Per il tribunale di Torre Annunziata, il silenzio della parte che ha interesse a sollevare l’eccezione sull’incompetenza territoriale equivale a tacita adesione
Luogo di svolgimento mediazione e incompetenza
Se uno degli incontri della mediazione viene svolto presso altra sede rispetto a quella dell’organismo territorialmente competente, dove è stata presentata la domanda, il silenzio della parte che partecipa al procedimento può essere inteso come tacita adesione. Così il tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 1504/2023.
La vicenda
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di una delibera condominiale da parte di un condomino che, tra gli altri motivi, contesta la mancanza di una regolare convocazione all’assemblea condominiale; l’assunzione della delibera in violazione dell’art 1138 c.c.
Il condominio, dal canto suo, eccepisce “l’inammissibilità e l’improcedibilità per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell’impugnativa e l’incompetenza per territorio dell’organo di mediazione”.
Eccezione di incompetenza territoriale mediazione
In ordine all’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera assembleare, sollevata dal condominio convenuto, afferma preliminarmente il giudice, “la giurisprudenza largamente maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione (cfr. Trib. Milano n. 13360/16; App. Palermo n. 1245/17; Trib. Milano n. 8850/2020; Cass. SSUU n. 17781/13)”.
Nel caso di specie, l’attore ha depositato in giudizio documentazione attestante il procedimento di mediazione che aveva esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere, alla quale seguiva la notifica a mezzo pec dell’atto di citazione e conseguente instaurazione del giudizio, nel pieno rispetto dei termini di legge.
Per cui, l’eccezione va rigettata.
Analoga la decisione del tribunale riguardo all’eccezione di incompetenza territoriale, relativa all’organismo di mediazione, avanzata da parte convenuta.
Va, invero, tenuto conto della circostanza che l’art 4 del d.lgs. 28/2010 recita: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Nel caso in esame, afferma quindi il tribunale, “va rilevato come tutti gli incontri di mediazione si siano tenuti presso la sede territoriale territorialmente competente. Solo l’ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso la sede legale di Napoli. Inoltre, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, ben può essere inteso, dall’organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente”.
Per cui l’eccezione, non merita pregio e va rigettata.
La decisione
Nel merito, le motivazioni dell’attore sono accolte. Lo stesso, infatti, rileva il giudicante, ha dedotto l’invalidità della delibera per un vizio attinente alla erronea convocazione dell’assemblea condominiale e all’irregolare notifica del verbale assembleare, ricevuta solo dopo alcuni giorni dalla riunione e tramite l’email del figlio, peraltro non convivente, oltre all’adozione della delibera a maggioranza e con il consenso di tutti i condomini.
Le doglianze per il giudice sono fondate per cui, disattendendo ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, la domanda è accolta e la delibera assembleare annullata.