Scarica Sentenza Tribunale di Perugia 20 06 2023

Per il tribunale di Perugia, in linea con quanto affermato dalla Cassazione, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ciò che rileva è l’esperimento della mediazione entro la successiva udienza di rinvio

Termine esperimento mediazione

Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale ciò che rileva non è il termine di 15 giorni ma l’esperimento della mediazione entro la successiva udienza di rinvio. Così il tribunale di Perugia nella sentenza n. 977/2023 in linea con quanto affermato dalla Cassazione in materia.

La vicenda

Nella vicenda, è l’acquirente di un immobile a trascinare in giudizio la società venditrice, la quale, dopo la firma del contratto preliminare di compravendita, a suo dire, non aveva adempiuto alla pluralità di opere previste nel capitolato generale ai fini del completamento dell’immobile stesso. Cosa che aveva costretto l’acquirente a realizzarle direttamente a proprie spese.

L’uomo chiedeva perciò di dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna al pagamento delle somme necessarie al totale completamento delle opere contrattualmente previste, oltre alla restituzione dell’importo versato a titolo di caparra confirmatoria e non ancora restituito nonostante l’avvenuto integrale pagamento del prezzo all’atto della stipula del rogito, nonché il risarcimento del danno patito in conseguenza del grave inadempimento contrattuale della convenuta ex art.1223 c.c.  

La società, dal canto suo, si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto ed eccependo l’improcedibilità per omesso deposito della domanda di mediazione disposta dal giudice.

Improcedibilità della domanda

Esaminando preliminarmente l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omesso deposito della domanda di mediazione disposta dal giudice in corso di causa, il tribunale ritiene debba trovare accoglimento. È fuori di dubbio, infatti, rileva il giudicante, che “parte attrice onerata non risulta aver presentato la domanda di mediazione presso un organismo competente nel termine fissato nell’ordinanza riservata del 10.4.2022, comunicata ai procuratori delle parti il 11.4.2022”.

Come noto, osserva ancora il tribunale, “l’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 nella versione attualmente vigente prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello”.

In materia di mediazione obbligatoria, peraltro, la Cassazione, se da un lato ha avuto modo di chiarire, secondo un costante e consolidato orientamento, che il termine di quindici giorni non è perentorio sempre che l’avvio del procedimento di mediazione sia svolto prima dell’udienza fissata per la verifica del suo esito, dall’altro ha precisato che “ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”.

La S.C. ha elaborato in merito, afferma il tribunale, il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. Civ., II Sez., 14.12.2021, n. 40035).

La decisione

Alla luce dei suddetti principi, quindi, atteso che nel caso di specie non è stata esperita da parte attrice la procedura di mediazione delegata dal giudice, il tribunale dichiara l’improcedibilità delle domande attoree.

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Fiore

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Esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio

Il Tribunale di Perugia, nella sentenza n. 977/2023, ha dichiarato improcedibile la domanda di un acquirente che richiedeva il risarcimento per inadempimenti contrattuali di una società venditrice. Il giudice ha accertato il mancato esperimento della mediazione disposta d'ufficio, confermando l'orientamento della Cassazione: ai fini della procedibilità non è determinante il termine di 15 giorni, ma l'effettivo svolgimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata per la verifica dell'esito.

Data sentenza: 20/06/2023
Curia: Tribunale di Perugia
Giudice: Fiore
Argomento/i: Termine esperimento mediazione
Materia/e: Mediazione

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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