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La domanda per la consegna del vocal order non è una materia per la quale il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda

Tentativo di conciliazione obbligatorio per vocal order

La domanda monitoria con cui l’utente di un servizio di telefonia ingiunge alla compagnia telefonica di provvedere alla consegna del c.d. vocal order” non rientra tra le materie per le quali il tentativo conciliazione è previsto come obbligatorio perchè condizione di procedibilità della domanda. Lo ha chiarito il Tribunale di Siena nella sentenza n. 46/2024. 

Ingiunzione per la consegna del vocal order: tentativo obbligatorio di conciliazione

Il Tribunale di Siena accoglie le richieste di un utente ed emette a suo favore un decreto ingiuntivo per ottenere la copia della registrazione ovvero il file audio del colloquio con cui è stato concluso un contratto a distanza di telefonia. L’utente chiede inoltre che parte opposta soddisfi la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 249/1997 e dall’art. 3 comma 1 del Reg. 173/07/Cons Agcom.

Parte opposta però fa presente l’oggetto della controversia, che consiste nell’obbligo di consegna del voice orderign o vocal order, esula dalle materie per le quali le fonti normative e regolamentari richiamate dall’opponente richiedono il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia. In una SU la Cassazione ha sancito inoltre che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia del tutto incompatibile con i procedimenti che, come quello di ingiunzione, non prevedano un contraddittorio tra le parti o contemplino un contraddittorio differito, che nel procedimento monitorio si realizza dopo l’esito della decisione sulla concessione della provvisoria esecutività richiesta.

Domanda procedibile: consegna vocal order non necessita del tentativo di conciliazione

Il Tribunale nel decidere la questione della procedibilità della domanda ricorda prima di tutto che l’oggetto della controversia nel caso di specie riguarda l’accertamento del diritto dell’utente a ottenere la consegna di una copia del supporto durevole sul quale è stato registrato il voice ordering, ossia il contratto telefonico stipulato a distanza con la compagnia telefonica opposta.

Tale diritto è previsto dal Codice del Consumo e dalla direttiva europea 2011/83/UE nel considerando n. 23. Il Garante delle privacy si è poi occupato del vocal order per precisare come lo stesso sia l’unico elemento documentale per appurare il consenso dell’utente al trattamento dei propri dati e all’offerta dell’operatore. 

Detto obbligo di consegna è un diritto meritevole di protezione autonoma, indipendentemente dall’esito della richiesta che l’utente potrebbe proporre una volta che gli sia stato reso noto il contenuto della registrazione. L’obbligo di consegna discende inoltre dal dovere generale di buona fede e correttezza, che impone alle parti contrattuali di tenere quei comportamenti necessari a non ledere, ma anzi a preservare gli interessi della controparte.

Alla luce di questi principi il Tribunale ritiene che la domanda per decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere la consegna del vocal order non rientri tra le materie soggette all’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione. 

Il Regolamento Agcom 173/2007/Cons, nel definire le materie per le quali è previsto il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione all’art. 2 così dispone: “sono rimesse alla competenza dellAutorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio.”

All’esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione si giungerebbe anche se si facesse rientrare la richiesta di ottenere la consegna del vocal order nelle controversie “..inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dellAutorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi…”.La questione risulta infatti assorbita dalla prova documentale prodotta dall’opposta, che dimostra l’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione esperito davanti all’autorità competente.  Ragione per la quale la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.

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La conciliazione di Agcom

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Cristina Cavaciocchi

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Telefonia: il vocal order rientra nel tentativo obbligatorio di conciliazione?

Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 46/2024, ha stabilito che la richiesta di consegna del "vocal order" (la registrazione audio del contratto telefonico stipulato a distanza) non richiede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità. Tale diritto, tutelato dal Codice del Consumo e dal Garante Privacy, è autonomo e deriva dai doveri di buona fede e correttezza, esulendo dalle materie soggette all'obbligo preventivo previsto dal Regolamento Agcom.

Curia: Tribunale di Siena
Giudice: Cristina Cavaciocchi
Argomento/i: Procedibilità della domanda

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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