La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto che affida le eventuali controversie a un collegio di arbitri depone a favore della qualificazione dell’arbitrato come irrituale

Clausola compromissoria e contratto d’appalto

Se nel contratto d’appalto si inserisce una clausola compromissoria che affida le eventuali controversie ad un collegio di arbitri depone nel senso della qualificazione dell’arbitrato quale irrituale. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Roma nella sentenza 7543/2022 del 25 novembre 2022.

Nella vicenda, un condominio proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso tra lo stesso e un’impresa che aveva eseguito dei lavori sulla facciata dell’edificio. In particolare, il lodo liquidava in favore della società quasi 20mila euro in virtù del contratto di appalto inter partes.

L’impugnante chiedeva di accertare la violazione del principio del contraddittorio e annullare il lodo arbitrale In quanto le conclusioni degli arbitri esorbitavano dai limiti della convenzione per la parte relativa alle statuizioni di pagamento dei lavori eseguito nel prospetto della facciata, sollevando nel merito eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. data l’esistenza di vizi e difformità denunciati nell’esecuzione dei lavori.

La ditta si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione trattandosi di arbitrato irrituale.

Arbitrato irrituale e non rituale

Per la Corte d’appello, non c’è alcun dubbio sulla qualificabilità dell’arbitrato come irrituale e l’impugnazione è perciò inammissibile.

In tal senso, osserva il giudice del gravame, depone il contratto di appalto, che disponeva che in caso di controversie, ove non venisse raggiunto un accordo, le parti si obbligavano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri.

Difatti, secondo la Corte, la parola controversie già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria va strettamente correlata alla successiva proposizione “ove non venga raggiunto un accordo” riferibile ai contrasti che possono insorgere già nel corso dell’esecuzione di un contratto d’appalto “e che le parti possono risolvere amichevolmente ovvero tramite l’intervento di un terzo soggetto anche di composizione collegiale che svolge la funzione di arbitratore”.

Ne è ulteriore riprova la previsione che “qualunque sia la natura della controversia l’impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori”.

Per cui, continua il giudicante, “l’avere escluso l’immediata definizione delle controversie in caso di diversa volontà del committente che esclude una posizione paritaria dei contraenti rispetto alla definizione delle controversie è ammissibile e comprensibile solo nell’ottica di un arbitrato irrituale e non certo in una diversa facoltà di accesso alla giustizia arbitrale”. Ad abundantiam, osserva ancora la Corte, la stessa composizione del collegio è tipica di un arbitrato irrituale e non certo di un arbitrato rituale. Né è incompatibile con il dictum proprio di un arbitrato irrituale, il fatto che il petitum delle parti sia stato quello di una domanda giudiziale e che conforme sia stata la pronuncia degli arbitri, in quanto la natura dell’arbitrato irrituale “discende dall’interpretazione della clausola e non da eventuali vizi di pronuncia”.

Da qui il rigetto del gravame e la condanna del condominio al pagamento delle spese.

Scarica Sentenza Corte App-Roma-7543-2022

Diego Pinto

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Arbitrato irrituale la clausola inserita nel contratto d’appalto

La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza 7543/2022, ha stabilito che una clausola compromissoria in un contratto d'appalto, che affida le controversie a un collegio di arbitri qualora non venga raggiunto un accordo, configura un arbitrato irrituale. Tale qualificazione rende inammissibile l'impugnazione del lodo, poiché la natura dell'arbitrato deriva dall'interpretazione della clausola e non dalla forma della pronuncia, confermando così l'impossibilità di ricorrere al giudice ordinario.

Data sentenza: 25/11/2022
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Diego Pinto

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Curia: Tribunale di Ancona
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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