Scarica Sentenza Tribunale di Perugia 20 06 2023
Per il tribunale di Perugia, in linea con quanto affermato dalla Cassazione, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ciò che rileva è l’esperimento della mediazione entro la successiva udienza di rinvio
Termine esperimento mediazione
Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale ciò che rileva non è il termine di 15 giorni ma l’esperimento della mediazione entro la successiva udienza di rinvio. Così il tribunale di Perugia nella sentenza n. 977/2023 in linea con quanto affermato dalla Cassazione in materia.
La vicenda
Nella vicenda, è l’acquirente di un immobile a trascinare in giudizio la società venditrice, la quale, dopo la firma del contratto preliminare di compravendita, a suo dire, non aveva adempiuto alla pluralità di opere previste nel capitolato generale ai fini del completamento dell’immobile stesso. Cosa che aveva costretto l’acquirente a realizzarle direttamente a proprie spese.
L’uomo chiedeva perciò di dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna al pagamento delle somme necessarie al totale completamento delle opere contrattualmente previste, oltre alla restituzione dell’importo versato a titolo di caparra confirmatoria e non ancora restituito nonostante l’avvenuto integrale pagamento del prezzo all’atto della stipula del rogito, nonché il risarcimento del danno patito in conseguenza del grave inadempimento contrattuale della convenuta ex art.1223 c.c.
La società, dal canto suo, si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto ed eccependo l’improcedibilità per omesso deposito della domanda di mediazione disposta dal giudice.
Improcedibilità della domanda
Esaminando preliminarmente l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per omesso deposito della domanda di mediazione disposta dal giudice in corso di causa, il tribunale ritiene debba trovare accoglimento. È fuori di dubbio, infatti, rileva il giudicante, che “parte attrice onerata non risulta aver presentato la domanda di mediazione presso un organismo competente nel termine fissato nell’ordinanza riservata del 10.4.2022, comunicata ai procuratori delle parti il 11.4.2022”.
Come noto, osserva ancora il tribunale, “l’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 nella versione attualmente vigente prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello”.
In materia di mediazione obbligatoria, peraltro, la Cassazione, se da un lato ha avuto modo di chiarire, secondo un costante e consolidato orientamento, che il termine di quindici giorni non è perentorio sempre che l’avvio del procedimento di mediazione sia svolto prima dell’udienza fissata per la verifica del suo esito, dall’altro ha precisato che “ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”.
La S.C. ha elaborato in merito, afferma il tribunale, il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. Civ., II Sez., 14.12.2021, n. 40035).
La decisione
Alla luce dei suddetti principi, quindi, atteso che nel caso di specie non è stata esperita da parte attrice la procedura di mediazione delegata dal giudice, il tribunale dichiara l’improcedibilità delle domande attoree.