Scarica Sentenza Tribunale di Roma N14118-2024
La parte interessata può agire in giudizio anche se ha avviato la mediazione, ma non si conosce ancora l’esito di questa procedura
Si può agire in giudizio senza aspettare l’esito della mediazione
Nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte istante non ha l’obbligo di aspettare l’esito della mediazione prima di agire in giudizio. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 14118/2024.
Delibera assembleare: impugnazione per omessa convocazione
Un condomino impugna una delibera assembleare assunta in sua assenza dal Condominio. La decisione ha disposto nello specifico la revoca dell’amministratore in carica e la nomina di quello nuovo. Per il condomino impugnante la delibera è viziata perché è stata assunta in violazione dell’articolo 1136 del codice civile. L’impugnante chiede di conseguenza la sospensione dell’efficacia della delibera in via cautelare e la successiva dichiarazione di nullità o annullamento, con condanna del Condominio convenuto a rimborsare le spese processuali e di mediazione.
Domanda improcedibile per omessa produzione del verbale di mediazione
Il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda per l’omessa produzione del verbale che ha posto fine alla procedura di mediazione avviata dall’attore. Nel corso di un’udienza le parti danno atto della sopraggiunta cessata materia del contenere e chiedono di rinviare la causa per le conclusioni e per la decisione sulle spese processuali.
L’azione in giudizio si può avviare anche se la mediazione non è conclusa
In sentenza il giudice da atto della cessazione della materia del contendere e dichiara sussistente il vizio dedotto dall’impugnante relativo all’omessa convocazione all’assemblea. Per quanto riguarda invece l’eccezione del convenuto sull’improcedibilità dell’azione in giudizio il Tribunale la respinge perché del tutto infondata. Quando è stata effettuata la notifica dell’atto di citazione l’attore aveva certamente interesse a chiedere l’annullamento della delibera. Non rileva la circostanza che, conclusa la procedura di mediazione con verbale negativo, la delibera impugnata fosse stata sostituita. La rimozione della delibera impugnata ha infatti determinato la cessazione della materia del contendere. Tale evento però non ha fatto venir meno il diritto di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per introdurre il giudizio e attivare la mediazione obbligatoria. Il Tribunale precisa infatti che in base alla disciplina in materia di mediazione l’istante non ha l’obbligo di attendere l’esito della mediazione, comprovato dal relativo verbale, prima di avviare il giudizio. L’attivazione della procedura rappresenta solo una condizione di procedibilità della domanda che può essere perfezionata anche in corso di causa.
Per quanto riguarda le spese processuali il giudice rileva che il condominio convenuto nel sostituire la delibera non ha deliberato di rifondere all’attrice le spese del giudizio e di mediazione maturate fino a quel momento. Le spese processuali quindi seguono la soccombenza virtuale del Condominio convenuto su cui grava anche il costo della mediazione. Le spese però stesse devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice, antistatario ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.
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