Per realizzare la condizione di procedibilità non occorre che l’istanza di mediazione sia perfettamente coincidente con la domanda giudiziale
Domanda giudiziale e istanza di mediazione
Affinché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità del giudizio non è necessario che l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale siano perfettamente coincidenti. A rilevare è che i fatti che rappresentano il fondamento dell’azione giudiziaria siano gli stessi indicati nella domanda di mediazione. Non occorre quindi che la vicenda nei due atti introduttivi sia qualificata giuridicamente nello stesso modo.
Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza a n. 1519/2023 (allegata) in una controversia avente a oggetto la materia successoria.
Contratto simulato per nascondere una donazione lesiva della legittima
Davanti al Tribunale di Torino viene intrapresa un’azione giudiziale riguardante la simulazione di un contratto che, per l’attore, è stato stipulato per nascondere una donazione.
Poiché tale donazione va a ledere la sua quota di legittima chiede che il negozio venga dichiarato invalido e che gli vengano riconosciuti 26.000 euro, pari a un terzo del valore dell’immobile oggetto del contratto simulato o in alternativa la somma minore che il CTU stabilirà in corso di causa. L’attore presenta inoltre richieste in ordine alla restituzione di somme prelevate dai convenuti dal conto corrente intestato alla defunta.
Mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia successoria
I convenuti però nel resistere in giudizio chiedono in via preliminare di dichiarare improcedibile la domanda perché non è stata esperita la mediazione obbligatoria che il decreto legislativo n. 28/2010 prevede quando la controversia riguarda la materia successoria.
Come precisa il Tribunale nella motivazione, i convenuti hanno fatto presente, in particolare, che non è stata esperita la procedura di mediazione sulla domanda dell’attore relativa al conto corrente caduto in successione.
Non rileva la perfetta coincidenza tra domanda giudiziale e istanza di mediazione
Tale eccezione per il Tribunale è infondata. L’art. 4 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che nell’istanza di mediazione occorre specificare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa avanzata. Questo non significa però che ci deve essere una perfetta coincidenza della qualificazione della vicenda.
La condizione di procedibilità non è soddisfatta a causa della diversità tra oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e della domanda giudiziale solo se:
- nel giudizio di merito la domanda ha un petitum più ampio di quello esposto nell’istanza di mediazione;
- lo stesso si fonda su fatti costitutivi ulteriori rispetto a quelli che sono stati esposti in sede di mediazione, ovvero su ragioni diverse della pretesa.
Tesi questa sancita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29333/2019 la quale ha affermato che, affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, non è necessario che la domanda giudiziale e l’istanza per la procedura di mediazione siano perfettamente coincidenti. E’ sufficiente infatti e solo che i fatti sui quali si fonda la domanda giudiziale siano quelli della domanda di mediazione.
Nel caso di specie, l’attore in sede giudiziale ha avanzato una domanda con la quale ha chiesto la restituzione delle somme di cui il de cuius aveva la titolarità. In questo modo non ha fatto altro che arricchire la domanda di riduzione indicata nella domanda di mediazione. Il tutto senza modificare la causa petendi e i fatti posti a fondamento della stessa e senza alterare la coincidenza tra oggetto e titolo dell’istanza di mediazione e quelli del giudizio di merito.