla mancanza di procura sostanziale del difensore è stata dichiarata inammissibile poiché presentata tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni, rendendo così procedibile la domanda in giudizio.

Data sentenza: 21/06/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Francesca Gomez de Ayala
Argomento/i: Improcedibilità della domanda

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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