Scarica Sentenza Tribunale Napoli 21 06 2023
Eccezione di improcedibilità non oltre la prima udienza
Tardiva e quindi inammissibile l’eccezione di improcedibilità per irrituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria formulata dal convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il decreto legislativo n. 28/2010 all’articolo 5 prevede un termine diverso; l’improcedibilità deve essere “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.”
Lo ha precisato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 6371/2023.
Mediazione obbligatoria in materia bancaria
In una controversia bancaria intrapresa da un istituto di credito, quest’ultimo chiede al convenuto il pagamento del saldo debitore per un’operazione di anticipo fattura.
Trattandosi di materia bancaria la stessa prevede lo svolgimento della procedura di mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda.
Eccezione di improcedibilità respinta se tardiva
In relazione alla mediazione però la parte convenuta eccepisce il mancato rispetto della condizione di procedibilità a causa del mancato svolgimento di questa procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie.
Il Tribunale però respinge questa eccezione di rito in quanto inammissibile. Parte convenuta l’ha infatti presentata tardivamente, ossia con note che la stessa ha depositato in sede di precisazione delle conclusioni, reiterandola poi negli scritti conclusivi della causa.
Parte convenuta, più nel dettaglio, ha eccepito la mancata integrazione della condizione di procedibilità perché la banca, pur avendo attivato la procedura con tempestività, non ha però partecipato personalmente alla procedura. L’istituto di credito ha infatti delegato un difensore, privo di procura sostanziale in grado di legittimarlo a negoziare la controversia per conto e in nome della banca delegante.
Il Tribunale ricorda che in effetti il decreto legislativo n. 28/2010 richiede la partecipazione personale delle parti in mediazione. Le stesse però possono comparire anche per mezzo di un difensore a condizione che lo stesso sia munito di procura sostanziale a negoziare la lite.
Come precisato dalla Cassazione però, se la domanda è improcedibile per mancato o irrituale esperimento della mediazione, come nel caso di specie, la relativa eccezione va comunque sollevata entro e non oltre la prima udienza.
In questo caso invece la parte convenuta ha sollevato l’eccezione dell’irritualità della mediazione a causa del mancato conferimento della procura sostanziale al difensore della banca solo nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta è pertanto inammissibile. Quest’ultima avrebbe dovuto sollevarla nel corso dell’udienza successiva allo svolgimento della procedura di mediazione, nel corso della quale è stato esibito il verbale dell’incontro.
Verbale da cui emerge comunque il mancato rilievo, da parte del mediatore, della carenza di legittimazione del difensore della banca, che aveva però la procura generale alle liti con il potere anche di transigere e conciliare. L’autorità giudiziaria ritiene quindi che la mediazione, in realtà, si sia conclusa negativamente per il mancato incontro delle volontà delle parti, non per difetto di procura. La domanda in giudizio viene quindi dichiarata procedibile.
Leggi anche la nota alla sentenza del Tribunale di Bergamo “Improcedibilità, eccezione non oltre la prima udienza”
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