Per realizzare la condizione di procedibilità non occorre che l’istanza di mediazione sia perfettamente coincidente con la domanda giudiziale 

Domanda giudiziale e istanza di mediazione 

Affinché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità del giudizio non è necessario che l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale siano perfettamente coincidenti. A rilevare è che i fatti che rappresentano il fondamento dell’azione giudiziaria siano gli stessi indicati nella domanda di mediazione. Non occorre quindi che la vicenda nei due atti introduttivi sia qualificata giuridicamente nello stesso modo. 

Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza a n. 1519/2023 (allegata) in una controversia avente a oggetto la materia successoria.

Contratto simulato per nascondere una donazione lesiva della legittima

Davanti al Tribunale di Torino viene intrapresa un’azione giudiziale riguardante la simulazione di un contratto che, per l’attore, è stato stipulato per nascondere una donazione.

Poiché tale donazione va a ledere la sua quota di legittima chiede che il negozio venga dichiarato invalido e che gli vengano riconosciuti 26.000 euro, pari a un terzo del valore dell’immobile oggetto del contratto simulato o in alternativa la somma minore che il CTU stabilirà in corso di causa. L’attore presenta inoltre richieste in ordine alla restituzione di somme prelevate dai convenuti dal conto corrente intestato alla defunta.

Mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria

I convenuti però nel resistere in giudizio chiedono in via preliminare di dichiarare improcedibile la domanda perché non è stata esperita la mediazione obbligatoria che il decreto legislativo n. 28/2010 prevede quando la controversia riguarda la materia successoria. 

Come precisa il Tribunale nella motivazione, i convenuti hanno fatto presente, in particolare, che non è stata esperita la procedura di mediazione sulla domanda dell’attore relativa al conto corrente caduto in successione. 

Non rileva la perfetta coincidenza tra domanda giudiziale e istanza di mediazione

Tale eccezione per il Tribunale è infondata. L’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che nell’istanza di mediazione occorre specificare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa avanzata. Questo non significa però che ci deve essere una perfetta coincidenza della qualificazione della vicenda. 

La condizione di procedibilità non è soddisfatta a causa della diversità tra oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e della domanda giudiziale solo se:

  • nel giudizio di merito la domanda ha un petitum più ampio di quello esposto nell’istanza di mediazione;
  • lo stesso si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli che sono stati esposti in sede di mediazione, ovvero su ragioni diverse della pretesa.

Tesi questa sancita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29333/2019 la quale ha affermato che, affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che la domanda giudiziale e l’istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti. E’ sufficiente infatti e solo che i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli della domanda di mediazione. 

Nel caso di specie, l’attore in sede giudiziale ha avanzato una domanda con la quale ha chiesto la restituzione delle somme di cui il de cuius aveva la titolarità. In questo modo non ha fatto altro che arricchire la domanda di riduzione indicata nella domanda di mediazione. Il tutto senza modificare la causa petendi e i fatti posti a fondamento della stessa e senza alterare la coincidenza tra oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e quelli del giudizio di merito. 

Scarica Sentenza Tribunale di Torino 05 04 23

Ester Marongiu

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Domanda mediazione e giudiziale: non deve esserci perfetta simmetria

Secondo il Tribunale di Torino (sent. 1519/2023), la condizione di procedibilità del giudizio non richiede una perfetta coincidenza tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, né l'identità della qualificazione giuridica. È sufficiente che i fatti a fondamento dell'azione siano gli stessi indicati in mediazione. L'improcedibilità sorge solo se il petitum è più ampio o basato su fatti e ragioni diverse, mentre l'integrazione della domanda non altera la causa petendi né l'oggetto della controversia.

Data sentenza: 05/04/2023
Curia: Tribunale di Torino
Giudice: Anna Castellino +2
Argomento/i: istanza di mediazione
Materia/e: domanda giudiziale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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