Per il tribunale di Torre Annunziata, il silenzio della parte che ha interesse a sollevare l’eccezione sull’incompetenza territoriale equivale a tacita adesione

 

Luogo di svolgimento mediazione e incompetenza

Se uno degli incontri della mediazione viene svolto presso altra sede rispetto a quella dell’organismo territorialmente competente, dove è stata presentata la domanda, il silenzio della parte che partecipa al procedimento può essere inteso come tacita adesione. Così il tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1504/2023.

 

La vicenda

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di una delibera condominiale da parte di un condomino che, tra gli altri motivi, contesta la mancanza di una regolare convocazione all’assemblea condominiale; l’assunzione della delibera in violazione dell’art 1138 c.c.

Il condominio, dal canto suo, eccepisce “l’inammissibilità e l’improcedibilità per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell’impugnativa e l’incompetenza per territorio dell’organo di mediazione”.

 

Eccezione di incompetenza territoriale mediazione

In ordine all’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera assembleare, sollevata dal condominio convenuto, afferma preliminarmente il giudice, “la giurisprudenza largamente maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione (cfr. Trib. Milano n. 13360/16; App. Palermo n. 1245/17; Trib. Milano n. 8850/2020; Cass. SSUU n. 17781/13)”.

Nel caso di specie, l’attore ha depositato in giudizio documentazione attestante il procedimento di mediazione che aveva esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere, alla quale seguiva la notifica a mezzo pec dell’atto di citazione e conseguente instaurazione del giudizio, nel pieno rispetto dei termini di legge.

Per cui, l’eccezione va rigettata.

Analoga la decisione del tribunale riguardo all’eccezione di incompetenza territoriale, relativa all’organismo di mediazione, avanzata da parte convenuta.

Va, invero, tenuto conto della circostanza che l’art 4 del d.lgs. 28/2010 recita: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

Nel caso in esame, afferma quindi il tribunale, “va rilevato come tutti gli incontri di mediazione si siano tenuti presso la sede territoriale territorialmente competente. Solo l’ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso la sede legale di Napoli. Inoltre, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, ben può essere inteso, dall’organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente”.

Per cui l’eccezione, non merita pregio e va rigettata.

 

La decisione

Nel merito, le motivazioni dell’attore sono accolte. Lo stesso, infatti, rileva il giudicante, ha dedotto l’invalidità della delibera per un vizio attinente alla erronea convocazione dell’assemblea condominiale e all’irregolare notifica del verbale assembleare, ricevuta solo dopo alcuni giorni dalla riunione e tramite l’email del figlio, peraltro non convivente, oltre all’adozione della delibera a maggioranza e con il consenso di tutti i condomini.

Le doglianze per il giudice sono fondate per cui, disattendendo ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, la domanda è accolta e la delibera assembleare annullata.

 

Scarica Sentenza Tribunale di Torre Annunziata 22 05 2023

Cristina Longo

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Incompetenza luogo mediazione: il silenzio della parte equivale a tacita adesione

Il Tribunale di Torre Annunziata (sent. 1504/2023) ha annullato una delibera condominiale, rigettando le eccezioni di tardività e incompetenza territoriale della mediazione. Il giudice ha chiarito che la domanda di mediazione interrompe i termini decadenziali e che l'eventuale svolgimento di un incontro in sede diversa da quella competente, se non contestato tempestivamente, configura una tacita adesione alla competenza del mediatore, rendendo l'eccezione tardiva e infondata.

Data sentenza: 22/05/2023
Curia: Tribunale di Torre Annunziata
Giudice: Cristina Longo
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: Condominio

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Domanda di mediazione alla parte e non al procuratore

Il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 529/2023) ha sancito l'improcedibilità del giudizio qualora l'invito alla mediazione, anche se delegata in corso di causa, venga notificato al solo procuratore costituito anziché alla parte personalmente. Poiché l'istituto mira a riattivare la comunicazione diretta e informale tra i litiganti per favorire un accordo, la comparizione personale è condizione essenziale. Pertanto, la sola notifica al difensore non garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

Data sentenza: 21/02/2023
Curia: Tribunale di Torre Annunziata
Giudice: Angelo Scarpati +2
Argomento/i: convocazione in mediazione
Materia/e: convocazione in mediazione +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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