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La parte interessata può agire in giudizio anche se ha avviato la mediazione, ma non si conosce ancora l’esito di questa procedura

Si può agire in giudizio senza aspettare l’esito della mediazione
Nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte istante non ha l’obbligo di aspettare l’esito della mediazione prima di agire in giudizio. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 14118/2024.

Delibera assembleare: impugnazione per omessa convocazione
Un condomino impugna una delibera assembleare assunta in sua assenza dal Condominio. La decisione ha disposto nello specifico la revoca dell’amministratore in carica e la nomina di quello nuovo. Per il condomino impugnante la delibera è viziata perché è stata assunta in violazione dell’articolo 1136 del codice civile. L’impugnante chiede di conseguenza la sospensione dell’efficacia della delibera in via cautelare e la successiva dichiarazione di nullità o annullamento, con condanna del Condominio convenuto a rimborsare le spese processuali e di mediazione.

Domanda improcedibile per omessa produzione del verbale di mediazione
Il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, eccepisce in via preliminare l’improcedibilità della domanda per l’omessa produzione del verbale che ha posto fine alla procedura di mediazione avviata dall’attore. Nel corso di un’udienza le parti danno atto della sopraggiunta cessata materia del contenere e chiedono di rinviare la causa per le conclusioni e per la decisione sulle spese processuali.

L’azione in giudizio si può avviare anche se la mediazione non è conclusa
In sentenza il giudice da atto della cessazione della materia del contendere e dichiara sussistente il vizio dedotto dall’impugnante relativo all’omessa convocazione all’assemblea. Per quanto riguarda invece l’eccezione del convenuto sull’improcedibilità dell’azione in giudizio il Tribunale la respinge perché del tutto infondata. Quando è stata effettuata la notifica dell’atto di citazione l’attore aveva certamente interesse a chiedere l’annullamento della delibera. Non rileva la circostanza che, conclusa la procedura di mediazione con verbale negativo, la delibera impugnata fosse stata sostituita. La rimozione della delibera impugnata ha infatti determinato la cessazione della materia del contendere. Tale evento però non ha fatto venir meno il diritto di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per introdurre il giudizio e attivare la mediazione obbligatoria. Il Tribunale precisa infatti che in base alla disciplina in materia di mediazione l’istante non ha l’obbligo di attendere l’esito della mediazione, comprovato dal relativo verbale, prima di avviare il giudizio. L’attivazione della procedura rappresenta solo una condizione di procedibilità della domanda che può essere perfezionata anche in corso di causa.

Per quanto riguarda le spese processuali il giudice rileva che il condominio convenuto nel sostituire la delibera non ha deliberato di rifondere all’attrice le spese del giudizio e di mediazione maturate fino a quel momento. Le spese processuali quindi seguono la soccombenza virtuale del Condominio convenuto su cui grava anche il costo della mediazione. Le spese però stesse devono essere distratte in favore del difensore di parte attrice, antistatario ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.

Leggi anche: Mediazione disposta ma esito non comprovato: domanda improcedibile

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Fabio de Palo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione: non c’è obbligo di attendere l’esito per promuovere il giudizio

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14118/2024, ha stabilito che in materia di mediazione obbligatoria l'istante non è tenuto ad attendere l'esito della procedura prima di agire in giudizio. Nel caso di una delibera condominiale impugnata per omessa convocazione, il giudice ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancanza del verbale di mediazione, chiarendo che tale condizione può essere perfezionata in corso di causa. Di conseguenza, il condominio è stato condannato al rimborso delle spese sostenute.

Data sentenza: 17/09/2024
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Fabio de Palo
Argomento/i: Agire in giudizio

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La domanda di mediazione non deve avere l’esatto contenuto dell’atto giudiziario

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 14811/2022, ha stabilito che la domanda di mediazione non debba essere l'equivalente formale di un atto giudiziario, non richiedendo l'indicazione di specifici elementi di diritto. Tale principio è emerso in una lite condominiale dove l'eccezione di improcedibilità per asimmetria tra mediazione e citazione è stata respinta: il giudice ha ritenuto che l'ampliamento della causa petendi non pregiudichi il processo, privilegiando i principi di speditezza ed economia.

Data sentenza: 11/10/2022
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Fabio de Palo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione legale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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