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La domanda per la consegna del vocal order non è una materia per la quale il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda
Tentativo di conciliazione obbligatorio per vocal order
La domanda monitoria con cui l’utente di un servizio di telefonia ingiunge alla compagnia telefonica di provvedere alla consegna del c.d. “vocal order” non rientra tra le materie per le quali il tentativo conciliazione è previsto come obbligatorio perchè condizione di procedibilità della domanda. Lo ha chiarito il Tribunale di Siena nella sentenza n. 46/2024.
Ingiunzione per la consegna del vocal order: tentativo obbligatorio di conciliazione
Il Tribunale di Siena accoglie le richieste di un utente ed emette a suo favore un decreto ingiuntivo per ottenere la copia della registrazione ovvero il file audio del colloquio con cui è stato concluso un contratto a distanza di telefonia. L’utente chiede inoltre che parte opposta soddisfi la condizione di procedibilità della domanda, avviando il tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge n. 249/1997 e dall’art. 3 comma 1 del Reg. 173/07/Cons Agcom.
Parte opposta però fa presente l’oggetto della controversia, che consiste nell’obbligo di consegna del voice orderign o vocal order, esula dalle materie per le quali le fonti normative e regolamentari richiamate dall’opponente richiedono il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia. In una SU la Cassazione ha sancito inoltre che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia del tutto incompatibile con i procedimenti che, come quello di ingiunzione, non prevedano un contraddittorio tra le parti o contemplino un contraddittorio differito, che nel procedimento monitorio si realizza dopo l’esito della decisione sulla concessione della provvisoria esecutività richiesta.
Domanda procedibile: consegna vocal order non necessita del tentativo di conciliazione
Il Tribunale nel decidere la questione della procedibilità della domanda ricorda prima di tutto che l’oggetto della controversia nel caso di specie riguarda l’accertamento del diritto dell’utente a ottenere la consegna di una copia del supporto durevole sul quale è stato registrato il voice ordering, ossia il contratto telefonico stipulato a distanza con la compagnia telefonica opposta.
Tale diritto è previsto dal Codice del Consumo e dalla direttiva europea 2011/83/UE nel considerando n. 23. Il Garante delle privacy si è poi occupato del vocal order per precisare come lo stesso sia l’unico elemento documentale per appurare il consenso dell’utente al trattamento dei propri dati e all’offerta dell’operatore.
Detto obbligo di consegna è un diritto meritevole di protezione autonoma, indipendentemente dall’esito della richiesta che l’utente potrebbe proporre una volta che gli sia stato reso noto il contenuto della registrazione. L’obbligo di consegna discende inoltre dal dovere generale di buona fede e correttezza, che impone alle parti contrattuali di tenere quei comportamenti necessari a non ledere, ma anzi a preservare gli interessi della controparte.
Alla luce di questi principi il Tribunale ritiene che la domanda per decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere la consegna del vocal order non rientri tra le materie soggette all’obbligo preventivo del tentativo di conciliazione.
Il Regolamento Agcom 173/2007/Cons, nel definire le materie per le quali è previsto il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione all’art. 2 così dispone: “sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio.”
All’esclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione si giungerebbe anche se si facesse rientrare la richiesta di ottenere la consegna del vocal order nelle controversie “..inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi…”.La questione risulta infatti assorbita dalla prova documentale prodotta dall’opposta, che dimostra l’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione esperito davanti all’autorità competente. Ragione per la quale la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.
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