Per il tribunale di Roma, è escluso che la domanda di mediazione sia l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale

Domanda di mediazione e atto giudiziario

Ai fini del raffronto tra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo va escluso che, ex art. 4 d.lgs. 28/2010, la domanda di mediazione debba essere l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e che sia necessaria l’indicazione di “elementi di diritto”. Così il tribunale di Roma nella sentenza n. 14811/2022 ponendo fine ad una controversia condominiale. 

Nella vicenda, un condomino trascinava in giudizio il proprio condominio chiedendo la nullità o l’annullamento delle delibere adottate in sua assenza sull’approvazione dei lavori dell’ascensore. 

A tal fine, il ricorrente adduceva: – di aver ricevuto l’avviso di convocazione a mezzo di posta elettronica non certificata, e dunque con modalità irrituale in quanto non prevista dall’ art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., e comunque in violazione del termine minimo di preavviso imposto da tale norma; – che un condomino presente in assemblea aveva ricevuto un numero di deleghe superiore a quello massimo consentito dal regolamento condominiale; – che l’ approvazione dei lavori sull’impianto ascensore era avvenuta in violazione del quorum deliberativo previsto dall’ art. 1136 cod. civ., senza adeguata specificazione dell’ oggetto e delle singole voci di spesa, e senza alcuna chiarezza sulle paventate ragioni d’ urgenza; – che, infine, il bilancio consuntivo approvato presentava una serie di irregolarità contabili. 

Il condominio – nel costituirsi – deduceva innanzitutto la sopraggiunta cessazione della materia del contendere in quanto tutte le delibere oggetto d’impugnazione erano state nel frattempo sostituite da nuove assunte in una successiva assemblea sui medesimi argomenti. 

Eccepiva poi preliminarmente – la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum nonché l’improcedibilità della domanda giudiziale per asimmetria rispetto alla mediazione proposta. 

Raffronto tra domanda di mediazione e atto introduttivo

Il giudice capitolino dà ragione al condomino, disattendendo le eccezioni preliminari del condominio, giacchè dalla complessiva lettura della citazione si ricavava che l’attrice aveva inteso indistintamente impugnare tutte le delibere adottate, non sussistendo, pertanto, alcuna incertezza effettiva sul petitum. 

Quanto al raffronto fra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo, lo stesso, “conduce anche a superare l’eccepito difetto di asimmetria e ad escludere – di conseguenza – l’improcedibilità dell’impugnazione”. 

Difatti, scrive il giudicante, “l’art. 4 del d.lgs. 28/2010 richiede effettivamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le ‘ragioni della pretesa’ ma, in proposito, non può ritenersi necessario l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l’indicazione degli ‘elementi di diritto’ (come nel caso, appunto, della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c.)”. 

La convocazione promossa dall’attrice indicava testualmente le doglianze di ordine formale indirizzate contro tutte le delibere impugnate, per cui, conclude il tribunale, “sembra contrario ad ogni principio di speditezza ed economia processuale ritenere che il modesto ampliamento della causa petendi – per vizi specifici, di natura evidentemente subordinata, inerenti soltanto al bilancio approvato – possa oggi comportare l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (tanto più ove si consideri che la mediazione – nella fattispecie – si è conclusa con verbale negativo in ragione dell’ assenza di mandato assembleare in capo all’ amministratore del condominio)”. 

Disattese, pertanto, le eccezioni preliminari del convenuto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e condanna il condominio alle spese. 

Scarica Sentenza 11.10.22 Tribunale di Roma

La domanda di mediazione non deve avere l’esatto contenuto dell’atto giudiziario

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 14811/2022, ha stabilito che la domanda di mediazione non debba essere l’equivalente formale di un atto giudiziario, non richiedendo l’indicazione di specifici elementi di diritto. Tale principio è emerso in una lite condominiale dove l’eccezione di improcedibilità per asimmetria tra mediazione e citazione è stata respinta: il giudice ha ritenuto che l’ampliamento della causa petendi non pregiudichi il processo, privilegiando i principi di speditezza ed economia.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/10/2022
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Fabio de Palo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione legale

Per il tribunale di Roma, è escluso che la domanda di mediazione sia l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale

Domanda di mediazione e atto giudiziario

Ai fini del raffronto tra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo va escluso che, ex art. 4 d.lgs. 28/2010, la domanda di mediazione debba essere l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e che sia necessaria l’indicazione di “elementi di diritto”. Così il tribunale di Roma nella sentenza n. 14811/2022 ponendo fine ad una controversia condominiale. 

Nella vicenda, un condomino trascinava in giudizio il proprio condominio chiedendo la nullità o l’annullamento delle delibere adottate in sua assenza sull’approvazione dei lavori dell’ascensore. 

A tal fine, il ricorrente adduceva: – di aver ricevuto l’avviso di convocazione a mezzo di posta elettronica non certificata, e dunque con modalità irrituale in quanto non prevista dall’ art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., e comunque in violazione del termine minimo di preavviso imposto da tale norma; – che un condomino presente in assemblea aveva ricevuto un numero di deleghe superiore a quello massimo consentito dal regolamento condominiale; – che l’ approvazione dei lavori sull’impianto ascensore era avvenuta in violazione del quorum deliberativo previsto dall’ art. 1136 cod. civ., senza adeguata specificazione dell’ oggetto e delle singole voci di spesa, e senza alcuna chiarezza sulle paventate ragioni d’ urgenza; – che, infine, il bilancio consuntivo approvato presentava una serie di irregolarità contabili. 

Il condominio – nel costituirsi – deduceva innanzitutto la sopraggiunta cessazione della materia del contendere in quanto tutte le delibere oggetto d’impugnazione erano state nel frattempo sostituite da nuove assunte in una successiva assemblea sui medesimi argomenti. 

Eccepiva poi preliminarmente – la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum nonché l’improcedibilità della domanda giudiziale per asimmetria rispetto alla mediazione proposta. 

Raffronto tra domanda di mediazione e atto introduttivo

Il giudice capitolino dà ragione al condomino, disattendendo le eccezioni preliminari del condominio, giacchè dalla complessiva lettura della citazione si ricavava che l’attrice aveva inteso indistintamente impugnare tutte le delibere adottate, non sussistendo, pertanto, alcuna incertezza effettiva sul petitum. 

Quanto al raffronto fra la domanda di mediazione e l’atto introduttivo, lo stesso, “conduce anche a superare l’eccepito difetto di asimmetria e ad escludere – di conseguenza – l’improcedibilità dell’impugnazione”. 

Difatti, scrive il giudicante, “l’art. 4 del d.lgs. 28/2010 richiede effettivamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le ‘ragioni della pretesa’ ma, in proposito, non può ritenersi necessario l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l’indicazione degli ‘elementi di diritto’ (come nel caso, appunto, della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c.)”. 

La convocazione promossa dall’attrice indicava testualmente le doglianze di ordine formale indirizzate contro tutte le delibere impugnate, per cui, conclude il tribunale, “sembra contrario ad ogni principio di speditezza ed economia processuale ritenere che il modesto ampliamento della causa petendi – per vizi specifici, di natura evidentemente subordinata, inerenti soltanto al bilancio approvato – possa oggi comportare l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (tanto più ove si consideri che la mediazione – nella fattispecie – si è conclusa con verbale negativo in ragione dell’ assenza di mandato assembleare in capo all’ amministratore del condominio)”. 

Disattese, pertanto, le eccezioni preliminari del convenuto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e condanna il condominio alle spese. 

Scarica Sentenza 11.10.22 Tribunale di Roma

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