La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto che affida le eventuali controversie a un collegio di arbitri depone a favore della qualificazione dell’arbitrato come irrituale

Clausola compromissoria e contratto d’appalto

Se nel contratto d’appalto si inserisce una clausola compromissoria che affida le eventuali controversie ad un collegio di arbitri depone nel senso della qualificazione dell’arbitrato quale irrituale. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Roma nella sentenza 7543/2022 del 25 novembre 2022.

Nella vicenda, un condominio proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso tra lo stesso e un’impresa che aveva eseguito dei lavori sulla facciata dell’edificio. In particolare, il lodo liquidava in favore della società quasi 20mila euro in virtù del contratto di appalto inter partes.

L’impugnante chiedeva di accertare la violazione del principio del contraddittorio e annullare il lodo arbitrale In quanto le conclusioni degli arbitri esorbitavano dai limiti della convenzione per la parte relativa alle statuizioni di pagamento dei lavori eseguito nel prospetto della facciata, sollevando nel merito eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. data l’esistenza di vizi e difformità denunciati nell’esecuzione dei lavori.

La ditta si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione trattandosi di arbitrato irrituale.

Arbitrato irrituale e non rituale

Per la Corte d’appello, non c’è alcun dubbio sulla qualificabilità dell’arbitrato come irrituale e l’impugnazione è perciò inammissibile.

In tal senso, osserva il giudice del gravame, depone il contratto di appalto, che disponeva che in caso di controversie, ove non venisse raggiunto un accordo, le parti si obbligavano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri.

Difatti, secondo la Corte, la parola controversie già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria va strettamente correlata alla successiva proposizione “ove non venga raggiunto un accordo” riferibile ai contrasti che possono insorgere già nel corso dell’esecuzione di un contratto d’appalto “e che le parti possono risolvere amichevolmente ovvero tramite l’intervento di un terzo soggetto anche di composizione collegiale che svolge la funzione di arbitratore”.

Ne è ulteriore riprova la previsione che “qualunque sia la natura della controversia l’impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori”.

Per cui, continua il giudicante, “l’avere escluso l’immediata definizione delle controversie in caso di diversa volontà del committente che esclude una posizione paritaria dei contraenti rispetto alla definizione delle controversie è ammissibile e comprensibile solo nell’ottica di un arbitrato irrituale e non certo in una diversa facoltà di accesso alla giustizia arbitrale”. Ad abundantiam, osserva ancora la Corte, la stessa composizione del collegio è tipica di un arbitrato irrituale e non certo di un arbitrato rituale. Né è incompatibile con il dictum proprio di un arbitrato irrituale, il fatto che il petitum delle parti sia stato quello di una domanda giudiziale e che conforme sia stata la pronuncia degli arbitri, in quanto la natura dell’arbitrato irrituale “discende dall’interpretazione della clausola e non da eventuali vizi di pronuncia”.

Da qui il rigetto del gravame e la condanna del condominio al pagamento delle spese.

Scarica Sentenza Corte App-Roma-7543-2022

Arbitrato irrituale la clausola inserita nel contratto d’appalto

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza 7543/2022, ha stabilito che una clausola compromissoria in un contratto d’appalto, che affida le controversie a un collegio di arbitri qualora non venga raggiunto un accordo, configura un arbitrato irrituale. Tale qualificazione rende inammissibile l’impugnazione del lodo, poiché la natura dell’arbitrato deriva dall’interpretazione della clausola e non dalla forma della pronuncia, confermando così l’impossibilità di ricorrere al giudice ordinario.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 25/11/2022
Curia: Corte d'Appello di Roma
Giudice: Diego Pinto

La clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto che affida le eventuali controversie a un collegio di arbitri depone a favore della qualificazione dell’arbitrato come irrituale

Clausola compromissoria e contratto d’appalto

Se nel contratto d’appalto si inserisce una clausola compromissoria che affida le eventuali controversie ad un collegio di arbitri depone nel senso della qualificazione dell’arbitrato quale irrituale. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Roma nella sentenza 7543/2022 del 25 novembre 2022.

Nella vicenda, un condominio proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso tra lo stesso e un’impresa che aveva eseguito dei lavori sulla facciata dell’edificio. In particolare, il lodo liquidava in favore della società quasi 20mila euro in virtù del contratto di appalto inter partes.

L’impugnante chiedeva di accertare la violazione del principio del contraddittorio e annullare il lodo arbitrale In quanto le conclusioni degli arbitri esorbitavano dai limiti della convenzione per la parte relativa alle statuizioni di pagamento dei lavori eseguito nel prospetto della facciata, sollevando nel merito eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. data l’esistenza di vizi e difformità denunciati nell’esecuzione dei lavori.

La ditta si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione trattandosi di arbitrato irrituale.

Arbitrato irrituale e non rituale

Per la Corte d’appello, non c’è alcun dubbio sulla qualificabilità dell’arbitrato come irrituale e l’impugnazione è perciò inammissibile.

In tal senso, osserva il giudice del gravame, depone il contratto di appalto, che disponeva che in caso di controversie, ove non venisse raggiunto un accordo, le parti si obbligavano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri.

Difatti, secondo la Corte, la parola controversie già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria va strettamente correlata alla successiva proposizione “ove non venga raggiunto un accordo” riferibile ai contrasti che possono insorgere già nel corso dell’esecuzione di un contratto d’appalto “e che le parti possono risolvere amichevolmente ovvero tramite l’intervento di un terzo soggetto anche di composizione collegiale che svolge la funzione di arbitratore”.

Ne è ulteriore riprova la previsione che “qualunque sia la natura della controversia l’impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori”.

Per cui, continua il giudicante, “l’avere escluso l’immediata definizione delle controversie in caso di diversa volontà del committente che esclude una posizione paritaria dei contraenti rispetto alla definizione delle controversie è ammissibile e comprensibile solo nell’ottica di un arbitrato irrituale e non certo in una diversa facoltà di accesso alla giustizia arbitrale”. Ad abundantiam, osserva ancora la Corte, la stessa composizione del collegio è tipica di un arbitrato irrituale e non certo di un arbitrato rituale. Né è incompatibile con il dictum proprio di un arbitrato irrituale, il fatto che il petitum delle parti sia stato quello di una domanda giudiziale e che conforme sia stata la pronuncia degli arbitri, in quanto la natura dell’arbitrato irrituale “discende dall’interpretazione della clausola e non da eventuali vizi di pronuncia”.

Da qui il rigetto del gravame e la condanna del condominio al pagamento delle spese.

Scarica Sentenza Corte App-Roma-7543-2022

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